Partita Iva dormiente e Naspi: nessuna decadenza senza attività e reddito

La semplice titolarità di una partita Iva rimasta inattiva non determina la decadenza dalla Naspi. Per interrompere o ridurre l’indennità di disoccupazione occorre verificare se il beneficiario abbia effettivamente svolto un’attività autonoma e prodotto, o ragionevolmente previsto di produrre, un reddito durante il periodo di percezione della prestazione.

Il principio, affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 7957 del 31 marzo 2026, è stato applicato anche dal Tribunale di Milano nella sentenza 2023/2026, pubblicata il 12 giugno 2026. Il giudice milanese ha escluso che l’Inps possa far retroagire la decadenza al 1° gennaio soltanto perché, nel corso dello stesso anno, il lavoratore ha successivamente iniziato un’attività autonoma e superato il limite reddituale previsto dalla legge.

Partita Iva dormiente e Naspi: conta l’attività effettiva

La partita Iva dormiente e Naspi sono compatibili quando la posizione fiscale è formalmente aperta ma non viene utilizzata per svolgere un’attività professionale o imprenditoriale.

L’apertura della partita Iva costituisce un adempimento fiscale propedeutico all’esercizio di un’attività. Da sola non dimostra che il contribuente abbia lavorato, emesso fatture, percepito compensi o realizzato un reddito.

L’articolo 10 del Dlgs 22/2015 disciplina il caso del beneficiario della Naspi che intraprende un’attività autonoma o di impresa individuale. La norma collega gli effetti sull’indennità allo svolgimento dell’attività e al reddito che ne deriva, non alla mera esistenza di un numero di partita Iva.

La distinzione è essenziale. Una posizione fiscale aperta e realmente inattiva non incide sulla Naspi. Se, invece, il titolare comincia a eseguire prestazioni, acquisisce clienti o avvia concretamente l’attività, entrano in gioco gli obblighi di comunicazione all’Inps, anche quando il reddito previsto è modesto.

Il caso esaminato dal Tribunale di Milano

La controversia decisa dal Tribunale di Milano riguardava una lavoratrice licenziata nel gennaio 2020 e ammessa alla Naspi dal mese successivo.

La lavoratrice risultava titolare di partita Iva dal 2017, quando era ancora occupata come dipendente, ma la posizione era rimasta inattiva. Soltanto nell’aprile 2021 aveva iniziato una collaborazione autonoma, comunicando tempestivamente all’Inps, mediante Naspi-Com, l’avvio dell’attività e il relativo reddito presunto.

Poiché il reddito previsto superava la soglia di compatibilità, la Naspi era cessata dal momento dell’inizio della collaborazione. Successivamente, l’Inps aveva chiesto la restituzione anche delle mensilità corrisposte da gennaio a marzo 2021, sostenendo che il reddito annuale complessivamente prodotto dovesse essere riferito all’intero anno solare.

Il Tribunale ha respinto questa ricostruzione. Nei primi tre mesi dell’anno la lavoratrice non aveva ancora avviato la collaborazione e non aveva prodotto reddito professionale. La successiva attività non poteva quindi determinare una decadenza retroattiva per un periodo nel quale permanevano lo stato di disoccupazione e il diritto alla prestazione.

Il reddito annuale non rende retroattiva la decadenza

L’articolo 10 del Dlgs 22/2015 utilizza il concetto di reddito annuo per individuare la soglia entro la quale l’attività autonoma è compatibile con la Naspi.

Il carattere annuale del limite non significa, però, che il reddito debba essere attribuito automaticamente a tutti i mesi dell’anno. La norma stabilisce, infatti, che la riduzione dell’indennità sia rapportata al periodo compreso tra l’inizio dell’attività e la fine della Naspi oppure, se precedente, la conclusione dell’anno.

Secondo la sentenza del Tribunale di Milano, sia la riduzione sia l’eventuale decadenza possono operare soltanto dal momento in cui l’attività autonoma viene effettivamente avviata. Non possono coinvolgere le mensilità precedenti, legittimamente percepite quando il beneficiario non lavorava e non produceva alcun reddito autonomo.

