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Prodotti informatici, reverse charge in caso di cessione

 

L’agenzia chiarisce alcuni aspetti circa l’applicazione del meccanismo di reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato (articolo 17, comma 6, lettera c), Dpr 633/1972).

 

Viene precisato che:

  • in caso di acquisto di uno dei beni in oggetto da parte di un rivenditore (soggetto passivo Iva) con finalità differenti dalla rivendita, il cedente (non venditore al dettaglio) dei beni in oggetto è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta, mentre il cessionario soggetto passivo d’imposta dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nei registri contabili. Quindi si applica sempre il meccanismo del reverse charge per le cessioni di prodotti elettronici se la vendita non è al dettaglio. L’applicazione del regime di inversione contabile è indipendente dalla dichiarazione rilasciata dal cliente in merito all’uso del bene acquistato.
  • non si applica il meccanismo del reverse charge alle eventuali cessioni contestuali di beni accessori (quali, ad esempio, monitor, adattatori, cavi di rete, port replicator), in quanto l’inversione contabile va applicata esclusivamente ai beni indicati dalla norma;
  • in caso di cessione ad un soggetto passivo non residente in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, esso è in ogni caso obbligato all’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge. Dovrà, pertanto, identificarsi ai fini Iva in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.

 

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