Il rendiconto stabile organizzazione delle branch italiane di soggetti non residenti dovrà avere data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, se la modifica prevista dal decreto correttivo omnibus sarà confermata nel testo definitivo.
La novità riguarda l’articolo 152 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione.
Il punto non è cambiare il modo in cui si calcola il reddito della branch. Il punto è rendere più certo il documento da cui quel reddito deriva.
Oggi la stabile organizzazione non redige un bilancio civilistico da approvare e depositare come una società italiana. Predispone però un rendiconto economico e patrimoniale, costruito secondo i principi contabili previsti per soggetti residenti con le stesse caratteristiche. Quel rendiconto è la base da cui si parte per determinare il reddito imponibile italiano.
Con la nuova previsione, il documento dovrà essere “cristallizzato” con data certa. In pratica, non dovrà essere ricostruito o sistemato a posteriori quando l’Agenzia delle Entrate lo chiede.
Risposta breve
Il decreto correttivo omnibus interviene sull’articolo 152 del TUIR e prevede che il rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente abbia data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta.
La data certa potrà essere attribuita mediante vidimazione, marcatura temporale o altri strumenti idonei secondo le disposizioni vigenti.
I dati del rendiconto dovranno inoltre risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Secondo la relazione tecnica, la novità non dovrebbe riguardare i modelli Redditi 2026 relativi al periodo d’imposta 2025, ma dovrebbe applicarsi dal periodo d’imposta 2026 e quindi, per i soggetti solari, dal modello Redditi 2027.
In sintesi
La stabile organizzazione non è una società italiana autonoma, ma una presenza fiscalmente rilevante in Italia di un soggetto non residente. Ai fini IRES, tuttavia, è trattata come centro autonomo di imputazione del reddito prodotto nel territorio dello Stato.
L’articolo 152 del TUIR stabilisce che il reddito della stabile organizzazione si determina sulla base degli utili e delle perdite ad essa riferibili, risultanti da un apposito rendiconto economico e patrimoniale.
Il decreto correttivo omnibus non modifica questa impostazione. Aggiunge però un passaggio formale importante: il rendiconto dovrà avere data certa entro il termine della dichiarazione e i suoi dati dovranno confluire in un prospetto dichiarativo.
La logica è la stessa già vista in altri ambiti fiscali ad alta sensibilità documentale: il documento deve esistere prima del controllo, non nascere dopo.
Perché le branch non hanno un bilancio come le società italiane
Una società estera può operare in Italia attraverso una società controllata italiana oppure attraverso una stabile organizzazione.
Nel primo caso esiste una società residente, con bilancio civilistico, organi sociali, approvazione e deposito presso il Registro delle imprese.
Nel secondo caso, invece, la branch è una articolazione italiana della casa madre estera. Non è una società distinta. Non approva un bilancio secondo le regole delle società di capitali italiane e non deposita un bilancio autonomo in Camera di commercio.
Questo non significa che non debba avere dati contabili propri. Ai fini fiscali italiani, la stabile organizzazione deve determinare il reddito riferibile all’attività svolta in Italia.
Per farlo, l’articolo 152 del TUIR richiede un rendiconto economico e patrimoniale. È un documento essenziale, anche se non ha la stessa natura civilistica del bilancio d’esercizio.
Articolo 152 TUIR: il rendiconto come base del reddito italiano
L’articolo 152 del TUIR prevede che il reddito della stabile organizzazione sia determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili.
La norma richiede un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigere secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.
Questo passaggio è decisivo.
La branch non può limitarsi a estrarre dati dal bilancio della casa madre estera, soprattutto quando la casa madre opera in molti Paesi, con molte branch e secondo regole contabili non sempre perfettamente sovrapponibili a quelle italiane.
Il rendiconto deve consentire di isolare le grandezze economiche e patrimoniali riferibili alla stabile organizzazione italiana, applicando criteri coerenti con quelli previsti per un soggetto residente comparabile.
La stabile organizzazione come entità separata
L’articolo 152 del TUIR recepisce anche la logica della stabile organizzazione come entità separata e indipendente.
