Rivalutazione quote: con le nuove aliquote servono calcoli di convenienza più attenti

La rivalutazione quote è stata resa una facoltà strutturale nel nostro ordinamento con la legge 207/2024, che ha introdotto la possibilità di rideterminare annualmente il costo fiscale di terreni e partecipazioni tramite perizia giurata con scadenza fissa al 30 novembre. La legge di Bilancio 2026, contenuta nella legge 199/2025, è intervenuta nuovamente innalzando l’imposta sostitutiva dal 18% al 21%, il livello più elevato mai applicato da quando esiste l’istituto.
Per l’anno d’imposta 2026 si possono quindi rivalutare entro il 30 novembre le quote possedute al 1° gennaio 2026, versando un’imposta sostitutiva pari al 21% del valore risultante dalla perizia. Secondo quanto stabilito dalla norma, l’imposta può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali con interessi al 3% annuo.
La misura interessa in particolare i soggetti privati che detengono partecipazioni in società di capitali, in vista della possibile cessione. La rivalutazione rappresenta infatti un beneficio fiscale potenzialmente rilevante per ridurre la plusvalenza imponibile prevista dall’articolo 67 del TUIR (Dpr 917/1986).

Come funziona la rivalutazione delle partecipazioni

La rivalutazione quote consente, ai fini del calcolo della plusvalenza, di sostituire il costo storico della partecipazione con il valore di mercato determinato tramite perizia. La plusvalenza generata in caso di cessione sarà quindi pari alla differenza tra il prezzo effettivo e il valore rivalutato.
La perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre 2026 da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale o perito iscritto in Camera di commercio. L’asseverazione può avvenire davanti al tribunale, al giudice di pace o al notaio. Il beneficio, tuttavia, sorge solo quando l’imposta sostitutiva o la prima rata vengono effettivamente versate, come chiarito dalla circolare 1/E del 2021.
Questo assetto normativo è stato oggetto di interpretazioni costanti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le circolari 35/E del 2004, 1/E del 2021 e 16/E del 2023 confermano che, una volta perfezionata la rivalutazione, non è più possibile rinunciare all’operazione, anche in caso di mancato utilizzo del valore rivalutato. La Cassazione ha ribadito tale principio con le sentenze 28850/2023, 26186/2022 e l’ordinanza 5981/2018, stabilendo che il versamento dell’imposta sostitutiva consolida definitivamente la procedura.

Quando è davvero conveniente rivalutare

Con l’innalzamento dell’imposta al 21%, diventa essenziale condurre un calcolo di convenienza accurato, tenendo presente che le plusvalenze realizzate da persone fisiche in regime di imposta sostitutiva vengono tassate al 26%. La rivalutazione è economicamente vantaggiosa quando il costo storico della quota rappresenta meno del 19,23% del prezzo di cessione. Se il costo è pari o superiore a tale soglia, l’imposta del 26% sulla plusvalenza diventa inferiore al 21% sull’intero valore rivalutato.
È quindi necessario esaminare attentamente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Nel caso di successione ereditaria, il costo coincide con il valore indicato nella dichiarazione di successione. Per le donazioni, invece, occorre prendere a riferimento il costo in capo al donante, anche se rideterminato, incrementato dell’eventuale imposta di donazione pagata dal donatario. Come chiarito dall’Agenzia nella risposta a interpello 242/2020, la rivalutazione non può essere utilizzata nel caso di recesso tipico, con liquidazione della quota da parte della società.

Gli effetti dell’irreversibilità: rischi e valutazioni

Una delle caratteristiche più delicate della rivalutazione quote è la sua irrevocabilità. Dopo aver versato la prima rata o l’imposta in unica soluzione, l’operazione non può essere annullata. Se la cessione non si realizza, l’imposta rimane definitivamente a carico del contribuente, senza possibilità di rimborso quando il versamento è unico. Nel caso di pagamento rateale, sono dovute anche le rate successive, anche se la plusvalenza futura non utilizzerà il valore rideterminato.
Questo rigore confermato dall’orientamento costante dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza impone elevata cautela nella decisione. Da qui l’importanza di costruire scenari previsionali realistici prima di procedere. Per molti clienti, questo tipo di valutazioni richiede simulazioni personalizzate che posso prepararti subito su richiesta, includendo tabelle comparate e analisi di break-even.

La possibilità di una nuova rivalutazione dopo una precedente

La normativa consente di rivalutare nuovamente le stesse partecipazioni, anche quando già oggetto di rideterminazione negli anni passati. È possibile scomputare l’imposta precedentemente versata dall’importo dovuto per la rivalutazione più recente. Alternativamente, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta già pagata entro 48 mesi, secondo quanto stabilito dall’articolo 38 del Dpr 602/1973.
Il rimborso o lo scomputo non possono tuttavia superare l’imposta dovuta per l’ultima rivalutazione. La circolare 1/E del 2021 ricorda anche che, se il contribuente ha rivalutato solo una parte delle quote possedute, non può procedere a rivalutare ora esclusivamente quelle non rivalutate in precedenza, poiché la logica normativa impone di considerare per ultime le quote rivalutate.

Casi pratici di calcolo

Nel caso di un contribuente che abbia rivalutato nel 2021 una partecipazione per 100.000 euro con imposta dell’11%, se nel 2026 il nuovo valore di mercato è pari a 200.000 euro, la nuova imposta dovuta (21%) ammonta a 42.000 euro da cui scomputare gli 11.000 euro già versati. L’importo netto sarà quindi pari a 31.000 euro.
Se invece, sempre con rivalutazione nel 2021 per 100.000 euro, il nuovo valore è di 50.000 euro, la nuova imposta è 10.500 euro. In questo caso si scomputano integralmente i 10.500 euro dall’imposta già pagata, ma l’eccedenza di 500 euro non può essere rimborsata.

La procedura operativa per rivalutare le quote nel 2026

Per completare correttamente la rivalutazione quote occorre:
Redigere la perizia giurata asseverata entro il 30 novembre 2026 attraverso i soggetti abilitati.
Versare entro la stessa data l’imposta sostitutiva, in unica soluzione o come prima rata del pagamento rateale.
Conservare la perizia, che deve essere esibibile in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Il valore rivalutato non può essere aumentato di ulteriori oneri, fatta eccezione per la spesa sostenuta per la perizia stessa. Il meccanismo resta vincolato al rispetto del termine annuale, oltre il quale non è possibile rivalutare partecipazioni possedute in data diversa dal 1° gennaio.

Valutare correttamente la rivalutazione: l’importanza della simulazione preventiva

La rivalutazione quote è uno strumento utile quando la vendita è ragionevolmente probabile e quando il differenziale tra costo storico e valore di mercato è significativo. L’aumento dell’aliquota al 21% rende fondamentale disporre di calcoli precisi.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 28, 2026

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