Pianificazione fiscale aggressiva internazionale: rischi, controlli e prove da preparare

La pianificazione fiscale aggressiva internazionale espone imprese, gruppi multinazionali e professionisti a contestazioni che non si fermano alla forma giuridica delle operazioni. Nelle verifiche fiscali, l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria si concentra sempre più sulla sostanza economica delle strutture estere, sulla reale disponibilità dei flussi reddituali e sulla coerenza tra funzioni svolte, rischi assunti e utili allocati.

Esterovestizione, transfer pricing, treaty shopping, stabile organizzazione occulta e disciplina CFC sono i principali ambiti di rischio. Il tratto comune è la possibile erosione della base imponibile italiana attraverso società estere prive di sostanza, prezzi infragruppo non allineati al principio di libera concorrenza o flussi finanziari indirizzati verso soggetti che non sono i reali beneficiari economici del reddito.

Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha riformato in modo rilevante la fiscalità internazionale, incidendo in particolare sui criteri di residenza fiscale delle società e sulla disciplina delle Controlled Foreign Companies. Il messaggio è netto: la presenza formale all’estero non basta se le decisioni strategiche, la gestione ordinaria o il controllo effettivo restano in Italia.

Risposta breve

La pianificazione fiscale aggressiva internazionale diventa rischiosa quando una struttura estera non ha sostanza economica, non svolge funzioni reali o serve solo a ottenere un vantaggio fiscale indebito. Le contestazioni più frequenti riguardano esterovestizione, transfer pricing, treaty shopping, stabile organizzazione occulta e CFC. Dopo il Dlgs 209/2023, l’Agenzia delle Entrate guarda con particolare attenzione a sede di direzione effettiva, gestione ordinaria, tassazione effettiva estera, passive income e ruolo del beneficiario effettivo nei flussi transfrontalieri.

Esterovestizione: la residenza fiscale si misura sulla gestione reale

Uno dei profili più ricorrenti nelle verifiche internazionali è l’esterovestizione societaria. Il fenomeno si verifica quando una società risulta formalmente residente all’estero, ma mantiene in Italia il proprio centro decisionale o la gestione ordinaria dell’attività.

Il nuovo articolo 73, comma 3, del TUIR, come modificato dal Dlgs 209/2023, considera fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.

La novità è rilevante perché la norma definisce espressamente la sede di direzione effettiva come il luogo in cui vengono assunte in modo continuativo e coordinato le decisioni strategiche dell’impresa. La gestione ordinaria, invece, coincide con il luogo in cui si svolgono stabilmente le attività gestionali correnti.

Nelle verifiche, quindi, non basta esibire una sede legale estera, un certificato di residenza o un consiglio di amministrazione formalmente riunito fuori dall’Italia. Occorre dimostrare che le decisioni strategiche siano effettivamente assunte all’estero e che la gestione corrente non sia diretta, coordinata o sostanzialmente eseguita dal management italiano.

Sono indici di rischio la presenza di amministratori esteri privi di autonomia, la gestione bancaria o contrattuale svolta dall’Italia, l’assenza di personale e uffici effettivi all’estero, la mancata disponibilità di mezzi propri e la coincidenza tra funzioni operative italiane e risultati economici attribuiti alla società estera.

Transfer pricing: il prezzo infragruppo deve reggere alla prova delle funzioni

Il transfer pricing resta uno dei terreni più sensibili nella fiscalità dei gruppi. L’articolo 110, comma 7, del TUIR impone che le operazioni tra imprese associate residenti in Stati diversi siano valorizzate secondo il principio di libera concorrenza.

In termini pratici, il prezzo applicato tra società del gruppo deve essere coerente con quello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili. La verifica non riguarda solo il margine finale, ma anche funzioni svolte, beni utilizzati, rischi assunti, contratti, capacità decisionale e comportamento effettivo delle parti.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia di transfer pricing, anche alla luce del provvedimento del 23 novembre 2020 sulla documentazione idonea e della circolare 16/E del 2022 sull’intervallo di libera concorrenza, conferma l’importanza di una documentazione coerente, aggiornata e sostanziale.

L’errore da evitare è predisporre una documentazione solo formale, scollegata dalla realtà operativa. Se una società italiana sostiene i costi, gestisce i rischi commerciali, decide le strategie e cura i clienti, non è coerente attribuire la parte più significativa del profitto a una società estera che svolge funzioni limitate o meramente amministrative.