Ai fini fiscali, la branch deve essere considerata come se svolgesse le medesime o analoghe attività in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
Questo principio è centrale nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione. Le operazioni interne, pur non essendo rapporti tra due soggetti civilisticamente distinti, devono essere valorizzate secondo criteri di libera concorrenza, richiamando l’articolo 110, comma 7, del TUIR.
Il rendiconto non è quindi un semplice prospetto riepilogativo. È il documento che rende visibile l’attribuzione del reddito alla branch italiana.
Data certa: cosa cambia in concreto
La nuova previsione richiede che al rendiconto sia attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta.
La data certa potrà essere attribuita mediante vidimazione, marcatura temporale o altri strumenti idonei previsti dalla normativa vigente.
La finalità è chiara: evitare che il rendiconto venga predisposto o modificato dopo la chiusura della dichiarazione, magari solo in occasione di una richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
La data certa serve a dimostrare che il documento esisteva entro il termine corretto e che i dati dichiarati erano già supportati da una base contabile definita.
Per le branch, questo significa introdurre un momento formale di chiusura documentale, simile nella funzione, anche se non nella natura giuridica, all’approvazione del bilancio per una società italiana.
Dati del rendiconto nel modello Redditi
La seconda novità riguarda la dichiarazione dei redditi.
I dati contenuti nel rendiconto dovranno risultare da un apposito prospetto del modello dichiarativo.
Questo passaggio rende il rendiconto più visibile all’Amministrazione finanziaria. Non resterà soltanto un documento conservato internamente dalla branch o dalla casa madre, ma avrà un raccordo esplicito con la dichiarazione.
Il prospetto dichiarativo servirà a collegare rendiconto, risultato contabile, variazioni fiscali e reddito imponibile.
Per le imprese estere con branch italiana, questo comporta la necessità di allineare per tempo contabilità locale, reporting di gruppo, principi contabili applicabili, fiscalità italiana e processo dichiarativo.
Decorrenza: attenzione al periodo d’imposta 2026
Secondo quanto indicato nella relazione tecnica richiamata nel dibattito sul decreto correttivo, la novità dovrebbe applicarsi dal periodo d’imposta 2026.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, non dovrebbe incidere sul modello Redditi 2026 relativo al periodo d’imposta 2025. Il primo impatto dovrebbe riguardare il modello Redditi 2027, relativo al periodo 2026.
Questo non significa che le branch possano aspettare.
Il processo di raccolta dei dati, chiusura del rendiconto, attribuzione della data certa e raccordo con la dichiarazione deve essere organizzato prima della chiusura dell’esercizio 2026, non quando il modello Redditi sarà ormai in preparazione.
Per i gruppi esteri, soprattutto bancari, assicurativi o industriali con reporting complesso, l’adeguamento richiede procedure interne, responsabilità definite e coordinamento tra casa madre, branch italiana e consulenti fiscali.
Principi contabili: OIC o IAS/IFRS non si scelgono a caso
Il rendiconto della stabile organizzazione deve essere redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.
La regola generale porta normalmente ai principi contabili nazionali OIC, salvo casi particolari.
Per le branch bancarie, il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 68 del 2023. L’Agenzia ha chiarito che la stabile organizzazione italiana di una banca estera può avere la facoltà, ma non l’obbligo, di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS, in ragione del quadro normativo applicabile alle banche italiane comparabili e dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 38/2005.
Per le branch assicurative o per altre tipologie di imprese, occorre verificare il soggetto residente comparabile e la disciplina contabile applicabile.
La data certa, quindi, non risolve da sola il problema. Prima bisogna redigere correttamente il rendiconto. Poi lo si cristallizza.
Il parallelismo con il transfer pricing
La logica della marcatura temporale ricorda quanto avviene nella documentazione sui prezzi di trasferimento.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23 novembre 2020 ha richiesto che Masterfile e Documentazione nazionale siano firmati elettronicamente con marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ai fini della penalty protection.
Il messaggio di fondo è lo stesso: la documentazione rilevante deve essere predisposta tempestivamente e non costruita ex post.
Nel transfer pricing, la marca temporale serve a dimostrare che la documentazione idonea esisteva entro il termine previsto. Nel rendiconto della stabile organizzazione, la data certa dovrebbe servire a dimostrare che il documento contabile alla base del reddito italiano era stato chiuso e reso stabile entro la dichiarazione.
