Il meccanismo di reverse charge interno per telefoni cellulari, console da gioco, cessioni di gas ed energia elettrica viene prorogato al 31 dicembre 2026.
L’articolo 199-bis della direttiva Iva prevede un elenco tassativo dei settori e delle transazioni per i quali ogni Stato membro può adottare la particolare regola. In particolare, l’articolo 22 del Dl 73/2022 prevede la proroga per tutte le misure di reverse charge disciplinate dall’articolo 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del Dpr 633/1972. Sono rispettivamente:
• le cessioni di telefoni cellulari, con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari; si tratta delle cessioni di telefoni cellulari effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio;
• le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
• i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili;
• i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
• le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
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