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Senza attestazione APE scatta la sola sanzione amministrativa

Destinazione Italia – Per i contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita la clausola con cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, dell’Ape. Una copia dell’Ape deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000, ridotta a un minimo di € 1.000 a un massimo di € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, sanzione ulteriormente ridotta alla metà se la locazione non eccede i 3 anni.

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