La tolleranza del 5% tra POS e scontrini elettronici evita l’applicazione delle sanzioni quando la differenza tra il numero dei pagamenti elettronici accettati e quello delle operazioni correttamente registrate e memorizzate non supera la nuova soglia.
La novità è contenuta nell’articolo 33 del Dlgs 7 agosto 2026, n. 148, il decreto correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, entrato in vigore il 12 agosto 2026.
La soglia serve a neutralizzare piccoli disallineamenti operativi, dovuti ad esempio a errori del personale, storni, problemi tecnici o differenze temporanee tra i sistemi. Non rappresenta, invece, una franchigia generale entro la quale è consentito non emettere lo scontrino o non dichiarare i corrispettivi.
Il confronto riguarda il numero delle operazioni, non il valore economico degli incassi.
Risposta breve
Se la discrepanza tra il numero delle operazioni pagate elettronicamente e quello delle operazioni registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi non supera il 5%, non si applicano le specifiche sanzioni previste per il disallineamento.
La tutela riguarda sia la sanzione pecuniaria sia, nei casi di reiterazione, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’attività.
Restano però sanzionabili:
- l’omessa certificazione dei corrispettivi;
- l’occultamento di ricavi;
- la mancata memorizzazione o trasmissione non riconducibile al lieve disallineamento;
- le irregolarità superiori alla soglia;
- il mancato corretto collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratore telematico.
La tolleranza deve quindi essere considerata una protezione per gli errori fisiologici, non uno spazio di evasione consentita.
Cosa cambia con il Dlgs 148/2026
Il Dlgs 148/2026 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026.
L’articolo 33 interviene sul Dlgs 471/1997, introducendo una causa di non applicazione delle sanzioni quando il disallineamento tra POS e registratore telematico resta entro il 5 per cento.
La stessa previsione viene coordinata con il Dlgs 173/2024, contenente il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2027.
L’obiettivo è evitare che errori limitati e privi di effetti sostanziali siano trattati nello stesso modo delle omissioni sistematiche.
Il collegamento tra POS e registratore telematico
L’articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015 prevede l’integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di accettazione dei pagamenti elettronici.
Lo strumento hardware o software utilizzato per incassare i pagamenti elettronici deve essere collegato allo strumento attraverso il quale vengono registrati, memorizzati e trasmessi i corrispettivi.
Il collegamento consente di associare al registratore telematico gli strumenti di pagamento utilizzati dall’esercente e di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati giornalieri relativi ai pagamenti elettronici.
Il sistema permette all’Amministrazione finanziaria di confrontare:
- il numero delle operazioni registrate;
- il numero dei pagamenti elettronici accettati;
- i dati dei corrispettivi trasmessi;
- le informazioni comunicate dagli operatori finanziari.
Un pagamento elettronico superiore ai corrispettivi certificati può rappresentare un’anomalia. Può però dipendere anche da circostanze del tutto fisiologiche che non corrispondono a un ricavo occultato.
Perché possono nascere i disallineamenti
POS e registratore telematico gestiscono processi collegati, ma non sempre perfettamente coincidenti.
Le differenze possono derivare da:
- operazioni POS successivamente stornate;
- pagamenti rifiutati o interrotti;
- errori nella selezione del mezzo di pagamento;
- scontrini emessi indicando contanti anziché pagamento elettronico;
- pagamenti elettronici riferiti a più documenti commerciali;
- un unico conto suddiviso tra più carte;
- errori commessi durante i momenti di maggiore affluenza;
- interruzioni della connessione;
- malfunzionamenti o ritardi di sincronizzazione;
- configurazioni non aggiornate del gestionale;
- sostituzione temporanea del terminale POS.
Un ristorante, ad esempio, può emettere un unico documento commerciale per un tavolo e ricevere il pagamento attraverso più carte. Il numero delle transazioni elettroniche non coincide, in questo caso, con il numero degli scontrini, pur essendo stato certificato l’intero corrispettivo.
