Ridotti gli interessi su rateazioni e differimenti contributivi dal 28 marzo 2026

Il decreto‑legge 27 marzo 2026, n. 38, recante misure urgenti in materia fiscale ed economica, interviene in modo significativo sul costo delle rateazioni e dei differimenti contributivi, riducendo il tasso di interesse applicabile alle dilazioni accordate dagli enti previdenziali. La modifica, operativa dal 28 marzo 2026, incide direttamente sull’onere finanziario a carico dei contribuenti che ricorrono a strumenti di regolarizzazione rateale dei debiti contributivi.

L’intervento si colloca in un contesto di progressivo riequilibrio del sistema sanzionatorio e degli accessori legati al mancato o ritardato versamento dei contributi, con l’obiettivo di rendere più sostenibile il ricorso alle rateazioni, soprattutto in una fase economica ancora caratterizzata da tensioni finanziarie per imprese e lavoratori autonomi.

La modifica dell’articolo 13 del Dl 402/1981

L’articolo 14, comma 1, del Dl 38/2026 modifica il primo comma dell’articolo 13 del decreto‑legge 29 luglio 1981, n. 402, che disciplina la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori. La norma interviene sulla maggiorazione da applicare al tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema, utilizzato come parametro base per il calcolo degli interessi dovuti in caso di dilazione o differimento dei versamenti.

In particolare, la maggiorazione viene ridotta da 6 a 2 punti percentuali. Si tratta di una riduzione rilevante, che incide direttamente sul tasso finale applicato ai piani di ammortamento concessi dall’Inps e dagli altri enti previdenziali.

Il ruolo del tasso BCE e il nuovo valore complessivo

Per comprendere l’effetto concreto della modifica, è necessario richiamare il tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea. Con comunicato stampa del 19 marzo 2026, la BCE ha confermato invariato tale tasso al 2,15 per cento, valore in vigore dall’11 giugno 2025.

Applicando la nuova maggiorazione di 2 punti percentuali prevista dall’articolo 13 del Dl 402/1981, come modificato dal Dl 38/2026, il tasso di interesse per dilazione e differimento contributivo si attesta, a decorrere dal 28 marzo 2026, al 4,15 per cento. Fino al 27 marzo 2026, il tasso applicabile era pari all’8,15 per cento, frutto della somma tra il tasso BCE del 2,15 per cento e la precedente maggiorazione di 6 punti.

La riduzione risulta quindi pari a 4 punti percentuali complessivi, con un impatto immediato e significativo sul costo delle rateazioni.

I chiarimenti dell’Inps con la circolare 39/2026

L’Inps è intervenuto tempestivamente con la circolare n. 39 del 2 aprile 2026, fornendo i chiarimenti applicativi necessari per la corretta gestione della nuova disciplina. L’Istituto ha confermato l’operatività della norma dal 28 marzo 2026 e ha indicato espressamente il nuovo valore del tasso di interesse applicabile alle regolarizzazioni rateali dei debiti contributivi e delle sanzioni civili.

La circolare assume particolare rilievo operativo, poiché delimita con precisione l’ambito temporale di applicazione del nuovo tasso, evitando incertezze interpretative nella gestione delle istanze presentate a cavallo della data di entrata in vigore del decreto.

Ambito di applicazione: rateazioni e differimenti

Secondo quanto chiarito dall’Inps, la riduzione degli interessi su rateazioni contributive si applica, in primo luogo, alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 28 marzo 2026. Per tali domande, il piano di ammortamento viene elaborato sin dall’origine applicando il nuovo tasso del 4,15 per cento.

Restano invece esclusi dalla riduzione i piani di ammortamento già emessi e notificati prima del 28 marzo 2026. In tali casi, continua ad applicarsi il tasso previgente dell’8,15 per cento, in ossequio al principio di irretroattività degli atti amministrativi e alla tutela dell’affidamento.

Per quanto riguarda i differimenti del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso si applica alle autorizzazioni rilasciate a partire dal 28 marzo 2026. In questo caso, l’Inps ha precisato che la riduzione opera a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026, segnando un allineamento temporale con l’entrata in vigore della norma.

Effetti economici e sostenibilità delle regolarizzazioni

La riduzione del tasso di interesse ha un impatto diretto sulla sostenibilità economica delle rateazioni contributive. In particolare, il dimezzamento della maggiorazione rispetto al tasso BCE rende meno oneroso il ricorso alla dilazione per imprese e professionisti che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria.

In un sistema in cui il costo degli accessori può incidere in modo rilevante sull’importo complessivo da versare, la riduzione degli interessi rappresenta un incentivo alla regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con effetti potenzialmente positivi anche sul gettito previdenziale.

Coordinamento con il sistema sanzionatorio

L’intervento del Dl 38/2026 si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione del sistema degli accessori contributivi. La distinzione tra interessi di dilazione e sanzioni civili, pur mantenendo una funzione deterrente, viene riequilibrata attraverso una riduzione del costo finanziario della rateazione, che assume sempre più una funzione di strumento di compliance e non solo di recupero forzoso del credito.

In questo quadro, la riduzione del tasso contribuisce a rafforzare il ruolo della rateazione come misura di gestione fisiologica del debito contributivo, soprattutto in presenza di crisi temporanee e non strutturali.

Profili operativi per imprese e professionisti

Dal punto di vista operativo, imprese, consulenti e intermediari devono prestare attenzione alla data di presentazione delle istanze di rateazione e di richiesta di differimento. La corretta individuazione della decorrenza consente di beneficiare del nuovo tasso ridotto ed evitare contestazioni in sede di calcolo degli interessi.

È inoltre opportuno valutare, nei limiti consentiti dalla normativa e dalla prassi Inps, l’eventuale presentazione di nuove istanze in luogo di piani non ancora definitivi, al fine di accedere al regime più favorevole.

Considerazioni conclusive

La riduzione degli interessi su rateazioni e differimenti contributivi, operativa dal 28 marzo 2026, rappresenta una misura di rilievo per la gestione dei debiti previdenziali. Il passaggio dall’8,15 al 4,15 per cento segna un cambio di passo significativo, che rende le regolarizzazioni rateali più sostenibili e coerenti con l’attuale contesto economico.

La tempestiva presa di posizione dell’Inps, attraverso la circolare 39/2026, contribuisce a garantire certezza applicativa e uniformità di comportamento, elementi essenziali per una corretta gestione degli adempimenti contributivi.

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Tiziano Beneggi

Aprile 14, 2026

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