Il pignoramento dello stipendio da parte dell’Agente della riscossione rappresenta una delle forme più frequenti di esecuzione forzata per il recupero dei crediti tributari e contributivi. La disciplina applicabile presenta caratteristiche peculiari rispetto al pignoramento ordinario, in quanto è regolata da una norma speciale, l’articolo 72‑ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, che si affianca ai limiti generali di pignorabilità previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
La corretta gestione dei pignoramenti assume particolare rilievo per il datore di lavoro, chiamato a operare quale terzo pignorato e tenuto ad adempiere con precisione agli obblighi derivanti dagli atti notificati dall’Agente della riscossione, evitando al contempo trattenute eccedenti i limiti di legge.
La misura della trattenuta secondo l’articolo 72‑ter del DPR 602/1973
L’articolo 72‑ter del DPR 602/1973 individua la misura della trattenuta applicabile sullo stipendio in relazione all’importo della retribuzione netta percepita dal lavoratore. Per gli stipendi di ammontare non superiore a 2.500 euro netti, la quota pignorabile è pari a un decimo; per importi superiori sono previste percentuali più elevate, secondo una progressione stabilita dalla norma.
Tale disciplina ha natura speciale e prevale, per quanto concerne la misura della trattenuta, sulle regole ordinarie del codice di procedura civile. Essa, tuttavia, non deroga ai limiti complessivi di pignorabilità previsti dall’articolo 545 c.p.c., che continuano a trovare applicazione quale parametro di tutela del lavoratore debitore.
I limiti di pignorabilità previsti dall’articolo 545 c.p.c.
L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate entro determinati limiti e, in ogni caso, non oltre la metà del loro ammontare complessivo.
La norma ha una funzione di garanzia, volta ad assicurare al debitore un livello minimo di mezzi di sussistenza. Essa rileva anche nei pignoramenti esattoriali, nella misura in cui fissa un limite massimo invalicabile, pur in presenza di più procedure esecutive concorrenti.
Il problema del cumulo di più pignoramenti esattoriali
Nel caso in cui il datore di lavoro riceva due o più atti di pignoramento dello stipendio da parte dell’Agente della riscossione, ciascuno recante la richiesta di trattenuta di un decimo della retribuzione, si pone il problema della cumulabilità delle trattenute.
L’articolo 72‑ter del DPR 602/1973 disciplina la misura della trattenuta riferita alla singola procedura esecutiva, ma non contiene una disciplina espressa in ordine al concorso di più pignoramenti esattoriali insistenti sul medesimo rapporto di lavoro. Parimenti, l’articolo 545 c.p.c. si limita a fissare limiti complessivi, senza regolare in modo puntuale le modalità di coordinamento tra più pignoramenti della stessa natura.
In assenza di una previsione normativa specifica, non può ritenersi automaticamente legittimo il cumulo di più trattenute del decimo fino al raggiungimento del limite del 50 per cento della retribuzione, né può affermarsi, in via generale, l’obbligo di accodamento del secondo pignoramento al primo.
Il ruolo e gli obblighi del datore di lavoro quale terzo pignorato
Il datore di lavoro, quale terzo pignorato, è tenuto ad attenersi al contenuto degli atti notificati dall’Agente della riscossione, operando le trattenute nei limiti consentiti dalla legge. Egli, tuttavia, non può procedere a trattenute che risultino manifestamente eccedenti i limiti di pignorabilità, pena l’esposizione a responsabilità nei confronti del lavoratore.
In presenza di più pignoramenti esattoriali concorrenti, il datore di lavoro si trova in una posizione particolarmente delicata, dovendo contemperare l’obbligo di collaborazione con l’ente riscossore e il rispetto delle norme poste a tutela del debitore.
La gestione del secondo pignoramento notificato
Nel caso di ricezione di un secondo atto di pignoramento da parte dell’Agente della riscossione, riferito allo stesso dipendente e con richiesta di trattenuta di un ulteriore decimo dello stipendio, appare necessario adottare un comportamento improntato alla massima prudenza.
In mancanza di indicazioni normative univoche sul cumulo, risulta opportuno segnalare tempestivamente all’Agente della riscossione l’esistenza del pignoramento già in corso, indicando l’ammontare della quota trattenuta e rappresentando l’impossibilità di procedere a ulteriori trattenute senza superare i limiti di legge o senza precise istruzioni sulla gestione delle procedure concorrenti.
Tale comunicazione consente di giustificare il mancato versamento delle somme richieste con il secondo atto e di evitare che il datore di lavoro sia considerato inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal pignoramento.
Profili di responsabilità e tutela del datore di lavoro
L’assenza di una disciplina espressa sul cumulo dei pignoramenti esattoriali rende essenziale un comportamento trasparente e collaborativo nei confronti dell’Agente della riscossione. La comunicazione formale della situazione in essere rappresenta lo strumento principale di tutela del datore di lavoro, che non può assumere decisioni discrezionali sulla ripartizione delle trattenute.
La giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato che il terzo pignorato non è tenuto a risolvere autonomamente i conflitti tra creditori, dovendo limitarsi ad adempiere secondo le indicazioni fornite dall’autorità procedente o, in mancanza, a segnalare le criticità riscontrate.
Il coordinamento tra art. 72‑ter DPR 602/1973 e art. 545 c.p.c.
Il rapporto tra l’articolo 72‑ter del DPR 602/1973 e l’articolo 545 c.p.c. deve essere letto in termini di complementarità. La norma speciale individua la misura della trattenuta applicabile al singolo pignoramento esattoriale, mentre la norma codicistica fissa il limite massimo complessivo di pignorabilità.
Ne deriva che, anche in presenza di più pignoramenti, la trattenuta complessiva non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal codice di procedura civile. Tuttavia, l’assenza di una disciplina puntuale sul concorso impone un intervento chiarificatore dell’ente procedente, cui spetta fornire indicazioni operative al terzo pignorato.
Considerazioni conclusive
Alla luce del quadro normativo vigente, non esiste una previsione che consenta di affermare in modo automatico la cumulabilità di più pignoramenti dello stipendio da parte dell’Agente della riscossione, ciascuno nella misura di un decimo, fino al limite della metà della retribuzione.
L’articolo 72‑ter del DPR 602/1973 disciplina la misura della trattenuta, mentre l’articolo 545 c.p.c. fissa i limiti complessivi di pignorabilità, senza regolare espressamente il concorso tra più procedure esattoriali. In tale contesto, il datore di lavoro è tenuto ad adottare un comportamento prudenziale, operando le trattenute nei limiti di legge e informando l’Agente della riscossione della presenza di pignoramenti già in corso, al fine di ottenere indicazioni operative e giustificare il mancato versamento delle ulteriori somme richieste.