Le start up innovative coniugano la possibilità di investire dei capitali di rischio per attività innovative, a fronte del riconoscimento di un’agevolazione fiscale che ha l’intento di mitigare il rischio insito nell’investimento stesso.
Il beneficio consiste nella detrazione fiscale pari al 30% della somma versata se persona fisica ovvero per i soggetti Ires in una deduzione corrispondente al 30% del capitale investito. Per poter usufruire delle agevolazioni, la start up è obbligata ad emettere dei documenti a favore dei soci che attestino gli elementi indispensabili per consentire sia la regolarità sostanziale e formale dell’agevolazione sia la quantificazione del beneficio. Oltre alle dichiarazioni obbligatorie, è possibile che la società decida di rilasciare delle ulteriori certificazioni (facoltative) che consentano il monitoraggio degli elementi obbligatori, al fine del mantenimento nel tempo dell’agevolazione.
Le start up innovative sono state, negli ultimi anni, veicoli societari di particolare interesse poiché coniugano la possibilità di investire dei capitali di rischio per attività innovative, a fronte del riconoscimento di un’agevolazione fiscale che in qualche modo ha l’intento di mitigare il rischio insito nell’investimento stesso.
Per poter usufruire degli incentivi fiscali, la start up è obbligata ad emettere dei documenti a favore dei soci che attestino gli elementi indispensabili per consentire sia la regolarità sostanziale e formale dell’agevolazione sia la quantificazione del beneficio. Oltre alle dichiarazioni obbligatorie, è possibile che la società decida di rilasciare delle ulteriori certificazioni (facoltative) che consentano il monitoraggio degli elementi obbligatori, al fine del mantenimento nel tempo dell’agevolazione.
È evidente come la stessa start up debba “certificare” ai propri soci il possesso degli elementi normativamente richiesti mentre ovviamente tale adempimento non è richiesto per quelle connesse ai soci. Tuttavia, proprio per i requisiti richiesti ai soci, alcuni elementi possono essere forniti dalla società stessa in cui è la società stessa che dichiara il passaggio da Start up a Pmi innovativa.
Ricordiamo che una start up ha un limite temporale di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese a loro dedicate di 60 mesi dalla costituzione.
L’art. 38, co. 7 del Dl Rilancio prevede la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale pari al 50% del capitale investito fino ad massimo di 100.000 euro di agevolazione all’anno per l’investitore. Per l’attuazione è necessario un decreto attuativo.
La permanenza per ulteriori 12 mesi nel registro delle start up non estende le agevolazioni fiscali, normate dal Decreto del 7 maggio 2019.
Tornando agli elementi da certificare da parte della start up, gli elementi da indicare sono strettamente connessi con il momento in cui il documento è rilasciato dalla società ai propri soci.
Certificazione post costituzione: Il documento deve essere consegnato entro “sessanta giorni dal conferimento”. Per il 2019 è stato concesso, invece, un termine maggiore pari a 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. La prima certificazione è certamente la più facile poiché è necessario che la società dichiari di non aver oltrepassato i limiti di capitale conferitole.
Certificazione post aumento di capitale: Sarà necessario certificare che le somme versate dal socio siano state iscritte in contabilità alle voci del capitale sociale ed eventualmente del fondo sovraprezzo quote. Unitamente a queste conferme, sarà importante rilevare che la start up non abbia distribuito utili o effettuato operazioni negative sul capitale sociale e che nel caso di ingresso di nuovi soci siano stati consegnati i documenti relativi al piano di investimento e all’exit strategy.
Certificazione da rilasciare durante i primi cinque anni di esistenza della start up: Si tratta di una dichiarazione volontaria in cui oltre alle rilevazioni in cui sia ancora presente il socio (al momento del rilascio del documento) con il conferimento a suo tempo effettuato e che tali poste siano ancora iscritte nelle voci idonee del Patrimonio netto (capitale sociale ed eventualmente sovrapprezzo quote), si “certifichi” che la società abbia continuato a svolgere l’attività in conformità all’oggetto sociale. Sia la prima sia la seconda informazione, date dalla società, consentirebbero di identificare da un lato i conferimenti che sono oggetto di monitoraggio per il beneficio fiscale (escludendo, quindi, eventuali conferimenti che siano avvenuti a titolo diverso) e dall’altro che la società abbia continuato a perseguire l’oggetto sociale “innovativo”.
Certificazione per gli investimenti indiretti effettuati tramite società che investono prevalentemente in società innovative: La certificazione, obbligatoria ma emessa a richiesta del socio della “holding” rilasciata dalla società che detiene le partecipazioni nelle aziende innovative (start up e/o Pmi innovative) su richiesta del socio di quest’ultima. La società dovrà dapprima raccogliere e conservare le singole certificazioni emesse dalla società partecipate e successivamente sintetizzarle nel documento da rilasciare ai propri soci. Elementi fondamentali in questa certificazione sono sostanzialmente due: la prima che attesti che la detentrice delle partecipazioni rientri fra quei soggetti che investono prevalentemente in aziende innovative; in secondo luogo, è la stessa società che identifica e determina “l’entità dell’investimento agevolabile” per il socio.
Certificazione che attesti il passaggio della società innovativa da Start up a Pmi innovativa: decorso il quinquennio, per la Start up è possibile l’iscrizione come Pmi innovativa. La neo Pmi innovativa, pertanto, certificherà volontariamente ai propri soci non solo l’iscrizione alla sezione dedicata a questa tipologia di società ma anche che l’ultimo bilancio sia stato oggetto di certificazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione all’uopo nominata. In quest’ultimo caso, l’indicazione nella certificazione della data della prima vendita commerciale consentirà di identificare in modo puntuale la decorrenza ed il timing rimanente rispetto a future agevolazioni contenute nell’articolo 5, comma 1, secondo paragrafo del Decreto.