Il sistema deve distinguere tali situazioni dagli omessi scontrini. La soglia del 5% introduce un margine oggettivo per le differenze di modesta entità.
Come si calcola la soglia del 5%
La soglia deve essere verificata confrontando il numero delle operazioni, non l’ammontare in euro.
Il dato rilevante è quindi la quantità delle transazioni elettroniche confrontata con quella delle operazioni registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi.
A titolo esemplificativo, se risultano 100 pagamenti elettronici e quattro operazioni non correttamente allineate, la differenza è pari al 4% e rientra nella soglia. Se le operazioni disallineate sono sei, la soglia risulta superata.
| Pagamenti elettronici | Operazioni disallineate | Percentuale | Esito |
|---|---|---|---|
| 100 | 3 | 3% | Entro la tolleranza |
| 100 | 5 | 5% | Entro la tolleranza |
| 100 | 6 | 6% | Soglia superata |
| 200 | 8 | 4% | Entro la tolleranza |
| 200 | 12 | 6% | Soglia superata |
Il calcolo quantitativo non consente però di ignorare le cause delle differenze. Anche quando lo scostamento è inferiore al 5%, l’esercente dovrebbe conservare le informazioni necessarie a ricostruire storni, errori e anomalie.
Il 5% non riguarda il valore degli incassi
La nuova previsione non confronta il valore complessivo dei pagamenti elettronici con l’ammontare dei corrispettivi trasmessi.
Questo significa che non è corretto affermare che sia tollerabile una differenza economica pari al 5% del fatturato o degli incassi POS.
Un’unica operazione di importo molto elevato può avere un peso economico significativo, pur rappresentando una percentuale ridotta del numero complessivo delle transazioni.
La tutela sanzionatoria prevista per il disallineamento tecnico non esclude quindi la possibilità che l’Agenzia delle Entrate analizzi l’ammontare delle operazioni e contesti eventuali corrispettivi non certificati sulla base delle altre disposizioni applicabili.
La sanzione pecuniaria
L’articolo 11, comma 2-quinquies, del Dlgs 471/1997 disciplina le violazioni relative agli obblighi di collegamento e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici.
La sanzione è pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Con la modifica introdotta dal Dlgs 148/2026, la sanzione non si applica quando la discrepanza nel numero delle operazioni non supera il 5 per cento.
La causa di non punibilità riguarda specificamente il disallineamento entro la soglia. Non elimina le sanzioni previste per condotte diverse, come la mancata installazione o configurazione del sistema quando richiesta, l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la loro infedele trasmissione.
La sospensione dell’attività
Il profilo più delicato riguarda la sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997.
Quando vengono contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, può essere disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra tre giorni e un mese.
La sospensione può avere effetti molto più gravi della sanzione pecuniaria, soprattutto per negozi, ristoranti, bar e attività aperte al pubblico.
La tolleranza del 5% opera anche rispetto a questa sanzione accessoria. I piccoli disallineamenti che rimangono entro la soglia non concorrono quindi a determinare le quattro violazioni rilevanti per la chiusura.
Cosa non copre la tolleranza
La nuova soglia non può essere interpretata come un’autorizzazione a commettere omissioni.
In particolare, non protegge automaticamente:
- lo scontrino non emesso;
- il corrispettivo non memorizzato;
- l’incasso volontariamente sottratto alla trasmissione;
- l’utilizzo di un POS non associato al sistema;
- l’alterazione dei dati;
- il superamento della soglia;
- le anomalie ripetute e sistematiche;
- le violazioni sostanziali in materia di IVA e redditi.
Se durante una verifica emerge che il disallineamento deriva dall’occultamento di corrispettivi, l’Amministrazione può applicare le sanzioni relative alla condotta sostanziale, indipendentemente dal funzionamento del collegamento tra POS e registratore telematico.
Il 5% deve quindi essere letto esclusivamente nel perimetro definito dalla disposizione.