Treaty shopping e beneficiario effettivo: il certificato di residenza non basta

Il treaty shopping consiste nell’utilizzo indebito delle Convenzioni contro le doppie imposizioni per ottenere riduzioni o esenzioni fiscali non spettanti. Il rischio emerge soprattutto nei flussi transfrontalieri di interessi, dividendi e royalties, quando tra il Paese della fonte e il destinatario finale viene interposta una società residente in uno Stato convenzionalmente più favorevole.

Il caso tipico è quello della conduit company, cioè una società “tubo” che riceve il reddito e lo trasferisce quasi integralmente a un altro soggetto, spesso localizzato in un Paese a fiscalità più vantaggiosa. In questi casi, il tema centrale diventa il beneficiario effettivo.

L’articolo 26-quater del Dpr 600/1973 prevede, a determinate condizioni, l’esenzione da ritenuta sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, l’esenzione richiede che il percettore sia il beneficiario effettivo dei flussi, non un agente, fiduciario, intermediario o soggetto obbligato a retrocedere il reddito a terzi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 29 marzo 2024, n. 8612, ha chiarito che spetta alla società contribuente provare di essere beneficiario effettivo dei flussi reddituali quando invoca l’esenzione. Il principio è coerente con il criterio di vicinanza della prova: chi conosce la struttura, i contratti, i flussi e le ragioni economiche dell’operazione deve essere in grado di dimostrarne la sostanza.

Il controllo si concentra su tre profili. Il primo è l’attività economica effettiva della società estera. Il secondo è la disponibilità economica dei flussi, cioè la possibilità di trattenere e utilizzare gli interessi o i canoni ricevuti. Il terzo è la ragione economica dell’interposizione, che deve essere diversa dal solo risparmio fiscale.

Il caso della società finanziaria estera senza sostanza

Un esempio operativo aiuta a comprendere la portata del rischio. Una società italiana riceve un finanziamento da una società residente nei Paesi Bassi e corrisponde interessi senza applicare ritenuta, ritenendo integrati i presupposti dell’articolo 26-quater del Dpr 600/1973.

Durante la verifica emergono però alcuni elementi critici. La società olandese non ha personale dipendente, utilizza un ufficio presso uno studio professionale, sostiene costi amministrativi minimi, è amministrata da professionisti che ricoprono incarichi analoghi in molte società del gruppo e trasferisce quasi integralmente gli interessi ricevuti a una controllante residente in un Paese extra-UE a fiscalità privilegiata. La remunerazione trattenuta è uno spread minimo.

In uno scenario di questo tipo, il certificato di residenza fiscale olandese non risolve il problema. L’Agenzia delle Entrate può contestare che la società sia una mera conduit company e che non abbia la disponibilità economica dei flussi. La conseguenza è il possibile disconoscimento dell’esenzione, con recupero della ritenuta, interessi e sanzioni.

La giurisprudenza europea è coerente con questa impostazione. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nelle cause danesi sul beneficiario effettivo del 26 febbraio 2019, tra cui C-115/16, ha affermato che i benefici delle direttive UE non possono essere riconosciuti in presenza di costruzioni abusive o meramente artificiali finalizzate a ottenere un vantaggio fiscale.

Stabile organizzazione occulta: quando la presenza in Italia genera tassazione

Un altro profilo centrale è la stabile organizzazione occulta. L’articolo 162 del TUIR individua i criteri in base ai quali un soggetto non residente può essere considerato presente fiscalmente in Italia attraverso una sede fissa d’affari, una stabile organizzazione personale o, nei casi previsti, una significativa presenza economica.

Il rischio si manifesta quando un’impresa estera opera in Italia in modo stabile, organizzato e non meramente preparatorio o ausiliario, senza dichiarare una stabile organizzazione. Può accadere, ad esempio, quando personale italiano conclude contratti, gestisce clienti, negozia condizioni essenziali o svolge attività centrali per il business della società estera.

La contestazione può riguardare IRES, IRAP e IVA, oltre agli obblighi dichiarativi e contabili. Nei casi più gravi, se ricorrono gli elementi soggettivi e oggettivi previsti dal Dlgs 74/2000, possono emergere anche profili penali tributari.

La difesa non può limitarsi a sostenere che la società estera non ha una sede formalmente registrata in Italia. Occorre dimostrare che le attività svolte sul territorio non integrano i requisiti della stabile organizzazione e che le funzioni essenziali dell’impresa sono realmente localizzate all’estero.

