Piano dei conti ETS: il bilancio diventa il primo presidio nei controlli sul Terzo settore

Per gli enti del Terzo settore il bilancio non è più soltanto un documento di rendicontazione annuale. È diventato uno strumento di controllo della qualifica civilistica e fiscale dell’ente.

Il punto è semplice: se il bilancio non consente di distinguere correttamente attività di interesse generale, attività diverse, costi diretti, costi comuni e risorse vincolate, l’ente rischia di non riuscire a dimostrare la coerenza della propria gestione con il Codice del Terzo settore.

Il tema è tornato centrale anche alla luce dei documenti tecnici del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Fondazione nazionale dei commercialisti, che hanno dedicato specifica attenzione al piano dei conti degli ETS e ai modelli di rendicontazione.

La logica è chiara: non basta compilare il bilancio a fine esercizio. Occorre costruire fin dall’inizio un sistema contabile capace di produrre dati leggibili, coerenti e difendibili in caso di verifica.

Risposta breve

Il piano dei conti ETS deve essere impostato prima della chiusura dell’esercizio, distinguendo le diverse aree gestionali previste dal Codice del Terzo settore.

Questa impostazione è necessaria per redigere correttamente il bilancio, scegliere il modello applicabile, documentare la natura commerciale o non commerciale delle attività e sostenere eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli uffici del Runts.

Le regole di bilancio per gli enti del Terzo settore

Il riferimento principale è l’articolo 13 del Dlgs 117/2017, cioè il Codice del Terzo settore.

Gli enti di maggiori dimensioni sono tenuti a redigere il bilancio ordinario, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, secondo gli schemi approvati dal ministero del Lavoro.

Per gli enti di dimensioni più contenute è prevista la possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa. Dopo le modifiche e i chiarimenti intervenuti nel 2026, il sistema risulta articolato su più livelli.

Gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica possono adottare il rendiconto per cassa se non superano la soglia di 300.000 euro di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate.

Per gli enti con entrate non superiori a 60.000 euro è stato introdotto il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, il cosiddetto modello E, adottato con il decreto del ministero del Lavoro del 18 febbraio 2026.

La semplificazione, però, riguarda la forma del documento finale, non la qualità della contabilità sottostante. Anche un ente minore deve essere in grado di ricostruire entrate, uscite, attività svolte e destinazione delle risorse.

Il modello E non elimina l’esigenza di una contabilità ordinata

Il modello E è pensato per gli enti più piccoli. Consente una rappresentazione aggregata delle entrate e delle uscite, riducendo il livello di dettaglio formale rispetto agli schemi più complessi.

Questo non significa che l’ente possa limitarsi a una raccolta disordinata di incassi, pagamenti e ricevute.

Secondo i chiarimenti del ministero del Lavoro, il modello E è applicabile agli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro e, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, è utilizzabile dal rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

La conseguenza operativa è importante. Se il rendiconto 2026 dovrà essere costruito con un certo schema, il piano dei conti deve essere coerente già durante il 2026. Intervenire solo a consuntivo espone l’ente al rischio di riclassificazioni approssimative e di dati non verificabili.

La qualifica dell’ente deve emergere dai numeri

Ogni ente del Terzo settore ha una propria identità giuridica e funzionale. Il bilancio deve rifletterla.

Per un’organizzazione di volontariato è essenziale rendere leggibile il ruolo dell’apporto gratuito dei volontari e il rapporto con l’eventuale lavoro retribuito. Per un’associazione di promozione sociale assumono rilievo i corrispettivi specifici, le attività rivolte agli associati e il rapporto tra base associativa e servizi erogati.

Negli enti filantropici diventano centrali i fondi vincolati, le erogazioni deliberate e la distinzione tra patrimonio disponibile e risorse destinate. Nelle imprese sociali occorre verificare la destinazione delle risorse alla missione e la coerenza con i vincoli propri della disciplina speciale.

Il punto non è soltanto descrittivo. Se la qualifica dell’ente non emerge dai dati contabili, diventa più difficile dimostrare che l’attività svolta è effettivamente coerente con lo statuto, con l’iscrizione al Runts e con il regime fiscale applicato.

Articolo 79 CTS: il piano dei conti incide sulla fiscalità

Il profilo più delicato riguarda l’articolo 79 del Codice del Terzo settore, che disciplina la natura commerciale o non commerciale degli ETS.

La norma richiede di confrontare i proventi delle attività di interesse generale con i relativi costi effettivi. In questo confronto non rilevano soltanto i costi direttamente imputabili alla singola attività, ma anche i costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari.

Questo significa che la qualificazione fiscale dell’attività dipende anche dalla capacità dell’ente di imputare correttamente i costi.

Un piano dei conti troppo generico può diventare un problema. Se i costi comuni non sono tracciati, se le attività diverse non sono separate dalle attività di interesse generale, se le entrate vincolate non sono distinguibili dalle risorse libere, l’ente rischia di non avere gli elementi necessari per sostenere la propria posizione.

Secondo la circolare 1/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate, la disciplina fiscale degli ETS richiede una verifica concreta delle attività svolte e dei criteri di non commercialità previsti dal Codice del Terzo settore. La contabilità, quindi, non è neutra: è lo strumento con cui l’ente rende dimostrabile la propria natura.

Costi promiscui e attività diverse: il nodo operativo

Il problema più frequente riguarda gli enti che svolgono più attività.

