Svalutazioni dei crediti IFRS 9: deduzione in quinti sul saldo netto

Le svalutazioni dei crediti IFRS 9 appartenenti al primo e al secondo stadio di rischio devono essere assunte al netto delle riprese di valore contabilizzate nello stesso periodo d’imposta. È questo il principio operativo affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 24/E del 24 giugno 2026.

Il chiarimento riguarda banche e intermediari finanziari che applicano il modello delle perdite attese previsto dall’IFRS 9. Per i periodi d’imposta 2026, 2027, 2028 e 2029, la legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto un regime temporaneo che rinvia la deduzione fiscale delle rettifiche di valore relative ai crediti classificati negli stadi 1 e 2.

L’importo fiscalmente rilevante non coincide, però, con la somma lorda di tutte le svalutazioni rilevate nell’esercizio. Prima di suddividerlo in cinque quote occorre sottrarre le eventuali rivalutazioni, più correttamente definite riprese di valore, contabilizzate nel medesimo periodo.

La risoluzione evita così che il differimento quinquennale venga applicato a una perdita contabile considerata isolatamente, senza tenere conto dei successivi miglioramenti del rischio di credito rilevati nello stesso bilancio.

La disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026

L’articolo 1, comma 56, della legge 199 del 30 dicembre 2025 stabilisce che le svalutazioni dei crediti derivanti esclusivamente dall’applicazione del modello delle perdite attese dell’IFRS 9, quando riferite al primo o al secondo stadio di rischio, siano deducibili in cinque quote costanti.

La deduzione opera nell’esercizio in cui la svalutazione viene iscritta in bilancio e nei quattro periodi d’imposta successivi.

La disposizione riguarda i periodi d’imposta 2026, 2027, 2028 e 2029 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Ogni esercizio genera quindi un’autonoma quota di svalutazioni nette da ripartire in cinque anni.

La norma deroga temporaneamente all’articolo 106, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi e all’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 446 del 1997, rispettivamente rilevanti ai fini Ires e Irap.

In assenza della deroga, le rettifiche di valore nette sui crediti verso la clientela degli intermediari finanziari sono ordinariamente deducibili nell’esercizio della loro imputazione in bilancio. Per il quadriennio interessato, invece, la deduzione delle rettifiche relative agli stadi 1 e 2 viene distribuita in cinque esercizi.

A chi si applica il differimento quinquennale

Il nuovo regime non riguarda indistintamente tutte le imprese che svalutano crediti commerciali. Il suo ambito è circoscritto ai soggetti finanziari che applicano l’IFRS 9 e determinano il deterioramento dei crediti secondo il modello delle perdite attese.

Il riferimento è, in particolare, alle esposizioni verso la clientela rientranti nella disciplina fiscale prevista dall’articolo 106, comma 3, del Tuir e nelle corrispondenti regole Irap applicabili agli intermediari finanziari.

Restano quindi fuori dalla specifica disciplina le ordinarie svalutazioni dei crediti commerciali effettuate da imprese industriali, commerciali o di servizi che non rientrano nel settore finanziario disciplinato dalla norma.

Il differimento riguarda inoltre le rettifiche riconducibili esclusivamente al modello IFRS 9. È pertanto necessario che banche e intermediari siano in grado di distinguere, anche nella documentazione fiscale, le componenti comprese nel regime transitorio da quelle soggette alle regole ordinarie.

La differenza tra Stage 1, Stage 2 e Stage 3

L’IFRS 9 suddivide le esposizioni creditizie in tre stadi, in funzione dell’evoluzione del rischio di credito.

Nello Stage 1 rientrano generalmente i crediti per i quali, dopo la rilevazione iniziale, non si è verificato un incremento significativo del rischio. La perdita attesa viene normalmente calcolata su un orizzonte temporale di dodici mesi.

Lo Stage 2 comprende le esposizioni che hanno registrato un incremento significativo del rischio di credito, pur non essendo ancora considerate deteriorate. In questo caso la perdita attesa viene misurata sull’intera durata residua del credito.

Lo Stage 3 riguarda invece le esposizioni deteriorate, per le quali si sono già manifestate evidenze oggettive di impairment.

La rateizzazione fiscale introdotta dal comma 56 interessa espressamente le svalutazioni del primo e del secondo stadio. Le rettifiche relative allo Stage 3 non rientrano nel perimetro letterale della disposizione e continuano a seguire il trattamento fiscale applicabile alle esposizioni deteriorate.

