Le norme relative al regime degli “impatriati” previste nel decreto internazionalizzazione, e che hanno subito modifiche significative, comportano una maggiore restrizione nell’accesso a tali benefici a partire dal 2024. Questa nuova interpretazione sembra limitare la fruibilità di questo regime, il quale precedentemente non era disciplinato in modo rigido, ma era soggetto a disposizioni amministrative e giuridiche.
Le agevolazioni previste dall’articolo 5 del decreto per gli impatriati vengono ora applicate entro un limite di reddito annuo di 600.000 euro, a differenza del passato in cui non c’era alcun limite. Queste agevolazioni consentono una riduzione del reddito del 50%, la quale si riduce al 40% se il trasferimento avviene in presenza di un figlio minore o durante il periodo di fruizione dell’agevolazione a seguito di nascita o adozione di un minore. Inoltre, è prevista un’ulteriore riduzione del 50% per tre periodi d’imposta aggiuntivi nel caso in cui si trasferisca la residenza anagrafica in Italia nel 2024 e si acquisti una casa residenziale entro il 31 dicembre 2023 o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. Tuttavia, ci sono quattro condizioni da rispettare:
- Impegno a risiedere fiscalmente in Italia per cinque anni.
- Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
- Prestare la maggior parte dell’attività lavorativa nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta.
- Possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (ai sensi del Dlgs 108/12 e 206/07).
Queste condizioni sembrano escludere coloro che rientrano in Italia a seguito di distacchi internazionali (international assignments).