Aggiornato al 10 novembre 2025
In sintesi. Sullo split payment 2026 il quadro è questo: il meccanismo vale per chi fattura alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti compresi negli elenchi del Dipartimento delle Finanze, aggiornati al 20 ottobre 2025. Ne sono usciti i grandi gruppi del FTSE MIB: se la fattura porta una data successiva al 30 giugno 2025, l’imposta torna a essere incassata dal fornitore.
Che cos’è lo split payment e chi riguarda
Lo split payment, in italiano scissione dei pagamenti, è previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972. Il cliente paga al fornitore il solo imponibile. L’imposta riportata in fattura la versa il cliente stesso all’Erario, con modalità e termini stabiliti da un decreto del ministro dell’Economia.
Il regime interessa quindi i fornitori che emettono fattura a clienti pubblici o assimilati. L’IVA di quelle fatture non passa più dal loro conto.
Il comma 1 riguarda le amministrazioni pubbliche indicate dall’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009. Il comma 1-bis estende la regola a cinque categorie di soggetti. Sono gli enti pubblici economici (comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona) e le fondazioni con una quota pubblica di almeno il 70% del fondo di dotazione. Sono poi le società controllate direttamente da Presidenza del Consiglio e ministeri, quelle controllate da amministrazioni o dagli enti appena citati, e quelle con una quota di capitale pubblico pari ad almeno il 70%.
Restano fuori le prestazioni di servizi i cui compensi subiscono ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta o d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973 (comma 1-sexies). Restano fuori anche gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, per i diritti di uso civico (comma 1-quinquies).
Gli elenchi del Dipartimento delle Finanze per il 2026
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia pubblica sul proprio sito gli elenchi dei soggetti, diversi dalle amministrazioni pubbliche, che applicano lo split payment. Quelli per il 2026 risultano aggiornati al 20 ottobre 2025.
Gli elenchi comprendono le società controllate di fatto da Presidenza del Consiglio e ministeri, gli enti e le società controllati da amministrazioni centrali, da amministrazioni locali o dagli enti previdenziali e assistenziali nazionali, e gli enti, le fondazioni e le società partecipati per almeno il 70% da amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 non compaiono negli elenchi, ma sono tenute ad applicare il regime anche se assenti. Si individuano con l’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA).
Il fornitore può cercare il cliente per codice fiscale sul sito del Dipartimento. Chi rileva un’omissione o un’inclusione errata può segnalarla con l’apposito modulo.
Il FTSE MIB esce dal regime
La previsione sub d) del comma 1-bis includeva le imprese del paniere FTSE MIB (i principali titoli della Borsa italiana) dotate di partita IVA. È stata soppressa dall’articolo 10 del DL 84/2025. Gli effetti decorrono dal primo luglio 2025 e riguardano le operazioni documentate da fatture emesse in quel giorno o dopo. La legge di conversione 108/2025 ha fatto salvi i comportamenti precedenti dei contribuenti.
Conta quindi la data della fattura, non quella dell’operazione. Una fattura del 30 giugno 2025 resta in split payment, una del giorno dopo no. La fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa al Sistema di Interscambio.
L’abrogazione tocca soltanto la lettera d). Le altre categorie del comma 1-bis restano in vigore.
Un esempio numerico
Calcolo dello studio, con aliquota IVA ordinaria del 22%. Un fornitore emette una fattura da 10.000 euro più IVA, cioè 2.200 euro, per 12.200 euro complessivi.
Se il cliente è una società inserita negli elenchi, il fornitore incassa 10.000 euro e il cliente versa 2.200 euro all’Erario. Se il cliente appartiene al FTSE MIB e la fattura è datata dal 1° luglio 2025 in poi, il fornitore incassa 12.200 euro e liquida l’IVA nel modo ordinario.
Fino a quando si applica
Il comma 1-ter subordina il regime alla durata della deroga concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Per le fonti consultate, la scadenza fissata dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del 25 luglio 2023 è il 30 giugno 2026. Oltre quella data servirebbe una nuova autorizzazione europea.
Domande frequenti
Una società quotata nel FTSE MIB applica ancora lo split payment? No, se la fattura ha data uguale o successiva al 1° luglio 2025; le fatture anteriori seguivano ancora il regime.
Come si verifica se un cliente è in split payment? Le amministrazioni pubbliche si cercano nell’Indice IPA, gli altri soggetti negli elenchi del Dipartimento delle Finanze. Su richiesta del fornitore, il cliente deve rilasciare un documento che attesta la riconducibilità al regime (comma 1-quater). Chi lo ottiene deve applicare lo split payment.
Quale data decide se si applica il regime? La data di emissione della fattura, secondo l’articolo 10, comma 2, del DL 84/2025 per le società quotate.
Lo split payment vale per i compensi soggetti a ritenuta? No. Il comma 1-sexies esclude le prestazioni di servizi con compensi assoggettati a ritenuta alla fonte.
Fonti
Letti: articolo 17-ter del DPR 633/1972, testo vigente al 10 novembre 2025, e articolo 10 del DL 17 giugno 2025, n. 84 (Normattiva). Stampa e siti di settore: Il Sole 24 Ore NT+, scheda sulle società quotate e lo split payment (luglio 2025); Quotidiano Piu, titolo di una nota del 7 luglio 2025 sull’esclusione delle quotate; Assolombarda, titolo di una nota sulla proroga al 30 giugno 2026; Informaimpresa e Ateneoweb (24 ottobre 2025) sugli elenchi 2026; pagina ANCE Enna del 27 ottobre 2023 sugli elenchi 2024, per il modulo di segnalazione e l’Indice IPA.
Non letti: la pagina ufficiale del Dipartimento delle Finanze (non raggiungibile), gli articoli di Ipsoa e Eutekne sugli elenchi, il testo della decisione (UE) 2023/1552 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la legge 108/2025. I testi a pagamento del Sole 24 Ore e le fonti primarie non sono stati confrontati nel controllo antiplagio.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.