Perdite su crediti 2025: gli atti da chiudere entro il 31/12

Aggiornato al 30 dicembre 2025

In sintesi. Perdite su crediti: per dedurre nel 2025 un credito rimasto insoluto occorre provarne l’irrecuperabilità con dati oggettivi. L’articolo 101, comma 5, del Tuir ritiene sempre sufficiente l’eliminazione del credito dal bilancio, quando segue le regole contabili. Se l’esercizio chiude al 31 dicembre, una transazione o una cessione pro soluto (cioè senza garanzia sulla solvenza del debitore) devono perfezionarsi entro quella data. Secondo la Cassazione non serve alcuna dichiarazione giudiziale d’insolvenza del debitore.

Quando l’articolo 101 del Tuir consente la deduzione

Il principio di base è che la perdita deve risultare da elementi certi e precisi. Il comma 5 indica quattro situazioni nelle quali questa prova è considerata già raggiunta. La prima: il debitore è in una procedura concorsuale, oppure ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato di risanamento. La seconda: il credito è modesto e la scadenza risale ad almeno sei mesi prima. Per modesto si intende un importo fino a 2.500 euro per le imprese comuni e fino a una soglia di 5.000 euro per quelle di maggiori dimensioni individuate dall’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 185/2008. La terza: il diritto di riscuotere si è prescritto. La quarta: il credito è stato tolto dal bilancio applicando i principi contabili.

Il comma 5-bis, nato con l’articolo 13 del Dlgs 147/2015, sposta la deduzione al periodo in cui la perdita viene iscritta a bilancio, anche se i requisiti si erano realizzati prima. C’è però un tetto temporale: l’imputazione non può essere più tardiva dell’esercizio in cui, per i principi contabili, il credito andava eliminato.

L’Oic 15 e la cancellazione contabile

Le imprese che redigono il bilancio con i principi italiani si rifanno all’Oic 15. Il credito esce dall’attivo quando si spengono i diritti sui flussi di cassa che ne derivano: accade con il pagamento, la prescrizione, la rinuncia o la transazione. Esce anche se il creditore trasferisce a un terzo il credito insieme ai rischi sostanziali, come avviene con la cessione pro soluto. La perdita va rilevata tra gli oneri diversi di gestione, voce B14 del conto economico.

Una valutazione interna secondo cui il cliente non pagherà, da sola, non fa uscire il credito dal bilancio. Siamo allora in presenza di una svalutazione, e la deduzione richiede la prova diretta dell’inesigibilità.

Prima si usa il fondo svalutazione già dedotto

Per l’articolo 106, comma 2, del Tuir la perdita su crediti è deducibile soltanto per l’importo che supera le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti negli anni precedenti. In pratica si esaurisce prima il fondo tassato, poi si deduce il resto.

Un caso numerico, con cifre nostre. L’impresa ha un credito di 20.000 euro, firma una transazione, incassa 12.000 euro e abbuona 8.000 euro. In passato aveva dedotto 2.000 euro di svalutazione su quel credito. La perdita di bilancio è di 8.000 euro; quella deducibile nel 2025 è di 6.000 euro, ossia 8.000 meno 2.000.

Cosa hanno stabilito i giudici su transazione e cessione

In certi accertamenti il Fisco ha negato la deduzione perché mancavano la prova dell’insolvenza e l’avvio di azioni di recupero. La Cassazione, sezione tributaria, ha preso una strada diversa. Con l’ordinanza 8445 del 28 marzo 2024 ha stabilito che la transazione, una volta dimostrata, prova da sé la perdita, e che una scelta poco conveniente dell’imprenditore non rende la perdita indeducibile. L’ordinanza 27096, depositata il 9 ottobre 2025, ribadisce che non bisogna aver chiesto un accertamento giudiziale dell’insolvenza: contano fatti oggettivi che rendano ragionevole accettare meno del dovuto.

Diverso il caso della sentenza 8714 del 3 aprile 2024, su una cessione pro soluto del 2008. Con la norma di allora un corrispettivo sotto il valore facciale del credito non era sufficiente e bisognava dimostrare altro. La Corte ha precisato che le modifiche arrivate dopo, incluse quelle del Dlgs 147/2015, non si applicavano a quell’annualità.

Cosa verificare prima del 31 dicembre

L’atto che estingue il credito o ne trasferisce la titolarità deve produrre effetti nell’esercizio. Conviene controllare che sia documentato e che la contabilizzazione rispetti l’Oic 15 o gli Ias/Ifrs. Va ricostruito anche l’importo del fondo già dedotto. Dati come la situazione economica del debitore e i solleciti inviati aiutano a sostenere l’inerenza della perdita, se l’Agenzia dovesse controllare.

Domande frequenti

Per dedurre la perdita serve una procedura concorsuale? No. È solo una delle ipotesi previste: la perdita è deducibile anche con altri dati oggettivi o con l’uscita contabile del credito.

Un credito di 3.000 euro scaduto da sette mesi si deduce? Per un’impresa comune no, perché eccede 2.500 euro. Può valere per un’impresa di maggiori dimensioni, con soglia a 5.000 euro.

Rinunciare a una parte del credito in una transazione rende indeducibile la perdita? Per la Cassazione no, se la scelta poggia su elementi oggettivi e il credito è cancellato in bilancio.

La perdita può essere dedotta in un anno successivo? Sì, nel periodo in cui la perdita è iscritta a conto economico, ma entro il limite temporale del comma 5-bis.

Fonti

Dpr 917/1986 (Tuir), articoli 101 e 106, testo vigente al 30 dicembre 2025 (Normattiva). Cassazione, sezione tributaria: ordinanza 8445 del 28 marzo 2024, sentenza 8714 del 3 aprile 2024 e ordinanza 27096 del 9 ottobre 2025, lette nel testo delle decisioni pubblicato da Studio Pizzano e nei commenti di Diritto Bancario e dello stesso studio (6 novembre 2025). Il Sole 24 Ore NT+ Fisco, 2 giugno 2022, sull’Oic 15. EC News, 27 aprile 2023. Non sono stati letti il testo integrale dell’Oic 15 e le risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Dicembre 30, 2025

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Iscrivendoti acconsenti a ricevere la newsletter dello studio. Puoi annullare l’iscrizione in ogni momento. Leggi l’informativa privacy.