Tassazione dei lavoratori frontalieri: non conta la sede del datore di lavoro

Per applicare l’Accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri non è necessario che la sede del datore di lavoro si trovi nella zona di confine. È sufficiente che il datore sia fiscalmente residente nell’altro Stato contraente e che il dipendente svolga effettivamente il proprio lavoro nell’area di frontiera individuata dall’Accordo.

Il principio è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 126 del 22 giugno 2026. Il documento distingue con precisione due elementi spesso confusi: il luogo nel quale viene esercitata l’attività lavorativa e la localizzazione della sede aziendale.

Il primo deve trovarsi nell’area di frontiera dell’altro Stato. Per il datore di lavoro, invece, l’Accordo richiede la residenza fiscale nell’altro Stato contraente, senza imporre che la sede legale o amministrativa sia collocata entro la fascia confinaria.

Una società italiana con sede in Veneto può quindi assumere un lavoratore residente in Svizzera al quale si applica il regime dei frontalieri, purché l’attività sia concretamente svolta in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia autonoma di Bolzano e siano rispettate tutte le altre condizioni.

Il caso dell’informatrice farmaceutica residente in Svizzera

L’interpello riguarda una lavoratrice fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune del Canton Ticino situato nella fascia di confine con l’Italia. La contribuente svolge l’attività di informatrice farmaceutica interamente in Lombardia per una società italiana avente sede legale in Veneto.

Il dubbio nasceva dalla collocazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, questa circostanza non impedisce il riconoscimento dello status di lavoratrice frontaliera. La formulazione dell’Accordo Italia-Svizzera collega infatti il requisito territoriale allo svolgimento dell’attività, non alla sede legale dell’impresa.

La Lombardia rientra nell’area di frontiera italiana. La società, pur avendo sede in Veneto, è fiscalmente residente in Italia. Ricorrendo anche i requisiti della residenza della lavoratrice entro 20 chilometri dal confine e del rientro quotidiano, la disciplina convenzionale può quindi trovare applicazione.

Il chiarimento assume particolare importanza per le mansioni itineranti, come quelle degli informatori scientifici e farmaceutici, degli agenti, dei tecnici e del personale commerciale. In questi casi non è sufficiente fare riferimento alla sede indicata nel contratto: occorre ricostruire il territorio nel quale la prestazione viene realmente svolta.

I tre requisiti per essere considerati lavoratori frontalieri

L’articolo 2, lettera b), dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato dall’Italia con la legge 83 del 13 giugno 2023, richiede la presenza congiunta di tre condizioni.

Il lavoratore deve essere fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, entro 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente.

L’attività di lavoro dipendente deve essere svolta nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente in tale Stato, oppure per una sua stabile organizzazione o base fissa.

Il dipendente deve infine rientrare, in linea di principio quotidianamente, presso il proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

I requisiti devono sussistere contemporaneamente. La sola residenza in un Comune di confine non è sufficiente, così come non basta lavorare per un’impresa italiana o svizzera. È necessario verificare anche il luogo effettivo della prestazione e la regolarità dei rientri.

Quali territori formano l’area di frontiera

L’Accordo individua direttamente le aree di frontiera dei due Paesi.

Sul versante italiano ne fanno parte Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano. Sul versante svizzero rientrano invece i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.

La fascia dei 20 chilometri opera con riferimento al Comune di residenza del lavoratore. Per il luogo della prestazione, invece, l’Accordo richiama l’intera area regionale o cantonale indicata.

Un lavoratore residente in un Comune svizzero compreso nella fascia dei 20 chilometri può quindi svolgere l’attività in Lombardia anche in un luogo non immediatamente adiacente al confine. Resta necessario che il lavoro sia effettivamente esercitato nell’area territoriale ammessa.

È questo il passaggio che consente all’Agenzia delle Entrate di riconoscere lo status di frontaliera all’informatrice farmaceutica: la lavoratrice opera in Lombardia e il suo datore è residente in Italia, sebbene la sede legale sia in Veneto.

Perché la sede del datore di lavoro è irrilevante

La risposta 126/2026 si fonda sull’interpretazione letterale dell’articolo 2 dell’Accordo.

Quando disciplina il dipendente, la disposizione impone espressamente un collegamento con l’area di frontiera sia per la residenza sia per il luogo di lavoro. Quando si riferisce al datore, richiede invece soltanto che sia residente nell’altro Stato contraente.

Aggiungere un ulteriore requisito territoriale riferito alla sede aziendale significherebbe introdurre una condizione non prevista dall’Accordo.

La distinzione è particolarmente rilevante per le imprese con sede centrale distante dal confine, ma dotate di dipendenti che operano stabilmente nelle regioni frontaliere. La sede legale, l’ufficio che gestisce le buste paga o il luogo nel quale vengono assunte le decisioni aziendali non sostituiscono la verifica dell’area nella quale il dipendente svolge concretamente il proprio incarico.

Il requisito deve comunque essere letto con attenzione. L’irrilevanza della sede aziendale non comporta che anche il luogo di lavoro sia indifferente. Se la prestazione viene svolta fuori dall’area di frontiera, viene meno una delle condizioni necessarie per applicare il regime speciale.

Come viene tassato il reddito della frontaliera residente in Svizzera

Una volta riconosciuto lo status di lavoratore frontaliere, trova applicazione l’articolo 3 dell’Accordo Italia-Svizzera.

Il reddito di lavoro dipendente è imponibile nello Stato nel quale l’attività viene svolta. Nel caso esaminato, quindi, l’Italia può tassare il reddito prodotto dalla lavoratrice in Lombardia.

