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Superbonus, i benefici si estendono fino al 2022

 

Con la Legge di bilancio 2021 vengono introdotte nuove misure in relazione ai benefici casa. Tra le novità più rilevanti compare senza alcun dubbio la proroga delle agevolazioni del Superbonus 110% ristrutturazioni fino al 2022. Sono state inoltre estese alcune agevolazioni anche in relazione ai c d. bonus facciate, ecobonus, bonus verde, bonus mobili, bonus idrico e bonus per i generatori di emergenza gas.

 

SUPERBONUS 110%: L’incentivo fiscale è stato introdotto per l’efficientamento energetico degli immobili e la sicurezza anti-sismica, nell’ambito delle politiche sociali volte a contrastare la situazione economica creata dall’emergenza epidemiologica, con il Dl 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto “Rilancio”. In particolare, è stato previsto l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi sull’efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Con la nuova Manovra l’incentivo è confermato per tutto il 2022. Sotto il profilo soggettivo, la normativa novellatrice ha previsto l’applicabilità del bonus anche alle spese sostenute dalle persone fisiche, operanti al di fuori dell’esercizio delle imprese, arti o professioni, estendendola anche ai lavori effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Con specifico riferimento ai condomini rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, se, alla data del 30 giugno 2022, sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Per gli istituti autonomi case popolari (IACP) invece, rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se, alla data del 31 dicembre 2022, sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Inoltre, relativamente alle deliberazioni assembleari la Legge di bilancio in parola ha aggiunto al comma 9-bisdell’articolo 119 del Dl in commento, il seguente periodo: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente [n.d.a. con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio] e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevoli». Sotto il profilo oggettivo, la detrazione è stata estesa anche:

  1. alle spese sostenute per interventi di coibentazione del tetto, senza limite del concetto di superficie disperdente al solo locale riferibile al sottotetto;
  2. agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap, anche nel caso in cui gli interventi siano eseguiti in favore di ultrasessantacinquenni;
  3. all’installazione degli impianti fotovoltaici solari collocabili su strutture di pertinenza degli edifici (es. i garage).

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Inoltre, con la Legge di bilancio è stato introdotto all’articolo 119 del Dl 34/2020 il comma 1-bis, il quale ha specificato che «un’unità immobiliare» può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: (i) impianti per l’approvvigionamento idrico; (ii) impianti per il gas; (iii) impianti per l’energia elettrica; (iv) impianto di climatizzazione invernale. Il beneficio è stato esteso anche agli edifici privi dell’attestato di prestazione energetica (perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali) purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. In riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti relativi a interventi anti-sismici e di riduzione del rischio sismico, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto Sisma bonus, l’aumento del 50% dei limiti della spesa ammessa ai bonus per la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, viene esteso a tutti gli edifici collocati in tutti i Comuni interessati dagli eventi avvenuti dopo il 2008, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. È previsto, inoltre, che per gli immobili colpiti dagli eventi sismici a partire dall’1° aprile 2009, dove è stata dichiarato lo stato emergenziale, i bonus spettano ma soltanto sulla quota di spesa eccedente il contributo disposto per la ricostruzione dell’unità immobiliare. Il Legislatore, con la Legge di bilancio 2021, è intervenuto anche sul comma 8 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 che disciplina gli interventi trainati inerenti all’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, disponendo una riduzione della spesa massima, la quale passa:

  1. dagli attuali euro 3.000 a euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità collocate all’interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo;
  2. a 1.500 euro per edifici plurifamiliari o unifamiliari che installino un numero massimo di otto colonnine;
  3. a 1.200 euro per la stessa tipologia di edifici ma che installino un numero superiore a otto colonnine.

Infine, le modifiche introdotte prevedono che le disposizioni in tema di cessione e sconto in fattura si applicano anche ai contribuenti che sostengono, nell’anno 2022, le spese per gli interventi indicati dall’articolo 119 del Dl 34/2020, cd. Superbonus.

 

BONUS FACCIATE: L’incentivo fiscale è stato introdotto dall’articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevedeva una detrazione del 90% delle spese relative ad interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici che va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. In particolare, per poter accedere alla detrazione in commento, è necessario che gli immobili oggetto di intervento siano ubicati nelle zone A o B indicate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili. La peculiarità di tale detrazione è che, a differenza delle altre agevolazioni, non sono previsti massimali di spesa o limiti massimi di detrazione. La Legge di bilancio 2021 ha prorogato anche per l’anno 2021 l’agevolazione in commento.

 

ECOBONUS: L’ecobonus è stato introdotto con l’articolo 14 del Dl 63/2013, che ha previsto una detrazione per i lavori effettuati per il raggiungimento del risparmio energetico degli immobili e rappresenta ad oggi una delle agevolazioni più importanti. Anche in tal caso l’agevolazione è stata estesa fino al 31 dicembre 2021. La detrazione del 50% o del 65%, prevista dalla normativa, copre un elenco variegato di spese, fra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano quelle per la sostituzione di finestre ed infissi, caldaie, pompe di calore ecc., secondo diverse aliquote e limiti di spesa. L’ecobonus del 110% sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per un ristretto numero di lavori, denominati trainanti, la cui realizzazione consentirà però di accedere alla super detrazione per tutte le spese sostenute.

 

BONUS MOBILI: Per quanto concerne la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo «dell’immobile oggetto di ristrutturazione» cd. bonus mobili, di cui all’articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013 viene prorogata anche per l’anno 2021 ed è elevato a 16.000 euro l’importo massimo della spesa su cui calcolare il beneficio fiscale. Pertanto, la detrazione nella misura del 50% concessa dall’agevolazione in parola è calcolata su un importo massimo di spesa di:

  1. 10.000 euro fino al 31 dicembre 2020;
  2. 16.000 euro dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’agevolazione, inoltre, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’Irpef lorda; analogamente alle altre detrazioni d’imposta per oneri.

Dal dettato letterale della disposizione risulta quindi evidente che non è possibile riportare in avanti l’eccedenza non utilizzata, che di conseguenza risulterà persa non potendo il contribuente «andare a credito». L’ambito di applicazione della detrazione si definisce in funzione:

  1. dei soggetti interessati;
  2. della tipologia di mobili e grandi elettrodomestici interessata;
  3. della tipologia di intervento di recupero edilizio che fonda il diritto alla detrazione anche per le spese di arredamento. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, mentre la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

Il bonus mobili compete ai soggetti che beneficiano della detrazione Irpef per gli interventi di recupero edilizio:

  1. per le spese documentate sostenute nell’anno 2021;
  2. per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
  3. finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  4. a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dal 1° gennaio 2020.

 

BONUS IDRICO: Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il bonus è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

  1. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  2. la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo del flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, saranno definite con decreto del ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del suddetto beneficio.

 

BONUS VERDE: La Legge di bilancio ha previsto l’estensione del beneficio anche per l’anno 2021. In particolare – ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ) inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1 (ovvero, secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell’imposta sul valore aggiunto – è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, e fino ad esaurimento delle risorse, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente. Il beneficio è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente.

 

BONUS PER I GENERATORI DI EMERGENZA GAS: La Legge di bilancio 2021 ha previsto che la detrazione del 50% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

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