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Ravvedimento degli Scontrini: Implicazioni fiscali sulle Imposte sui Redditi per il 2022

 

Il recente speciale ravvedimento in materia di certificazione dei corrispettivi apre la strada a nuove opportunità di regolarizzazione, ma comporta anche la necessità di affrontare gli omessi pagamenti delle imposte sui redditi per il 2022, in relazione agli imponibili non registrati in contabilità. Tuttavia, sorgono delle incertezze riguardo alle sanzioni amministrative a seguito delle modifiche previste dalla riforma fiscale, che saranno dettagliate nei decreti attuativi.

 

Con il recente decreto energia, il Consiglio dei ministri ha introdotto la possibilità di regolarizzare, attraverso il ravvedimento operoso, l’omessa memorizzazione e trasmissione degli scontrini fiscali. Questa regolamentazione si applica alle violazioni commesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, anche se precedentemente rilevate con un processo verbale di constatazione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del Dlgs 472/1997.

 

Tuttavia, va tenuto presente che l’omessa contabilizzazione dei corrispettivi ha implicazioni anche sulle imposte sui redditi. Poiché il termine di presentazione della dichiarazione per il 2022 scade il 30 novembre, coloro che intendono regolarizzare l’omessa contabilizzazione in tempo per questa scadenza devono affrontare l’obbligo di versamento delle imposte, ma non l’infedeltà dichiarativa. Nel caso in cui siano state omesse le imposte relative al saldo dell’IRPEF/IRES per il 2022 e l’acconto per il 2023, è necessario ricorrere al ravvedimento operoso, tenendo conto delle sanzioni edittali previste dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

 

Riguardo alle sanzioni IVA, va ricordato che l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, durante il ravvedimento, è necessario sanare anche gli omessi versamenti dell’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche in presenza di violazioni prodromiche come l’omessa fatturazione o la mancata certificazione dei corrispettivi. Tuttavia, questa tesi non è condivisibile poiché la sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 si applica solo ai mancati o parziali pagamenti effettuati direttamente dal contribuente in sede di saldo, acconto o liquidazione periodica.

 

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