L’art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, per la deducibilità delle perdite su crediti, richiede che queste risultino da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato o è assoggettato a procedure estere equi valenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a € 5.000 per le im prese di più rilevante dimensione di cui all’art. 27, co. 10, D.L. 185/2008, e non superiore a € 2.500 per le altre imprese.
Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto e in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei Principi contabili.
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