Retribuzioni convenzionali 2026: regolarizzare entro il 16/9

Aggiornato al 29 giugno 2026

In sintesi. Le retribuzioni convenzionali 2026 sono importi fissati dal decreto interministeriale del 29 maggio 2026, su cui si calcolano i contributi dei dipendenti inviati in Paesi extra Ue privi di accordo di sicurezza sociale con l’Italia. La circolare Inps n. 66 del 18 giugno 2026 ne spiega l’applicazione. Chi da gennaio a giugno 2026 ha seguito criteri diversi può regolarizzare entro il 16 settembre 2026, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Chi deve applicare le retribuzioni convenzionali 2026

Le retribuzioni convenzionali sono valori forfettari stabiliti per legge. Sostituiscono lo stipendio effettivo come base di calcolo dei contributi previdenziali. Il fondamento è l’articolo 4 del decreto legge 317/1987, che affida a un decreto interministeriale la loro fissazione anno per anno.

Riguardano i lavoratori mandati dal datore di lavoro in Paesi extra Ue che non hanno firmato con l’Italia un accordo di sicurezza sociale. Rientrano i cittadini italiani, quelli di altri Stati Ue e gli extracomunitari con regolare soggiorno e contratto di lavoro in Italia.

Restano fuori gli Stati dell’Unione europea, dove valgono i regolamenti comunitari, e i Paesi aderenti al SEE (Spazio economico europeo), Svizzera compresa. Per il Regno Unito si applica l’accordo di scambio e cooperazione successivo alla Brexit, già richiamato dall’Inps con la circolare n. 71 del 2021. Se il Paese ha un accordo solo parziale, le retribuzioni convenzionali operano in via residuale, cioè per le assicurazioni che l’accordo non copre.

Come si individua la fascia: retribuzione nazionale divisa per dodici

Le tabelle del decreto valgono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Sono articolate per settore, per qualifica (operai e impiegati, quadri, dirigenti, giornalisti) e per fasce di retribuzione.

Per trovare la fascia si procede in tre passaggi. Si parte dalil trattamento stabilito dal contratto collettivo di riferimento, con le voci pattuite dalle parti, ma senza l’indennità estero. Si divide il totale annuo per dodici. Si confronta il risultato mensile con la tabella del settore e si legge l’importo della fascia corrispondente, arrotondato all’euro.

Frazionamento: la regola dei 26 giorni

L’importo mensile non si può ridurre a piacere. Si divide per giorni solo se, nel corso del mese, il lavoratore è assunto, cessa il rapporto o viene trasferito.

In questi casi l’importo mensile si divide per 26 e si moltiplica per i giorni del periodo, escluse le domeniche.

Esempio numerico (nostro calcolo, con cifre ipotetiche). Si supponga una fascia di 2.600 euro al mese e un trasferimento all’estero dal 16 giugno 2026. Dal 16 al 30 giugno i giorni sono 15, di cui due domeniche (21 e 28): restano 13 giorni. L’imponibile del periodo è 2.600 diviso 26, per 13, cioè 1.300 euro.

Cambio di qualifica e compensi variabili: quando si ricalcola

Se la qualifica cambia durante il mese, o se varia il trattamento di quadri, dirigenti e giornalisti, la nuova retribuzione convenzionale si applica dalla data della variazione.

Lo stesso vale per i compensi variabili, come straordinari e premi non considerati a inizio anno. Il datore di lavoro rifà il conteggio della retribuzione annua complessiva e la divide per dodici. Se il nuovo valore sposta il lavoratore in una fascia superiore, deve conguagliare i periodi precedenti a partire da gennaio 2026.

Regolarizzazione entro il 16 settembre 2026

I mesi da gennaio a giugno 2026 possono essere sistemati senza aggravio di oneri aggiuntivi dai datori di lavoro che hanno adottato criteri diversi da quelli della circolare. La scadenza cade il 16 del terzo mese dopo la pubblicazione della circolare, quindi il 16 settembre 2026.

Le fonti consultate parlano di assenza di oneri aggiuntivi e non trattano in modo espresso le sanzioni: per questo non si afferma qui un’esenzione sanzionatoria in termini generali.

La procedura passa dal flusso Uniemens. Si confronta l’imponibile in vigore al 1° gennaio 2026 con quello su cui sono stati versati i contributi per lo stesso mese. La differenza si aggiunge all’imponibile individuale del mese in cui si regolarizza. Va indicata nell’elemento Imponibile dei Dati retributivi della Denuncia individuale, e i contributi si calcolano sui totali che ne risultano.

Esempio numerico (nostro calcolo, con cifre ipotetiche). La tabella in vigore dal 1° gennaio prevede 2.600 euro, ma il datore ha versato su 2.400. La differenza è 200 euro. Se regolarizza con la denuncia di agosto, somma 200 euro all’imponibile di agosto e calcola i contributi sul nuovo totale.

Effetti sulle prestazioni previdenziali

Le retribuzioni convenzionali non servono solo al versamento. Sono anche la base per la pensione e per le prestazioni economiche di malattia e maternità. Valgono inoltre per la disoccupazione ordinaria dei lavoratori rimpatriati, per la quale l’Inps rinvia al messaggio n. 184 del 17 gennaio 2025.

Domande frequenti

Chi deve applicare le retribuzioni convenzionali? I datori di lavoro che inviano dipendenti in Paesi extra Ue senza accordo di sicurezza sociale con l’Italia.

Il Regno Unito è incluso? No. Dopo la Brexit i rapporti previdenziali sono regolati dall’accordo di scambio e cooperazione, non dal decreto legge 317/1987.

Entro quando si regolarizzano i mesi da gennaio a giugno 2026? Entro il 16 settembre 2026, con la differenza di imponibile riportata nell’Uniemens del mese di regolarizzazione.

Si può dividere la retribuzione convenzionale per giorni? Solo in caso di assunzione, cessazione o trasferimento nel mese, con il divisore 26 e senza contare le domeniche.

Fonti

Circolare Inps n. 66 del 18 giugno 2026 e decreto interministeriale 29 maggio 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2026): i testi ufficiali non sono stati letti direttamente, perché non è stato possibile leggerli sul sito Inps; i contenuti sono stati ricostruiti dalle sintesi di Edotto, Fisco e Tasse, Studio Cerbone e Assolombarda (18 giugno 2026) e da EC News (22 giugno 2026), concordi sui dati citati. Eutekne, articolo sulle regolarizzazioni entro il 16 settembre: letto solo titolo e anteprima. Decreto legge 317/1987: testo non letto.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Giugno 29, 2026

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