La stessa norma, nel disciplinare l’omessa comunicazione, circoscrive l’eventuale obbligo di restituzione alle somme percepite dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma. Anche questo elemento esclude che la decadenza possa essere anticipata al primo giorno dell’anno.

La Cassazione conferma che la partita Iva non basta

La decisione milanese si inserisce in un orientamento rafforzato dalla Corte di cassazione.

Con l’ordinanza 7957 del 31 marzo 2026, la sezione Lavoro ha chiarito che l’obbligo di comunicare all’Inps il reddito presunto presuppone lo svolgimento effettivo di un’attività autonoma o di impresa individuale durante il periodo di percezione della Naspi.

La sola titolarità della partita Iva è una circostanza neutra. Può essere funzionale all’avvio di un’attività, ma non prova che tale attività sia realmente esercitata.

La Cassazione ha inoltre ricordato che le cause di decadenza da una prestazione previdenziale devono essere interpretate rigorosamente. Non possono essere estese a situazioni non espressamente previste dalla legge, attribuendo alla semplice posizione fiscale gli stessi effetti dell’esercizio concreto di un lavoro.

Il principio non protegge, naturalmente, chi svolge un’attività effettiva senza comunicarla. La tutela riguarda la partita Iva realmente inattiva, non l’attività esercitata senza fatturazione o con compensi non ancora incassati.

Qual è la soglia di reddito autonomo compatibile

In base alle indicazioni attualmente pubblicate dall’Inps, la Naspi è compatibile con un reddito annuo da lavoro autonomo non superiore a 5.500 euro.

Entro questa soglia, l’indennità non viene mantenuta integralmente, ma è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. La riduzione viene calcolata considerando il periodo compreso tra la data di inizio dell’attività e la fine della prestazione o, se precedente, il 31 dicembre.

Se, per esempio, il beneficiario prevede di produrre un reddito autonomo di 3.000 euro, la riduzione teorica è pari all’80% di tale importo, ossia 2.400 euro, da rapportare al periodo effettivamente interessato.

Quando il reddito autonomo supera la soglia di 5.500 euro, viene meno la compatibilità con lo stato di disoccupazione e il beneficiario decade dalla Naspi a partire dall’avvio dell’attività. Il superamento verificatosi nel corso dell’anno non consente, secondo il Tribunale di Milano, di recuperare le mensilità precedenti all’effettivo inizio del lavoro autonomo.

La soglia deve comunque essere verificata per l’anno interessato, perché è collegata al limite reddituale utile alla conservazione dello stato di disoccupazione e può essere modificata da successivi interventi normativi o amministrativi.

Quando deve essere inviato il modello Naspi-Com

Chi inizia concretamente un’attività autonoma durante la percezione della Naspi deve comunicarlo all’Inps entro un mese dall’avvio, indicando il reddito annuo che prevede di ricavare.

La comunicazione viene trasmessa attraverso il servizio Naspi-Com. È prudente inviarla anche quando il reddito inizialmente previsto è pari a zero, se l’attività viene effettivamente esercitata. Ciò che esclude l’obbligo, secondo la Cassazione, non è il semplice mancato incasso, ma l’assenza di un’attività concreta.

Se l’attività autonoma era già effettivamente esercitata prima della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, il reddito presunto deve essere comunicato entro 30 giorni dalla domanda di Naspi. La circolare Inps 174 del 23 novembre 2017 ha chiarito che la disciplina riguarda sia le attività iniziate dopo la disoccupazione sia quelle preesistenti.

Quando la prestazione prosegue in più anni solari, l’Inps richiede una nuova dichiarazione del reddito presunto entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Secondo la circolare 94 del 12 maggio 2015, la mancata comunicazione annuale può comportare la sospensione della prestazione fino all’acquisizione dei nuovi dati.

Partita Iva aperta e attività iniziata sono situazioni diverse

La partita Iva può risultare formalmente attiva anche quando il contribuente non svolge più alcuna prestazione. Può accadere, per esempio, che la posizione non sia stata chiusa dopo un precedente incarico oppure che sia stata aperta in previsione di un’attività mai concretamente avviata.

