Il regime forfettario continua a rappresentare nel 2026 una soluzione fiscale estremamente vantaggiosa per professionisti e imprese individuali, soprattutto per la semplificazione degli adempimenti e per la riduzione del carico fiscale. Tuttavia, la sua applicazione pratica è spesso oggetto di interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, che negli ultimi mesi ha fornito importanti chiarimenti in merito a situazioni particolari.
Tra i temi più rilevanti emergono quelli relativi alla determinazione dei ricavi, alla gestione delle somme percepite per errore e alla corretta individuazione della data di avvio dell’attività. Le risposte a interpello n. 24/2026, n. 26/2026 e n. 68/2026, insieme alla prassi ormai consolidata, contribuiscono a delineare un quadro più preciso del perimetro applicativo del regime.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio i principali aspetti aggiornati, con un taglio operativo utile anche per studi professionali e consulenti.
Ricavi e soglia degli 85.000 euro: come verificarla correttamente
Uno dei pilastri del regime forfettario resta il rispetto del limite di ricavi o compensi pari a 85.000 euro (articolo 1, comma 54, legge 190/2014). La verifica deve essere effettuata secondo il criterio di cassa, considerando esclusivamente gli importi effettivamente incassati nel periodo d’imposta.
Un elemento cruciale riguarda il caso di superamento della soglia. Se i ricavi eccedono gli 85.000 euro ma restano sotto i 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime avviene dall’anno successivo. Se invece si supera la soglia di 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata, già nello stesso anno.
La circolare n. 10/E del 2016 e gli aggiornamenti più recenti di Telefisco confermano che devono essere inclusi tutti i compensi percepiti, indipendentemente dalla competenza economica. Tuttavia, alcune esclusioni specifiche, come le indennità di maternità, restano valide.
Questo principio è particolarmente rilevante per chi gestisce flussi di incasso irregolari o legati a contratti con pubbliche amministrazioni, dove ritardi e conguagli sono frequenti.
Avvio attività a metà anno: il problema del ragguaglio
Un’altra questione operativa riguarda l’avvio dell’attività in corso d’anno. In questi casi, i ricavi devono essere “ragguagliati ad anno”, ossia proporzionati su base annuale per verificare il rispetto della soglia.
Ad esempio, un professionista che avvia l’attività a luglio e incassa 50.000 euro entro dicembre potrebbe superare il limite annualizzato, pur non avendo effettivamente superato gli 85.000 euro nel periodo reale.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate precisa che la data di avvio non coincide necessariamente con quella indicata nella dichiarazione di inizio attività. È possibile infatti fare riferimento alla data effettiva di inizio, dimostrabile con elementi oggettivi come la prima fattura emessa o i primi costi sostenuti.
Questo aspetto assume particolare rilevanza nei controlli fiscali e nelle verifiche preventive, soprattutto per evitare contestazioni future.
Somme incassate per errore: cosa cambia con gli interpelli 2026
Uno dei chiarimenti più significativi riguarda le somme incassate per errore e successivamente restituite. La risposta a interpello n. 68/2026, che rettifica la precedente n. 26/2026, introduce un principio importante.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme percepite erroneamente e restituite l’anno successivo non devono essere considerate nel calcolo del limite dei ricavi, a condizione che l’errore sia documentato e che la restituzione sia effettiva.
Il caso analizzato riguarda un medico che aveva ricevuto compensi non dovuti da una ASP, poi restituiti integralmente. L’Agenzia ha riconosciuto che tali somme non rappresentano reddito effettivo e quindi non incidono sulla permanenza nel regime forfettario.
Dal punto di vista operativo, è fondamentale conservare tutta la documentazione che dimostri l’errore e la restituzione, inclusi bonifici e comunicazioni ufficiali. In caso di imposta già versata, è possibile recuperarla tramite dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.
Cause ostative e partecipazioni societarie
Le cause di esclusione dal regime forfettario, disciplinate dal comma 57 della legge 190/2014, restano uno degli aspetti più complessi da monitorare.
In particolare, è vietata la permanenza nel regime per chi partecipa contemporaneamente a società di persone, imprese familiari o controlla direttamente o indirettamente una Srl che svolge attività riconducibili a quella individuale.
Tuttavia, la risposta a interpello n. 24/2026 introduce un’importante esclusione in tema di contratti di rete tra professionisti. L’Agenzia chiarisce che la partecipazione a una rete non costituisce causa ostativa, in quanto la rete non acquisisce soggettività fiscale autonoma e non determina una frammentazione artificiosa dei redditi.
Questa interpretazione si inserisce nel solco della circolare n. 4/E del 2011 e della n. 20/E del 2013, confermando un orientamento favorevole all’utilizzo di strumenti collaborativi tra professionisti.
Implicazioni operative
Alla luce dei chiarimenti più recenti, emerge con forza la necessità di monitorare con attenzione la posizione fiscale dei contribuenti in regime forfettario.
Le variabili da considerare sono molteplici e spesso interconnesse: dalla corretta imputazione dei ricavi alla verifica delle cause ostative, fino alla gestione di casi particolari come errori di incasso o avvio attività.