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Riaperta la rivalutazione di terreni e partecipazioni

 

Il Decreto Rilancio prevede per il 2020 una nuova possibilità di rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni societarie (qualificate e non qualificate) non quotate nei mercati regolamentati detenuti alla data del 1° luglio 2020; la rivalutazione andrà effettuata entro il prossimo 15 novembre (proroga DL Agosto).

 

La rivalutazione quote è una possibilità interessante per chiunque abbia intenzione di effettuare nel corso dell’esercizio una cessione di quote sociali. La rivalutazione consente, infatti, di incrementare il valore della partecipazione riducendo così la plusvalenza tassabile in caso di cessione con conseguente risparmio fiscale.

 

La rivalutazione della partecipazione in vista di una successiva cessione è consentita a tutti coloro che dall’operazione realizzano redditi diversi secondo l’art. 67 del TUIR. Sono ricompresi in questa categoria soggettiva, perciò, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali che realizzino redditi diversi non nell’ambito dell’attività d’impresa. La partecipazione non deve essere negoziata su mercati regolamentati.

 

La rideterminazione del valore della partecipazione è possibile a patto che si corrisponda un’imposta sostitutiva dell’11% sull’intero valore rideterminato della partecipazione, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o meno.

 

Il valore attribuito alla partecipazione sociale in sede di rivalutazione deve risultare da una perizia giurata predisposta da parte di soggetti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Revisori legali e, infine, periti iscritti alla Camera di commercio.

 

La perizia giurata, così come il versamento dell’imposta sostitutiva, devono avvenire entro il 15.11.2020, anche se è possibile che il versamento sia suddiviso in tre rate di cui la prima deve essere corrisposta entro la suddetta data.

 

Il processo di rivalutazione così descritto è possibile se il possesso delle partecipazioni considerate era già in essere in data 01.01.2020. Per quote acquisite successivamente, quindi, non sarà possibile la rideterminazione del valore in vista della cessione con il risultato che la partecipazione da alienare, ponendo che la cessione riguardi l’intera quota, sarà solo parzialmente rivalutata. In questo caso si considera come costo fiscale per le quote oggetto di rivalutazione il valore risultante dalla perizia giurata, mentre, per le restanti quote il valore non rideterminato. Anche nel caso in cui il corrispettivo percepito per la partecipazione fosse rateizzato, l’imputazione temporale dello stesso dovrebbe prevedere una ripartizione proporzionale su entrambe le tipologie di quote. È possibile, però, che la cessione non riguardi la totalità delle partecipazioni, ma sia parziale. È la Circolare n. 12/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate a chiarire il caso in cui l’acquisto delle partecipazioni cedute parzialmente sia avvenuto in date differenti. In questo caso vale, come regola generale, il criterio LIFO per cui si considerano cedute per prime le ultime partecipazioni acquistate ed è, quindi, con riferimento al valore di queste ultime che sarà calcolata la plusvalenza. La Circolare del 2002, inoltre, illustra la possibilità di rivalutazioni parziali anche quando la partecipazione sia totalmente posseduta alla data considerata: è consentito, perciò, che si proceda alla rideterminazione del valore solo per una quota parte della partecipazione posseduta.

 

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