In questi casi, la Cassazione esclude che la sola posizione fiscale possa far scattare automaticamente la decadenza.

Diversa è la situazione di chi svolge prestazioni professionali, anche se non ha ancora emesso fattura o incassato il corrispettivo. L’assenza momentanea di ricavi non coincide necessariamente con l’inattività. Il beneficiario deve quindi valutare se abbia realmente iniziato a operare, assumendo incarichi, eseguendo prestazioni o organizzando stabilmente l’attività.

In presenza di un’attività effettiva, il reddito presunto deve essere comunicato senza attendere la dichiarazione fiscale o l’incasso delle fatture.

L’estratto contributivo non prova in quali mesi è stato prodotto il reddito

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano, l’Inps aveva richiamato anche l’estratto della Gestione separata, nel quale risultavano accreditati 12 mesi di contribuzione per l’anno interessato.

Il giudice ha escluso che tale dato fosse sufficiente a dimostrare lo svolgimento dell’attività durante tutti i mesi. L’accredito contributivo annuale dipende dall’iscrizione alla Gestione separata, dal reddito complessivamente dichiarato e dal raggiungimento del minimale previsto per il riconoscimento dell’intera annualità.

L’indicazione di 12 mesi nell’estratto contributivo non consente quindi, da sola, di stabilire in quale momento dell’anno siano state svolte le prestazioni o prodotto il reddito. Per ricostruire il periodo effettivo occorre considerare contratti, incarichi, fatture, documentazione bancaria, comunicazioni all’Inps e ogni altro elemento utile.

Come dimostrare che la partita Iva era inattiva

In caso di contestazione, è importante conservare la documentazione capace di dimostrare l’assenza di attività e reddito nel periodo di percezione della Naspi.

Possono assumere rilievo la dichiarazione dei redditi, i registri Iva privi di operazioni, l’assenza di fatture e corrispettivi, gli estratti conto, la documentazione relativa alla cessazione dei precedenti incarichi e le comunicazioni effettuate attraverso Naspi-Com.

La Cassazione ha chiarito che l’effettivo svolgimento dell’attività non può essere desunto automaticamente dalla partita Iva. Tuttavia, una documentazione ordinata consente di rispondere più rapidamente a eventuali richieste dell’Inps e di distinguere l’inattività da una semplice assenza temporanea di incassi.

La chiusura della partita Iva non è una condizione necessaria per conservare la Naspi quando l’attività è realmente ferma, ma può evitare future anomalie amministrative se non esiste alcuna intenzione di riprenderla.

Cosa fare in caso di richiesta di restituzione

Una richiesta dell’Inps fondata esclusivamente sulla titolarità della partita Iva deve essere verificata considerando il periodo al quale si riferisce, la data effettiva di avvio dell’attività e i redditi concretamente prodotti.

Non è corretto limitarsi a confrontare il reddito annuale con la soglia di compatibilità. Occorre accertare quando è iniziata l’attività e se le mensilità richieste in restituzione siano anteriori o successive a tale data.

La sentenza del Tribunale di Milano 2023/2026 ha condannato l’Inps a restituire alla lavoratrice le somme indebitamente recuperate, oltre agli interessi legali. La decisione conferma che la decadenza non può essere applicata retroattivamente a mesi nei quali il beneficiario era effettivamente privo di occupazione.

La risposta in sintesi

Una partita Iva dormiente, priva di attività effettiva e di reddito, è compatibile con la Naspi e non determina automaticamente obblighi di restituzione.

Quando l’attività autonoma viene realmente iniziata, il beneficiario deve comunicare all’Inps il reddito presunto entro 30 giorni. Se il reddito non supera 5.500 euro, la Naspi prosegue con una riduzione pari all’80% del reddito previsto. Se supera la soglia, la decadenza opera dalla data di avvio dell’attività e non dal precedente 1° gennaio.

Per verificare una richiesta di restituzione è necessario ricostruire separatamente posizione fiscale, attività effettiva, produzione del reddito e comunicazioni Naspi-Com.

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Tiziano Beneggi

Luglio 21, 2026

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