È una forma di disciplina documentale che riduce lo spazio per ricostruzioni retroattive.
Perché la novità interessa anche la cooperative compliance
La maggiore certezza del rendiconto può avere effetti anche nei percorsi di adempimento collaborativo.
Le branch di grandi dimensioni, soprattutto in settori regolati come banche e assicurazioni, possono essere interessate a rafforzare il proprio sistema di controllo del rischio fiscale. Un rendiconto con data certa, raccordato al modello dichiarativo, rende più controllabile il processo di determinazione del reddito italiano.
La cooperative compliance richiede procedure, controlli, tracciabilità e capacità di dimostrare come vengono presi i dati fiscali rilevanti.
In questa prospettiva, la marcatura temporale non è solo un adempimento. È un pezzo del tax control framework della branch italiana.
Cosa devono fare le branch prima del 2026
Le stabili organizzazioni italiane dovrebbero iniziare a verificare il processo di chiusura del rendiconto.
Il primo passaggio è capire chi redige il documento, con quali principi contabili, su quali dati, con quali riconciliazioni rispetto al reporting della casa madre e con quale raccordo alla dichiarazione italiana.
Il secondo passaggio è definire il momento di chiusura. Il rendiconto non può restare un file aggiornabile fino all’ultimo. Deve avere una versione finale, controllata, approvata internamente e poi munita di data certa.
Il terzo passaggio è preparare il collegamento con il modello Redditi. Se i dati dovranno confluire in un prospetto dichiarativo, occorrerà costruire una quadratura tra rendiconto, variazioni fiscali, imponibile IRES e, se rilevante, base imponibile IRAP.
Il quarto passaggio è documentare le operazioni con la casa madre. Le transazioni interne e l’attribuzione di funzioni, rischi e beni restano centrali nella determinazione del reddito della stabile organizzazione.
Errori da evitare
Il primo errore è considerare la novità come un semplice adempimento formale. La data certa non sana un rendiconto debole. Lo rende solo più facilmente verificabile.
Il secondo errore è attendere il momento della dichiarazione. Se il rendiconto viene chiuso in fretta, senza riconciliazioni e senza controlli, la marcatura temporale rischia di cristallizzare anche le criticità.
Il terzo errore è applicare automaticamente i principi contabili della casa madre. L’articolo 152 del TUIR guarda ai soggetti residenti comparabili, non alla disciplina contabile estera del gruppo.
Il quarto errore è non coordinare rendiconto e transfer pricing. Le operazioni tra casa madre e stabile organizzazione devono essere coerenti con l’approccio della functionally separate entity e con il principio di libera concorrenza.
Il quinto errore è non conservare evidenze del processo. Data certa, prospetto dichiarativo, riconciliazioni e documentazione interna devono essere parte di un unico fascicolo fiscale.
CTA interna
Le imprese estere con stabile organizzazione in Italia dovrebbero verificare già ora il processo di redazione del rendiconto economico e patrimoniale.
Prima della chiusura del periodo d’imposta 2026, è opportuno controllare principi contabili applicati, raccordo con il reporting della casa madre, operazioni interne, fondo di dotazione, documentazione transfer pricing, modalità di attribuzione della data certa e collegamento con il modello Redditi.
Prima di arrivare alla dichiarazione, conviene impostare il processo. Dopo, la marcatura temporale non corregge il rendiconto: lo fotografa.
Conclusioni
Il rendiconto stabile organizzazione entra in una fase di maggiore certezza documentale.
La novità prevista dal decreto correttivo omnibus non cambia la natura fiscale del documento, né la regola di determinazione del reddito della branch italiana. Cambia però il livello di affidabilità richiesto: il rendiconto dovrà avere data certa entro il termine della dichiarazione e i suoi dati dovranno risultare da un prospetto dichiarativo.
Per le branch, soprattutto quelle appartenenti a gruppi internazionali complessi, il messaggio è chiaro.
Il rendiconto non può più essere trattato come un documento interno flessibile, da completare quando serve. Deve diventare un documento chiuso, tracciabile, coerente con la dichiarazione e pronto per eventuali controlli.
La regola vera è semplice: prima si chiudono i conti della branch, poi si presenta la dichiarazione. Non il contrario.