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Smaltimento rifiuti, attività non accessoria se eseguita da un’impresa diversa da quella edile

 

Le prestazioni di servizi consistenti in raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che possono contenere anche amianto, prodotti durante operazioni di costruzione e demolizione su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, scontano l’aliquota Iva ordinaria nella misura del 22% non potendo qualificarsi come accessorie agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai quali si applica l’aliquota ridotta.

 

In particolare, il numero 127-quaterdecies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, in relazione ai servizi, prevede l’Iva agevolata per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo» (è inconferente il riferimento al successivo numero n. 127-quinquiesdecies), il quale prevede l’Iva agevolata per la cessione di beni/fabbricati e, dunque, inapplicabile al caso di specie, relativo ai servizi di smaltimento di rifiuti).

 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta di cui al citato numero 127- quaterdecies) occorre valutare se le operazioni svolte dal soggetto che smaltisce i rifiuti siano accessorie a quella principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sul punto, l’articolo 12, Dpr 633/1972 – nel chiarire che una prestazione di servizi è accessoria a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima – precisa che il trattamento Iva della prestazione accessoria segue quello dell’operazione principale a condizione che la prima sia resa direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale.

 

Secondo l’agenzia delle Entrate, le attività relative allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori edili, pur potendosi qualificare – astrattamente – come connesse da un legame di dipendenza funzionale all’intervento edilizio, per essere considerate accessorie devono essere rese dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale (lavori edili). Poiché l’attività di gestione dei rifiuti è svolta da un’impresa diversa da quella edile, non opera la regola prevista dall’articolo 12 e si applica, pertanto, l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

 

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