CFC: la soglia del 15% e il peso dei passive income

La disciplina delle Controlled Foreign Companies è stata modificata dal Dlgs 209/2023. L’articolo 167 del TUIR prevede l’imputazione per trasparenza dei redditi della controllata estera al soggetto controllante italiano quando ricorrono specifiche condizioni.

Il nuovo assetto si fonda su due presupposti principali. La controllata estera deve essere assoggettata a una tassazione effettiva inferiore al 15% e oltre un terzo dei suoi proventi deve essere costituito da passive income. Rientrano in questa categoria interessi, royalties, dividendi, capital gain, redditi finanziari, proventi da leasing e ricavi derivanti da operazioni o servizi infragruppo a basso valore aggiunto.

La riforma ha sostituito il precedente confronto con la tassazione teorica italiana con una soglia fissa di tassazione effettiva. Il cambiamento semplifica il parametro, ma non riduce la complessità dell’analisi. Occorre infatti verificare la tassazione effettiva, la composizione dei proventi e la reale attività economica svolta dalla controllata estera.

La causa di disapplicazione resta collegata alla dimostrazione di una reale attività economica nel Paese di insediamento, attraverso personale, locali, attrezzature, autonomia decisionale e funzioni coerenti con i redditi prodotti. Una società estera priva di mezzi e personale, che incassa redditi passivi o margini infragruppo senza svolgere funzioni effettive, è esposta a contestazione.

Gli errori da evitare nelle strutture internazionali

Nella pianificazione internazionale, l’errore più frequente è confondere la regolarità formale con la tenuta sostanziale dell’operazione. Una società costituita all’estero, dotata di partita IVA locale e certificato di residenza, può comunque essere contestata se non ha personale, mezzi, autonomia e una funzione economica reale.

Nel transfer pricing, l’errore è allocare utili all’estero senza che la società estera svolga funzioni proporzionate. Nel treaty shopping, è utilizzare società intermedie che non trattengono realmente i flussi e non sopportano rischi. Nella stabile organizzazione occulta, è far operare in Italia personale o strutture che svolgono attività essenziali per conto del soggetto estero, senza riconoscerne le conseguenze fiscali. Nella CFC, è mantenere società estere che producono redditi passivi in contesti di bassa tassazione senza adeguata sostanza.

La verifica fiscale tende a ricostruire la realtà economica attraverso e-mail, deleghe, contratti, movimenti bancari, verbali societari, poteri di firma, organigrammi, viaggi, sistemi informatici, flussi finanziari e catene decisionali. Per questo la documentazione deve essere coerente con i comportamenti effettivi.

In sintesi

La pianificazione fiscale aggressiva internazionale è contestabile quando il risparmio fiscale deriva da strutture estere prive di sostanza, da prezzi infragruppo non coerenti con il principio di libera concorrenza, da società interposte che non sono beneficiarie effettive dei flussi, da stabili organizzazioni non dichiarate o da controllate estere a bassa tassazione con prevalenza di redditi passivi. Dopo il Dlgs 209/2023, assumono rilievo la sede di direzione effettiva, la gestione ordinaria, la soglia CFC del 15%, la composizione dei passive income e la prova della reale attività economica all’estero.

La difesa si costruisce prima della verifica

La gestione del rischio fiscale internazionale non può essere rinviata al momento dell’accesso ispettivo. Le imprese devono verificare in anticipo se le strutture estere hanno una ragione economica documentabile, se le funzioni svolte sono coerenti con i redditi attribuiti, se i flussi finanziari restano nella disponibilità del percettore e se le decisioni strategiche sono effettivamente assunte nel Paese dichiarato.

La documentazione deve essere aggiornata e coerente. Verbali, contratti, transfer pricing documentation, organigrammi, contratti di finanziamento, prove di substance, personale impiegato, locali, mezzi e poteri decisionali devono raccontare la stessa realtà. Se la documentazione dice una cosa e i comportamenti ne mostrano un’altra, il rischio di contestazione aumenta.

Per i gruppi con società estere, finanziamenti infragruppo, royalties, dividendi o servizi cross-border, una revisione preventiva della struttura può evitare recuperi d’imposta, sanzioni e profili penali tributari. Chi vuole verificare la tenuta della propria pianificazione fiscale internazionale può richiedere un’analisi interna dedicata, con controllo dei principali indicatori di rischio prima di un’eventuale verifica.

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Tiziano Beneggi

Luglio 27, 2026

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