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Pensionati esteri, al Sud flat tax del 7%

 

Diventa operativa la flat tax del 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia.

 

A partire dal periodo di imposta 2019, il regime ex articolo 24-ter del Tuir è applicabile ai titolari di redditi esteri da pensione che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore ai 20mila abitanti o in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3mila abitanti, del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 (individuati dal Dl 189/2016).

 

Il regime di favore spetta a chi non è stato fiscalmente residente in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti al trasferimento e proviene da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

 

I pensionati possono optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva del 7% (annua) sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. L’imposta copre tutti i redditi di fonte estera, non solo le pensioni, anche se è concessa la facoltà di non avvalersi della tassazione agevolata con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati (in questo caso si applica la tassazione ordinaria e spetta il credito per le imposte assolte all’estero).

 

I pensionati non sono inoltre tenuti agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall’Italia e non pagano l’Ivie e l’Ivafe.

 

L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo.

 

Il regime resta valido per i successivi 9 anni. L’opzione è revocabile dal contribuente e, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti. Gli effetti dell’opzione cessano laddove venga accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti (ad esempio trasferimento in un Comune con più di 20mila abitanti o nuovamente all’estero) e in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta nei termini.

 

La flat tax deve essere corrisposta in unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per chi ha trasferito la residenza fiscale con effetti dal 2019 l’imposta dovrà essere assolta entro il prossimo 30 giugno, salvo posticipazioni. Superata questa scadenza, il versamento potrà comunque avvenire entro il termine di pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce, restando ferma l’applicazione delle sanzioni (30%) e degli interessi.

 


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