Prelievi non giustificati e presunzione di reddito

La Corte di Cassazione ha annullato la parte di accertamento di maggior reddito fondato sulle indagini bancarie che aveva desunto compensi non dichiarati dai prelevamenti non giustificati, nei confronti di un possessore di reddito di lavoro autonomo (si trattava di soggetto esercente l’attività di amministratore di condominio).
L’art. 32, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, per effetto della sentenza n. 228/2014, è stato dichiarato incostituzionale nella parte cui consente l’operatività delle presunzioni legali in caso di prelevamenti non giustificati ad opera dei possessori di reddito di lavoro autonomo, in quanto, nella menzionata fattispecie, il meccanismo presuntivo è privo di logica giuridica. La sentenza, salvo il limite dei rapporti giuridici «esauriti», ha effetto retroattivo.
Pertanto, nella versione dell’art. 32 oggi vigente non esiste più la presunzione per cui i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi sono presunti generatori di reddito non dichiarato.

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