Questa distinzione deve essere mantenuta anche nella riconciliazione tra dati contabili, dichiarazione dei redditi e dichiarazione Irap.

Perché le svalutazioni devono essere calcolate al netto delle riprese

Il dubbio affrontato dalla risoluzione 24/E del 2026 riguardava la base sulla quale calcolare il quinto deducibile. In particolare, occorreva stabilire se assumere le svalutazioni lorde oppure il risultato ottenuto sottraendo le riprese di valore contabilizzate nello stesso esercizio.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il differimento deve essere applicato al valore netto.

La conclusione deriva anzitutto dall’articolo 106, comma 3, del Tuir, che considera le svalutazioni e le perdite sui crediti verso la clientela al netto delle rivalutazioni risultanti dal bilancio. Una regola analoga opera ai fini Irap, dove l’articolo 6 del decreto legislativo 446 del 1997 fa riferimento alle rettifiche e alle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti.

La legge di Bilancio 2026 modifica il momento della deduzione, distribuendola in cinque esercizi, ma non sostituisce il criterio con il quale deve essere determinato l’importo fiscalmente rilevante.

Il principio di nettizzazione continua quindi a operare anche durante il regime transitorio.

In termini pratici, non sarebbe coerente differire la svalutazione lorda e attribuire separata rilevanza immediata alla ripresa di valore. Una simile impostazione aumenterebbe artificialmente l’importo soggetto alla rateizzazione e altererebbe la rappresentazione fiscale dell’effettivo deterioramento dei crediti.

Un esempio di calcolo della quota deducibile

Si consideri un intermediario che nel 2026 contabilizzi svalutazioni relative a crediti classificati negli stadi 1 e 2 per 10 milioni di euro. Nel medesimo esercizio vengono rilevate riprese di valore, riferibili alle esposizioni comprese nel perimetro del regime, per 4 milioni di euro.

L’importo da sottoporre alla deduzione in quinti non è pari a 10 milioni, ma al saldo netto di 6 milioni di euro.

La deduzione fiscale sarà quindi pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030.

Applicando il criterio lordo, la quota annuale sarebbe invece pari a 2 milioni di euro. Questa soluzione non rispetterebbe, secondo l’Agenzia delle Entrate, il principio di determinazione netta già previsto dalla disciplina ordinaria.

Il calcolo deve essere supportato da prospetti capaci di raccordare le svalutazioni e le riprese di valore contabilizzate, la classificazione delle esposizioni nei diversi stadi IFRS 9 e le quote fiscalmente dedotte in ciascun esercizio.

Gli effetti congiunti ai fini Ires e Irap

Il differimento quinquennale opera sia ai fini Ires sia ai fini Irap. La medesima svalutazione netta genera pertanto variazioni fiscali temporanee in entrambe le dichiarazioni.

Nell’esercizio di iscrizione in bilancio sarà deducibile soltanto un quinto del valore netto. La parte residua dovrà essere recuperata nei quattro periodi d’imposta successivi attraverso le corrispondenti variazioni fiscali.

Il meccanismo diventa più articolato dal 2027, quando alla seconda quota relativa alle svalutazioni nette del 2026 potrà aggiungersi la prima quota delle rettifiche nette contabilizzate nel 2027.

Si formeranno così più piani di deduzione sovrapposti, ciascuno dotato di una propria decorrenza e di un autonomo valore originario.

La corretta gestione richiede un monitoraggio per anno di formazione, natura della rettifica, stadio di rischio, imposta interessata e quota residua da dedurre. Un semplice controllo sul saldo complessivo del fondo svalutazione non sarebbe sufficiente a ricostruire la posizione fiscale.

Il coordinamento con il decreto ministeriale del 10 gennaio 2018

La disciplina fiscale dell’IFRS 9 è stata coordinata con le regole Ires e Irap dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018.

L’articolo 7 del decreto stabilisce i criteri fiscali applicabili alle rettifiche derivanti dal modello delle perdite attese, raccordandoli, ai fini delle imposte sui redditi, con gli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir.

Per gli intermediari finanziari il coordinamento Irap avviene invece attraverso l’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 446 del 1997.

La risoluzione 24/E inserisce la disposizione temporanea della legge di Bilancio 2026 all’interno di questo sistema. Il nuovo regime non modifica il funzionamento contabile dell’IFRS 9, ma interviene esclusivamente sulla scansione temporale della deduzione fiscale.

