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Omessi versamenti non punibili se l’impresa è insolvente

 

Il Decreto Legislativo 87/2024 introduce una significativa modifica all’articolo 13 del Decreto Legislativo 74/2000, introducendo il comma 3-bis. Questa modifica prevede una causa di non punibilità specificamente dedicata agli omessi versamenti di ritenute e IVA, a condizione che il mancato pagamento non sia imputabile all’imprenditore, ma sia dovuto a circostanze sopravvenute e indipendenti dalla sua volontà.

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 13 stabilisce che “i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute rispettivamente all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”. Il giudice, in tali circostanze, deve tenere conto della crisi di liquidità dell’autore dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi, o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi​​.

Implicazioni

Le disposizioni del nuovo comma 3-bis implicano che l’imprenditore deve dimostrare l’adeguatezza delle misure organizzative, amministrative e contabili adottate per la rilevazione tempestiva della crisi e la perdita della continuità aziendale. Questo include l’obbligo di attivarsi immediatamente per adottare e attuare strumenti idonei al superamento della crisi, in conformità con gli articoli 2086, comma 2 del Codice civile, e 3, comma 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Gli imprenditori devono, quindi, istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, monitorare gli squilibri patrimoniali e finanziari, e verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi. Devono inoltre prendere in considerazione tutti i segnali di crisi e adottare le necessarie misure correttive.

 

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