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Rottamazione-ter, le prossime scadenze

 

Slitta al 31 luglio il termine ultimo per pagare le rate del 2020 e non perdere i benefici della “Rottamazione-ter”; per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 novembre. Nell’ambito delle misure introdotte dal “Decreto Sostegni”, l’art. 4, comma 1, lett. b, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell’originario piano di Rottamazione-ter (di cui la prossima è quella prevista per il 31 luglio 2021), ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate e di quelle dovute per il 2021 per mantenere i benefici della misura agevolativa. Inoltre, il “Decreto Sostegni” ha introdotto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

 

Scadenza delle rate 2020 non ancora versate: Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021. Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate della “Rottamazione-ter” che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate. Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.

 

Scadenza delle rate 2021: Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre. Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro la scadenza prevista dal “Decreto Sostegni” dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

 

“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro: Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018. I beneficiari dello “Stralcio” sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

 

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

 

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