Spese alberghiere e di ristorazione: come massimizzare il risparmio fiscale nel 2025

Nel contesto dell’attività economica ordinaria d’impresa o professionale, le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande costituiscono una voce di costo rilevante. La disciplina fiscale che regola la deducibilità di tali componenti presenta tuttavia un’articolazione complessa, derivante dalla necessità di distinguere tra costi ordinari, spese di rappresentanza e oneri relativi a trasferte. L’intreccio normativo – costantemente oggetto di interventi interpretativi da parte dell’Amministrazione finanziaria – rende essenziale un approccio sistematico, che consenta di cogliere le opportunità consentite dalla normativa, riducendo i rischi di contenzioso.

Ai fini delle imposte dirette, la disciplina generale è contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in particolare nell’articolo 109, comma 5, che detta i criteri di deducibilità delle spese diverse da quelle per beni strumentali o ammortizzabili. Le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, purché risultino inerenti all’attività svolta e correttamente documentate. Tale limite trova applicazione sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi, con un’ulteriore soglia percentuale riferita all’ammontare dei compensi percepiti, pari al 2 per cento nel caso dei professionisti.

La normativa distingue espressamente tali spese da quelle sostenute nell’ambito di trasferte, definite come spostamenti temporanei del lavoratore dipendente al di fuori del Comune sede di lavoro, su iniziativa del datore. Ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte di dipendenti o collaboratori sono integralmente deducibili nei limiti giornalieri stabiliti dalla norma (180,76 euro in Italia, 258,23 euro all’estero). In tali ipotesi, non si applica il limite del 75 per cento previsto per le spese ristorative e alberghiere ordinarie.

In aggiunta, le modalità di rimborso delle trasferte – analitico, forfettario o misto – incidono direttamente sulla qualificazione reddituale in capo al percipiente, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR. A partire dal 1° gennaio 2025, la deducibilità delle somme rimborsate è subordinata alla tracciabilità dei pagamenti, come disposto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 95 e dal novellato comma 5 dell’articolo 51. In mancanza di pagamento tracciabile, il rimborso è fiscalmente indeducibile, anche se documentato.

Sul piano dell’IVA, l’articolo 19-bis1 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’imposta relativa alle spese alberghiere e di ristorazione è detraibile, purché le prestazioni non siano assimilabili a spese di rappresentanza o di trasferta. La tracciabilità dei fruitori delle prestazioni e la motivazione della spesa sono condizioni essenziali per la detrazione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato la necessità di documentare l’inerenza anche per spese non direttamente riferibili al soggetto intestatario della fattura. È dunque prassi raccomandabile integrare la documentazione fiscale con una nota contenente l’identità dei beneficiari e la finalità economica della spesa.

La recente riforma della tassazione del lavoro autonomo, operativa dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, ha riorganizzato la normativa applicabile. Il nuovo articolo 54-septies del TUIR, che ha sostituito il precedente articolo 54, conferma la deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti nella misura del 75 per cento, entro il limite massimo del 2 per cento dei compensi. Per le spese di rappresentanza, si applica un’ulteriore soglia dell’1 per cento dei compensi, calcolata dopo l’abbattimento del 75 per cento.

Per le imprese, resta fermo l’obbligo di rispettare il principio generale di inerenza, anche per spese non riconducibili a trasferte. Le spese per vitto e alloggio sostenute per soci o amministratori non rientrano nell’ambito delle trasferte dipendenti, salvo che non si configurino come rimborsi analitici debitamente giustificati. In tali casi, la deducibilità è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 109, comma 5, tra cui l’inerenza e la corretta contabilizzazione.

L’analisi dei profili operativi consente di concludere che una gestione attenta delle spese ristorative e alberghiere può generare un significativo risparmio fiscale. Tuttavia, la deducibilità è subordinata a una rigorosa organizzazione documentale, alla corretta imputazione contabile e al rispetto delle soglie quantitative previste. La consulenza preventiva risulta determinante per distinguere le spese fiscalmente efficienti da quelle suscettibili di contestazione.

Gli interventi fiscali su spese di vitto, alloggio e rappresentanza richiedono analisi tecniche accurate, interpretazioni aggiornate delle circolari e metodologie documentali solide. Lo Studio Beneggi e Associati assiste professionisti e aziende nella corretta classificazione delle spese, nell’organizzazione delle modalità di pagamento tracciabile, nell’istruttoria delle note spese e nella massimizzazione dei benefici fiscali, minimizzando i rischi di contestazione. Con un approccio strategico, garantiamo miglioramento dei flussi di cassa e ottimizzazione contributiva, senza trascurare la compliance normativa.

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