Start up innovative: detrazione ex post sugli investimenti effettuati nel 2025

La disciplina degli incentivi fiscali agli investimenti in start up innovative registra una rilevante eccezione procedurale. Con la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto Pnrr, il legislatore ha introdotto una finestra straordinaria che consente di salvaguardare la detrazione Irpef anche in assenza della preventiva presentazione dell’istanza, a condizione che l’investimento sia stato effettuato in un periodo temporalmente circoscritto.
Il punto centrale della norma è chiaro. Per determinati investimenti già realizzati, il mancato rispetto dell’adempimento formale ex ante non determina automaticamente la perdita del beneficio. Si tratta di una deroga mirata, non strutturale, concepita per neutralizzare gli effetti di una fase di transizione normativa che ha generato incertezze operative diffuse.
L’incentivo per gli investitori persone fisiche
La misura riguarda la detrazione Irpef prevista dall’articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, riconosciuta alle persone fisiche che investono nel capitale delle start up innovative in regime “de minimis”. L’agevolazione si applica agli investimenti in equity e presuppone, in via ordinaria, il rispetto di una procedura rigorosamente scandita.
Il decreto ministeriale 28 dicembre 2020 ha infatti subordinato l’accesso al beneficio alla presentazione di un’istanza preventiva da parte della società beneficiaria, nella quale devono essere indicati l’investitore e l’ammontare dell’investimento programmato. L’inosservanza di tale passaggio ha finora comportato la decadenza dall’agevolazione, anche quando l’investimento risultava pienamente conforme sotto il profilo sostanziale.
La deroga procedurale introdotta dal decreto Pnrr
La legge n. 50/2026 interviene su questo meccanismo con una previsione eccezionale. Per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, l’istanza può essere presentata anche successivamente all’effettuazione dell’investimento, purché entro il 31 maggio 2026.
La deroga modifica anche il contenuto dell’istanza. Non è più richiesto di indicare l’importo programmato, ma l’ammontare effettivamente realizzato. La scelta normativa recepisce una criticità ben nota agli operatori, ossia la difficoltà di predeterminare con precisione tempi e importi degli apporti di capitale nelle operazioni di equity.
Il messaggio del legislatore è lineare. La procedura non viene smantellata, ma temporaneamente adattata per evitare che rigidità formali compromettano l’efficacia dell’incentivo.
Ambito temporale e limiti applicativi
La regolarizzazione ex post ha un perimetro definito. Non si tratta di una riapertura generalizzata né di una modifica permanente della disciplina. La deroga si applica esclusivamente agli investimenti effettuati nel primo semestre del 2025 e risponde a una finalità correttiva legata a un periodo di incertezza normativa.
Restano invariati tutti gli altri presupposti dell’agevolazione. La start up deve essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’articolo 25 del Dl 179/2012 e risultare iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. Dal lato dell’investitore, permangono i limiti quantitativi e l’obbligo di mantenimento della partecipazione per almeno tre anni.
Il controllo sul regime “de minimis”
Un elemento centrale, che la deroga non attenua, è rappresentato dal rispetto del plafond “de minimis”. L’agevolazione resta subordinata alla verifica del massimale tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. L’esito negativo del controllo continua a costituire causa ostativa al riconoscimento della detrazione.
La norma conferma quindi l’impostazione già adottata in materia di aiuti fiscali automatici. Anche in presenza della sanatoria procedurale, la fruizione del beneficio non può prescindere dal rispetto dei limiti europei sugli aiuti di Stato.
Coerenza con la prassi e con l’evoluzione normativa
L’intervento del 2026 si inserisce in una linea di continuità con precedenti esperienze normative. In altre occasioni, il legislatore ha previsto finestre straordinarie per consentire la regolarizzazione di investimenti già effettuati, soprattutto in fasi di transizione caratterizzate da ritardi applicativi o da chiarimenti tardivi.
La giurisprudenza tributaria, pur non essendosi pronunciata specificamente sulla detrazione per start up innovative, ha più volte valorizzato il principio di proporzionalità tra violazione formale e perdita del beneficio, soprattutto quando l’agevolazione è finalizzata a incentivare comportamenti economicamente virtuosi.
Implicazioni operative per imprese e investitori
La finestra straordinaria offre un’opportunità concreta a chi ha investito nel capitale di start up innovative nel primo semestre del 2025 senza il perfezionamento dell’istanza preventiva. Tuttavia, l’accesso all’agevolazione richiede una verifica puntuale della documentazione, della tempistica degli investimenti e del rispetto dei requisiti sostanziali.
In un sistema di incentivi sempre più integrato con i controlli sugli aiuti di Stato, la gestione preventiva delle informazioni e la ricostruzione corretta delle operazioni assumono un ruolo determinante per evitare contestazioni in sede di controllo o di dichiarazione.

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Tiziano Beneggi

Maggio 7, 2026

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