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Prestazioni di servizi, l’obbligo di fatturazione scatta con il pagamento

 

Recenti chiarimenti forniti dall’AIDC di Milano riguardo l’articolo 6 del decreto Iva hanno portato a una comprensione più chiara dell’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi. Secondo la norma di comportamento n. 223 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, l’obbligo di fatturazione non sussiste fino a quando il servizio non è stato pagato.

 

Interpretazione dell’articolo 6 del decreto Iva: La formulazione del comma 3 dell’articolo 6 del decreto Iva ha creato dubbi interpretativi, stabilendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Questo ha portato a una distinzione tra il momento in cui si realizza il presupposto per l’applicazione dell’Iva (fatto generatore) e il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini Iva, coincidente con l’incasso.

 

Momenti distinti nell’erogazione dei servizi: Il primo momento rilevante è quello dell’esecuzione materiale del servizio, che determina il fatto generatore dell’Iva. Il secondo momento, invece, è quello dell’incasso, che genera il diritto dell’Erario a esigere l’imposta, riscossa con l’emissione della fattura. La sola esecuzione materiale del servizio determina l’esigibilità dell’imposta solo in casi specifici, come le prestazioni a favore di soggetti non residenti.

 

Importanza dell’incasso e deroghe legali: Nella maggior parte dei casi, è l’incasso a determinare l’esigibilità dell’Iva. Tuttavia, ci sono eccezioni in cui è rilevante il momento di maturazione dei corrispettivi, come nelle prestazioni gratuite in autoconsumo o periodiche.

 

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