Stabile organizzazione estera e branch exemption

 

La stabile organizzazione è una base fissa di affari attraverso cui un’impresa residente in un altro Paese esercita in tutto o in parte la propria attività.

In termini pratici, la stabile organizzazione estera di un’impresa italiana può essere approssimativamente definita come un’azienda detenuta all’estero senza l’involucro giuridico della società.

Ciò comporta che la stabile organizzazione non è dotata di autonomia giuridica, essendo un mero ramo (branch) della casa madre italiana.

Tale circostanza implica che sia la contabilità sia i redditi della stabile organizzazione devono confluire nella contabilità e nei redditi della casa madre.

I redditi prodotti dalla stabile estera, pertanto, saranno assoggettati a tassazione sia nel Paese estero in cui sono prodotti, sia in Italia ove ha sede la casa madre, in quanto, i soggetti residenti in Italia sono tassati sul reddito ovunque prodotto.

In Italia verrà concesso un credito d’imposta a fronte delle imposte pagate all’estero.

Il reddito della stabile organizzazione risulterà assoggettato all’aliquota impositiva più alta tra quella prevista nel Paese estero e quella prevista in Italia.

A fronte di questa “qualifica”, la stabile non potrà mai essere accertata sotto il profilo dell’esterovestizione.

 

BRANCH EXEMPTION:

 

“Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.” La norma prevede che il reddito della stabile organizzazione, invece di essere imputato alla casa madre italiana, può essere oggetto di esenzione. In tal modo si possono ottenere in Italia dei benefici fiscali nel caso in cui l’aliquota della stabile organizzazione sia più bassa di quella italiana. Il regime di esenzione si caratterizza per tre aspetti fondamentali:

  • la natura opzionale;
  • l’applicazione generalizzata e automatica a tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa, secondo il principio del all in all out, sempreché non si tratti di stabili organizzazioni che ricadono nelle previsioni Controlled foreign companies;
  • l’irrevocabilità della scelta.

Peraltro, il riferimento normativo alla “impresa residente” esclude che l’opzione possa essere esercitata da professionisti o da stabili organizzazioni di imprese non residenti che detengono, a loro volta, una stabile organizzazione in un Paese estero.

L’opzione per il regime di branch exemption è regolata dal paragrafo 2 del Provvedimento agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, prot. n. 2017/165138.

In particolare, il punto 2.1 affronta il caso delle nuove stabili organizzazioni disponendo che l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption.

 

L’opzione per il regime di branch exemption viene esercitata entro l’invio della dichiarazione relativa al periodo in cui è avviata la stabile organizzazione.

 

“L’opzione è efficace a condizione che sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall’articolo 162 del TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica.”

 

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