Un ETS può realizzare attività di interesse generale, attività diverse, raccolte fondi, iniziative occasionali, progetti finanziati, attività convenzionate con enti pubblici e servizi rivolti agli associati o a terzi.

In questi casi il piano dei conti deve consentire una separazione leggibile delle aree gestionali. Non sempre è possibile imputare ogni costo in modo diretto. Si pensi agli affitti, alle utenze, al personale amministrativo, ai servizi informatici, alle assicurazioni o ai costi di coordinamento.

Quando il costo è promiscuo, occorre adottare criteri di riparto coerenti, documentabili e stabili. Il criterio può essere collegato ai ricavi, alle ore di utilizzo, agli spazi occupati, al personale impiegato o ad altri parametri rappresentativi dell’effettivo assorbimento del costo.

La scelta non dovrebbe essere improvvisata in sede di bilancio. Va definita prima, applicata con continuità e conservata nella documentazione dell’ente.

La giurisprudenza: la forma non basta

La Corte di cassazione ha più volte affermato, con riferimento agli enti non commerciali e agli enti associativi, che il regime fiscale di favore non dipende soltanto dalla forma giuridica o dalle clausole statutarie.

Con la sentenza 16726 del 12 agosto 2015, la Cassazione ha ribadito che l’ente che invoca un trattamento agevolato deve provare la sussistenza dei requisiti che lo giustificano. Il principio è stato richiamato anche in successive pronunce in materia di enti associativi e attività non commerciale.

Con l’ordinanza 3746 del 14 febbraio 2020, la Suprema corte ha confermato che, per riconoscere il regime agevolato, occorre verificare in concreto lo svolgimento dell’attività e la sua coerenza con le finalità istituzionali.

Questi principi, pur nati in contesti precedenti o paralleli alla piena attuazione della riforma del Terzo settore, restano rilevanti sul piano operativo. In caso di controllo, l’ente deve poter dimostrare non solo di avere uno statuto corretto, ma anche di gestire le risorse in modo coerente con la propria natura.

Il bilancio e il piano dei conti diventano quindi una parte essenziale della prova.

Il rischio di costruire il bilancio solo a consuntivo

Molti enti affrontano il bilancio come un adempimento finale: si raccolgono i documenti, si ricostruiscono entrate e uscite, si cerca di adattare la contabilità allo schema previsto.

Questo approccio è rischioso.

Il bilancio ETS richiede informazioni che devono essere intercettate durante l’anno. Se non sono state rilevate correttamente, ricostruirle dopo può essere difficile o, in alcuni casi, impossibile.

Il problema emerge soprattutto quando l’ente riceve contributi vincolati, sostiene costi comuni tra più progetti, svolge attività diverse o deve verificare il rapporto tra proventi e costi delle attività di interesse generale.

Un piano dei conti ben impostato evita che il bilancio diventi un esercizio di riclassificazione tardiva. Consente invece di trasformare la contabilità quotidiana in uno strumento di governo dell’ente.

Come impostare il piano dei conti ETS

Un piano dei conti efficace deve partire dalle attività concretamente svolte dall’ente.

La prima distinzione riguarda le attività di interesse generale, le attività diverse, le raccolte fondi, la gestione finanziaria e patrimoniale, le partite istituzionali e le eventuali attività commerciali.

La seconda riguarda la natura dei costi: diretti, indiretti, generali, promiscui, finanziari, tributari e relativi a specifici progetti o fondi vincolati.

La terza riguarda la dimensione informativa. Il piano dei conti deve consentire di redigere il bilancio civilistico, ma anche di alimentare le verifiche fiscali previste dall’articolo 79 del CTS e le informazioni richieste nella relazione di missione, quando dovuta.

Per gli enti più piccoli, l’obiettivo non è moltiplicare inutilmente i conti. È costruire una struttura semplice ma sufficiente a distinguere ciò che serve: provenienza delle risorse, destinazione delle spese, vincoli, attività svolte e criteri di imputazione.

In sintesi

Il piano dei conti ETS non è un dettaglio tecnico da rinviare alla chiusura dell’esercizio.

È il punto di partenza per redigere correttamente il bilancio, utilizzare in modo appropriato il rendiconto per cassa o il modello E, documentare la natura delle attività e sostenere la qualifica fiscale dell’ente.

La riforma del Terzo settore ha reso più stretto il rapporto tra contabilità, trasparenza e fiscalità. Per questo anche gli enti di minori dimensioni devono organizzare la rilevazione contabile con metodo.

Prima di chiudere il bilancio o impostare il rendiconto annuale, conviene verificare se il piano dei conti consente davvero di leggere l’ente. È in questa fase che si possono ancora correggere criteri di imputazione, separare le attività, ricostruire i costi comuni e prevenire contestazioni.

Perché parlarne con lo Studio prima della chiusura dell’esercizio

Il momento giusto per intervenire non è quando il bilancio è già pronto.

Prima di chiudere l’esercizio o approvare il rendiconto, sentiamoci. È il momento in cui possiamo verificare se il piano dei conti è coerente con la natura dell’ente, con le attività svolte, con il modello di bilancio applicabile e con le regole fiscali del Codice del Terzo settore.

Dopo, spesso, resta solo la possibilità di spiegare dati che sarebbe stato meglio costruire correttamente fin dall’inizio.

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Tiziano Beneggi

Agosto 18, 2026

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