Le regole emergenziali di gestione dello smart working nel settore privato attualmente in uso sono prorogate fino al 30 giugno. Viene rinviato anche l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale tra azienda e dipendente.
Il lavoro agile può essere disposto dal datore di lavoro anche senza gli accordi individuali, purché nel rispetto dei principi di legge. Inoltre gli obblighi di informativa riguardanti salute e sicurezza sul lavoro possono essere assolti utilizzando i documenti predisposti dall’Inail e disponibili sul sito internet dell’istituto, documenti che possono essere inviati telematicamente ai dipendenti.
Viene prorogato al 30 giugno l’articolo 26, comma 2 bis, del Dl 18/2020 per cui i lavoratori fragili, sia del comparto pubblico che di quello privato, «svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto». La proroga fa però esplicitamente riferimento alle categorie di fragili individuate dal decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022 e non più alla definizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 26 del Dl 18/2020 valida sicuramente fino al 2021.
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