La maggiorazione del costo di acquisto (o della quota capitale del canone in caso di locazione finanziaria) dei beni strumentali nuovi resta essenzialmente quella già in vigore per effetto della versione originaria del Dl 34/2019, consistente in un incremento del 30% sino all’importo limite dell’investimento di 2,5 milioni di euro.
Continua a costituire un punto interrogativo il concreto operare del meccanismo di limitazione in presenza di investimenti eccedenti tale soglia. È confermato che il bonus:
Conseguentemente, gli investimenti effettuati nei primi tre mesi del 2019 non possono fruire del maxi-ammortamento, a meno che non si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione dell’ordine e il versamento dell’acconto qualificato entro il 31 dicembre scorso, si era “prenotata” l’applicazione della disciplina 2018 anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30 giugno prossimo.
I beni che rientrano nella disciplina dell’iperammortamento possono aspirare ad una maggiore agevolazione, ove l’impresa realizzi tutto quanto richiesto secondo tale agevolazione. Passando all’intervento operato dal legislatore sulla deducibilità Imu degli immobili strumentali nell’ambito del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il testo finale prevede la seguente scaletta:
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre far riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello sopra indicato. La deduzione avviene secondo il criterio misto “cassa-competenza”. La norma interessa gli immobili strumentali (concetto definito dall’articolo 43, comma 2 del Tuir), con esclusione di quelli ad uso promiscuo, che costituiscono rimanenze finali e degli immobili qualificati come “patrimonio” (articolo 90 del Tuir).
L’intervento non elimina, né l’integrale indeducibilità dell’imposta locale ai fini Irap – disposta dal comma 1 dell’articolo 14 del Dl 23/2011-, né la totale deducibilità della Tasi, che si ricava dall’articolo 99 del Tuir.
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