Imposte anticipate e limiti alla trasformazione delle Dta

La deduzione differita può determinare l’iscrizione di attività per imposte anticipate, comunemente indicate come Dta, in presenza dei requisiti previsti dai principi contabili applicabili.

Il comma 57 dell’articolo 1 della legge 199 del 2025 dispone tuttavia che le Dta derivanti dal differimento introdotto per le svalutazioni IFRS 9 non possano beneficiare dei meccanismi di trasformazione in credito d’imposta disciplinati dall’articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto legge 225 del 2010.

La norma esclude inoltre tali componenti da uno specifico calcolo previsto dall’articolo 11 del decreto legge 59 del 2016.

Il dato è rilevante perché il rinvio della deduzione non produce soltanto un effetto sul reddito imponibile dell’esercizio. Incide anche sulla gestione delle imposte anticipate e sulla loro capacità di trasformarsi, al ricorrere di determinate condizioni, in crediti fiscali.

Acconti 2026 da ricalcolare con la nuova disciplina

Il comma 58 della legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla determinazione degli acconti.

Per il periodo d’imposta 2026, l’acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe risultata applicando le disposizioni sulla deduzione in quinti e sulle relative Dta.

La previsione impedisce che il metodo storico neutralizzi temporaneamente gli effetti finanziari della nuova disciplina. Gli intermediari interessati devono quindi considerare il differimento anche nella pianificazione dei versamenti in acconto.

Il riferimento della Cassazione sulla competenza delle perdite

La risoluzione 24/E costituisce il riferimento diretto per il trattamento delle svalutazioni IFRS 9 nel regime introdotto dal 2026. La giurisprudenza formatasi sulle ordinarie perdite su crediti può comunque offrire un criterio generale sul rapporto tra valutazione del credito e periodo di deduzione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 16330 del 3 agosto 2005, ha affermato che le perdite su crediti devono essere imputate al periodo nel quale emergono gli elementi di certezza e precisione richiesti dalla disciplina fiscale. Il contribuente non può scegliere liberamente l’esercizio nel quale effettuare la deduzione.

La pronuncia non riguarda il modello IFRS 9 né la nuova ripartizione quinquennale. Conferma tuttavia un principio di fondo ancora utile: la deduzione dei componenti negativi relativi ai crediti deve seguire criteri oggettivi e temporalmente verificabili.

Nel regime in esame, tali criteri sono rappresentati dalla contabilizzazione secondo l’IFRS 9, dalla classificazione nello Stage 1 o nello Stage 2, dalla determinazione del saldo netto e dalla ripartizione obbligatoria in cinque quote.

I controlli necessari per banche e intermediari

La risoluzione rende necessario verificare che i sistemi amministrativi distinguano correttamente svalutazioni, riprese di valore, stadi di rischio e annualità di formazione delle quote.

Particolare attenzione va riservata al raccordo tra i dati IFRS 9 e i prospetti fiscali. La documentazione dovrebbe consentire di ricostruire il saldo netto sottoposto a differimento, le quote già dedotte, quelle ancora disponibili e le eventuali riclassificazioni intervenute negli esercizi successivi.

È opportuno controllare anche la coerenza tra dichiarazione Ires, dichiarazione Irap, fiscalità differita e calcolo degli acconti. Eventuali disallineamenti potrebbero produrre errori destinati a trascinarsi per cinque periodi d’imposta.

La regola operativa da applicare

Per le svalutazioni dei crediti IFRS 9 relative agli stadi 1 e 2, contabilizzate nei periodi d’imposta dal 2026 al 2029, il procedimento può essere sintetizzato in tre passaggi: individuazione delle rettifiche comprese nel regime, sottrazione delle riprese di valore contabilizzate nel medesimo periodo e suddivisione del risultato netto in cinque quote costanti.

La risoluzione 24/E del 2026 esclude quindi una lettura basata sui valori lordi. Il rinvio fiscale interessa soltanto il deterioramento netto rilevato in bilancio, in continuità con i criteri già presenti nel Tuir e nella disciplina Irap.

Per verificare l’impatto della nuova disciplina sulla dichiarazione, sugli acconti e sulle Dta è possibile richiedere un’analisi interna dei prospetti IFRS 9 e dei piani di deduzione ancora aperti. Un controllo effettuato già in fase di chiusura del bilancio consente di limitare gli errori e di programmare con maggiore precisione gli effetti fiscali dei prossimi esercizi.

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Tiziano Beneggi

Luglio 15, 2026

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