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Soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie dal 2023

 

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 erano stati individuati quali soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, ai fini della dichiarazione precompilata, gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute (di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) , ossia iscritti presso un elenco tenuto dal Ministero della Salute dei fabbricanti di dispositivi su misura.

 

L’applicazione del Regolamento UE 2017/745 ha apportato importanti novità relativamente all’inquadramento della fattispecie dei dispositivi medici “su misura”, facendo decadere la possibilità di considerare tali le lenti a contatto e gli occhiali da vista, generalmente venduti presso gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, inquadrabili invece come “dispositivi adattabili”. Di conseguenza con l’introduzione del citato Regolamento è decaduto l’obbligo di iscrizione degli ottici nell’elenco istituito presso il Ministero della Salute e tale elenco viene pertanto dismesso. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, quindi, viene modificato il testo dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta della lettera g) che individua quali soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie a partire dal 1° gennaio 2022 gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico iscritti nell’archivio anagrafico tenuto dall’Agenzia delle Entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 – “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

 

Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, si applicano le medesime disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 2 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 329676 del 16 ottobre 2020 e n. 249936 del 30 settembre 2021. Le tipologie di spesa da comunicare sono le seguenti:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022);
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019);
  • le prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019);
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021);
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • altre spese sanitarie.

 

Il 730 precompilato contiene i dati su spese sanitarie e relativi rimborsi. Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”. Nel caso di scontrino parlante, l’opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

 

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