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Piccole e medie imprese, estesa l’operatività del fondo di garanzia

 

L’importo massimo garantito da parte del Fondo per singola impresa sia pari a 5 milioni di euro, e che tale garanzia sia possibile anche per imprese in fascia 5 del modello di valutazione, cioè quelle che presentano un livello di rischiosità (probabilità di default) superiore a quello fissato dalle disposizioni operative del Fondo.

 

I finanziamenti concessi per esigenze di investimento sono agevolati in ragione dell’80% dell’importo, indipendentemente dalla fascia di merito dei beneficiari nell’ambito del modello di valutazione; i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti sono garantiti dal Fondo nella misura massima dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante.

 

Questi interventi consentono quindi di estendere la copertura del Fondo anche alle operazioni di erogazione che saranno più frequenti in sede di rinegoziazione dei mutui – ove evidentemente non si presenta la necessità di ulteriori investimenti – in particolare per le imprese in quinta fascia che, in virtù del modesto merito creditizio, potrebbero trovare difficoltà di accesso al credito.

 

Un ulteriore intervento è previsto dal comma 4-ter, in relazione ai finanziamenti fino a 30mila euro garantiti in via straordinaria dal Fondo di garanzia ai sensi del Dl 23/2020, lettere m) e m-bis), erogati a favore di piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti. Per tali finanziamenti, la cui durata è stata già portata a 15 anni, qualora il preammortamento di 24 mesi scada nel corso del 2022, il termine iniziale di rimborso potrà – previo accordo con la banca – essere prorogato per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali riguardo a questa misura di possibile forbearance.

 

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