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Prestazioni di ricovero e cura con esenzione iva

 

Le case di cura non convenzionate abilitate a erogare le prestazioni sanitarie in regime di ricovero hanno esenzione Iva e riduzione dell’aliquota dal 22 al 10% per le prestazioni di ricovero e cura non esenti e per quelle di maggior confort anche rivolte agli accompagnatori (tranne quelle aggiuntive).

 

Prestazioni di ricovero e cura: La nuova formulazione della norma estende l’applicazione dell’esenzione alle prestazioni di ricovero e cura rese a una persona ricoverata erogate da una struttura non convenzionata, clinica o casa di cura. Tutto ciò a condizione che la prestazione sanitaria acquistata sia di per sé in esenzione Iva: in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dalla struttura sanitaria non convenzionata al professionista. Al’interno del prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura richiesto al paziente, la parte riferibile alle prestazioni sanitarie acquisite dalla casa di cura privata in regime di esenzione sarà fatturata sempre in regime di esenzione, così come succede già adesso nelle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Sistema sanitario pubblico.

 

Servizi sanitari ad aliquota 10%: In base alle nuove disposizioni saranno assoggettate ad aliquota Iva al 10% tutte le prestazioni di ricovero e cura (comprese quelle di maggior confort alberghiero) che non sono contemplate nel regime di esenzione Iva previsto ai numeri 18) e 19) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972. L’applicazione dell’Iva agevolata viene estesa anche per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati presso strutture, indipendentemente che queste siano convenzionate o no. Le prestazioni alberghiere aggiuntive di maggior confort (quali stanza a pagamento, telefono, televisore eccetera), se rese da strutture non convenzionate, rimangono assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria. Infatti, non è prevista dalla riformulazione normativa operata con il Dl 73 la riduzione dell’aliquota Iva per le prestazioni di maggior comfort alberghiero fornite da strutture non convenzionate. Pertanto, se le prestazioni più confortevoli sono fornite anche a soggetti che accompagnano il paziente in strutture non convenzionate, esse saranno assoggettate al tributo nella misura ordinaria del 22 per cento.

 

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