Se non si svolge la fase di liquidazione, perché non vi è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata dal Registro delle imprese solo in presenza di un atto pubblico (articolo 2296 del Codice civile), o di una scrittura privata autenticata dal quale risultino l’intervenuta causa di scioglimento della società e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione della società, senza passare dalla fase di liquidazione.
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