Gli esercenti devono continuare a fare controlli
L’introduzione della tolleranza non elimina la necessità di riconciliare periodicamente POS, cassa e contabilità.
L’esercente dovrebbe poter individuare tempestivamente:
- terminali POS non correttamente associati;
- errori ricorrenti degli operatori;
- transazioni duplicate;
- pagamenti annullati;
- differenze dovute alla ripartizione dei conti;
- registrazioni con mezzo di pagamento errato;
- malfunzionamenti del registratore telematico;
- discrepanze superiori alla soglia.
Il controllo permette di correggere i processi prima che l’anomalia diventi strutturale e venga rilevata dall’Agenzia delle Entrate.
Una procedura operativa per negozi e pubblici esercizi
| Fase | Controllo consigliato |
|---|---|
| Configurazione | Verificare l’associazione di tutti i POS al registratore telematico |
| Chiusura giornaliera | Confrontare operazioni POS e documenti commerciali |
| Storni | Conservare ricevute e motivazione dell’annullamento |
| Conti divisi | Verificare la corretta gestione di più pagamenti per uno scontrino |
| Errori del personale | Correggere la classificazione del mezzo di pagamento |
| Monitoraggio | Calcolare periodicamente la percentuale di disallineamento |
| Superamento del 5% | Individuare subito le operazioni interessate |
| Contabilità | Riconciliare incassi, banca e corrispettivi |
| Assistenza tecnica | Conservare ticket e segnalazioni di malfunzionamento |
Per le attività con numerose transazioni giornaliere è opportuno automatizzare il controllo attraverso il gestionale di cassa, producendo un report delle differenze.
Cosa fare in caso di anomalia
Quando emerge un disallineamento, non è consigliabile limitarsi a verificare se sia inferiore al 5 per cento.
Occorre ricostruire le operazioni interessate e accertare che tutti i corrispettivi siano stati effettivamente certificati.
Se la differenza deriva da una modalità di pagamento indicata erroneamente, da uno storno o dalla suddivisione di un conto, è opportuno conservare la relativa documentazione.
Se invece emerge un’omessa memorizzazione o trasmissione, occorre verificare tempestivamente con lo Studio le modalità di regolarizzazione e l’eventuale ricorso al ravvedimento operoso.
La tempestività è importante: una serie di anomalie non gestite può trasformarsi in un comportamento ripetuto difficilmente qualificabile come errore occasionale.
Keys & Insights
| Punto chiave | Effetto operativo |
|---|---|
| La soglia è pari al 5% | Entro il limite non scattano le specifiche sanzioni |
| Il confronto riguarda il numero | Non si applica al valore economico degli incassi |
| La tutela comprende la chiusura | Le anomalie entro soglia non concorrono alla sospensione |
| Non è una franchigia sugli scontrini | I corrispettivi devono essere sempre certificati |
| Gli errori vanno ricostruiti | Servono report, ricevute di storno e documentazione |
| Le anomalie ripetute restano rischiose | Possono evidenziare una carenza organizzativa |
| Il controllo deve essere periodico | POS, RT, banca e contabilità vanno riconciliati |
| Dal 2027 opera il Testo unico | La soglia è stata coordinata anche con il Dlgs 173/2024 |
In sintesi
Il Dlgs 148/2026 introduce una tolleranza del 5% per i disallineamenti tra il numero delle operazioni pagate elettronicamente e quello delle operazioni registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi.
Entro tale soglia non si applicano la specifica sanzione pecuniaria né la sanzione accessoria della sospensione dell’attività.
La tolleranza non si riferisce all’importo degli incassi e non giustifica l’omessa emissione degli scontrini. È uno strumento destinato a evitare che piccoli errori tecnici od operativi siano trattati come violazioni sostanziali.
Prima che un’anomalia diventi ricorrente, conviene far verificare allo Studio il collegamento tra POS e registratore telematico e predisporre una riconciliazione periodica tra pagamenti elettronici, corrispettivi e accrediti bancari.