Il DL Rilancio istituisce il Reddito di emergenza (Rem), quale misura straordinaria di sostegno al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari che risiedono in Italia (non vi sono limiti di permanenza) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti | Note |
reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio Rem | La composizione del nucleo familiare del richiedente è quello definito ai fini ISEE. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Non è invece valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Dal nucleo familiare ai fini ISEE si escludono: il coniuge con diversa residenza anagrafica (separato, divorziato ecc.); figli minorenni collocati presso comunità o in affidamento temporaneo, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo familiare; figli minorenni in affidamento preadottivo (considerati nel nucleo familiare dell’affidatario); figli maggiorenni non conviventi e non a carico; soggetti in convivenza anagrafica. |
valore ISEE inferiore a 15.000 euro | |
valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente. |
I soggetti esclusi sono: i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena (condannati in via definitiva che si trovano in carcere in esecuzione della pena inflitta. Non vi rientrano i detenuti in stato di custodia cautelare, in attesa di giudizio); i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Ove nel nucleo familiare beneficiario siano presenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza (vedi oltre) non ne tiene conto.
Il Reddito di emergenza non è compatibile con la presenza, all’interno del nucleo familiare, di componenti il medesimo che percepiscano, o abbiano percepito:
- l’indennità prevista dal DL Cura Italia a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione;
- l’indennità prevista dal decreto legge Cura Italia a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali);
- l’indennità prevista dall’articolo 29 del medesimo decreto a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- l’indennità prevista dall’articolo 30 a favore degli operai agricoli a tempo determinato
- l’indennità prevista dall’articolo 38 a favore a favore dei lavoratori dello spettacolo
- una delle indennità previste dall’articolo 44 del decreto legge Cura Italia ed istitutivo del Fondo di ultima istanza. In particolare, oltre alla specifica indennità prevista per i liberi professionisti ordinistici (DM 27 marzo 2020):
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- l’indennità prevista dal decreto Rilancio a favore dei lavoratori domestici;
- l’indennità prevista dall’art. 98 del decreto Rilancio in favore dei lavoratori dello sport.
In ogni caso, laddove uno o più membri del nucleo familiare abbiano richiesto altre indennità Covid, per le quali sia stato accertato il possesso del diritto, e dalle stesse scaturisca un importo mensile superiore a quello del Rem, l’Istituto provvederà ad erogare la differenza spettante. Inoltre il Reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che:
a) siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità: il requisito della titolarità della pensione è verificato al momento di presentazione della domanda, e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Ove il Rem sia stato accolto ed erogato ad un nucleo familiare e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della pensione non sussisteva. Sono incompatibili con il Rem tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad esempio l’assegno sociale mentre sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici.
b) siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al Rem. Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
c) siano percettori di reddito di cittadinanza, inclusa la pensione di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe adottate e finanziate dalle Province autonome di Trento e Bolzano secondo i propri ordinamenti, e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La verifica in ordine alle incompatibilità avviene “nella fase conclusiva” dell’istruttoria della/e domanda/e presentata/e dall’utente e ne condiziona l’accoglimento (ad esempio contestuale presentazione della domanda di Rem e Reddito di cittadinanza).
L’importo del Rem si calcola sulla base di un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Più in particolare il Rem è corrisposto in due quote (ossia erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 840 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti.
Il Reddito di emergenza viene erogato previa domanda del soggetto interessato, da compilare utilizzando la apposita applicazione presente sul sito dell’INPS. Le domande di accesso al Rem devono essere presentate entro il 31 luglio 2020. E’ possibile presentare le richieste di Rem presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale e gli istituti di patronato.