Il prelievo italiano non può tuttavia superare l’80% dell’imposta sui redditi delle persone fisiche che sarebbe ordinariamente applicabile nel luogo di svolgimento dell’attività, comprese le relative imposte locali.

La Svizzera, quale Stato di residenza della lavoratrice, assoggetta a sua volta il reddito a imposizione ed elimina la doppia imposizione secondo le regole previste dal proprio ordinamento e dall’Accordo.

Si tratta del sistema della tassazione concorrente: lo Stato della fonte applica un’imposizione limitata, mentre lo Stato di residenza considera il reddito ed elimina il doppio prelievo.

L’imposizione nello Stato di svolgimento della prestazione deve avvenire alla fonte. Per l’impresa italiana diventa quindi essenziale applicare correttamente le ritenute, verificando preventivamente la residenza fiscale del dipendente e la presenza degli altri requisiti convenzionali.

La differenza rispetto ai vecchi frontalieri

Il regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo riguarda i lavoratori residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell’intesa, svolgevano oppure avevano svolto tra il 31 dicembre 2018 e tale data un’attività dipendente nell’area di frontiera svizzera.

Per questi lavoratori, in presenza delle condizioni stabilite dall’Accordo, resta ferma la tassazione esclusiva in Svizzera.

La disciplina transitoria non è invece applicabile alla lavoratrice residente nel Canton Ticino che presta l’attività in Italia. Nel caso oggetto dell’interpello opera pertanto la tassazione concorrente prevista dall’articolo 3.

La distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri è dunque essenziale soprattutto per i residenti italiani che lavorano in Svizzera. Non tutti i dipendenti che attraversano il confine sono sottoposti allo stesso sistema di imposizione.

Rientro quotidiano e limite dei 45 giorni

La definizione convenzionale richiede che il lavoratore rientri, in linea di principio, ogni giorno presso il proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Il Protocollo aggiuntivo all’Accordo precisa che il mancato rientro per motivi professionali non fa perdere automaticamente lo status di frontaliere, purché non superi 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non entrano nel conteggio.

Il limite non trasforma il rientro quotidiano in un requisito meramente formale. Le assenze devono essere riconducibili a ragioni professionali e adeguatamente documentate.

Per i dipendenti con mansioni itineranti può essere opportuno conservare agende di lavoro, ordini di servizio, note spese, registrazioni delle trasferte e documentazione relativa ai pernottamenti. Questi elementi consentono di dimostrare sia dove è stata esercitata l’attività sia perché non è avvenuto il rientro giornaliero.

Telelavoro fino al 25% senza perdere lo status

La disciplina è stata aggiornata dal Protocollo di modifica sottoscritto nel 2024 e ratificato dall’Italia con la legge 217 del 29 dicembre 2025.

Il lavoratore può svolgere fino al 25% della propria attività in telelavoro presso il domicilio situato nello Stato di residenza senza perdere la qualifica di frontaliere.

Ai fini fiscali, l’attività svolta da remoto entro tale soglia viene considerata come effettuata nell’altro Stato presso il datore di lavoro. La regola si applica anche ai lavoratori che beneficiano del regime transitorio.

Il limite deve essere monitorato sull’anno civile. Un superamento può incidere sulla qualificazione del lavoratore e sulla ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Svizzera.

Il telelavoro non modifica il principio affermato dall’interpello 126/2026: resta decisivo il collegamento sostanziale della prestazione con l’area di frontiera, mentre non è richiesto che la sede aziendale vi sia localizzata.

La documentazione che datore e lavoratore devono conservare

L’applicazione del regime non dovrebbe basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni contenute nel contratto di lavoro.

Il datore deve poter dimostrare la propria residenza fiscale, il territorio nel quale viene esercitata la prestazione e la corretta applicazione delle ritenute. Il lavoratore deve documentare la residenza nel Comune compreso nella fascia dei 20 chilometri, il domicilio principale, i rientri e gli eventuali giorni di telelavoro.

Per le attività commerciali itineranti assume particolare rilievo la prova delle zone effettivamente visitate. L’indicazione generica di un territorio nazionale potrebbe non essere sufficiente quando una parte significativa del lavoro viene svolta fuori dalle regioni ammesse.

Anche la stabile organizzazione o la base fissa possono assumere rilievo quando il datore non è residente nello Stato di svolgimento dell’attività. Occorre però verificare che il rapporto di lavoro sia effettivamente riferibile a tale struttura.

Il riferimento della Cassazione sulla prevalenza delle regole convenzionali

La giurisprudenza non risulta essersi ancora pronunciata sullo specifico chiarimento contenuto nell’interpello 126/2026. È tuttavia consolidato il principio secondo cui le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, per il loro carattere speciale, prevalgono sulle disposizioni interne incompatibili.

La Corte di Cassazione lo ha affermato, tra le altre, con la sentenza 1138 del 2009 e lo ha ribadito con la sentenza 14476 del 15 luglio 2016, relativa alla tassazione di somme percepite da un residente in Svizzera in relazione a un rapporto di lavoro con un’impresa italiana.

Le pronunce non riguardano direttamente la definizione di lavoratore frontaliere introdotta dall’Accordo del 2020. Confermano però che l’individuazione dello Stato titolare del potere impositivo deve avvenire applicando prioritariamente la disposizione convenzionale pertinente.

Nel caso affrontato dall’Agenzia, il testo dell’Accordo richiede che il datore sia residente in Italia, non che la sua sede si trovi nell’area di frontiera. La localizzazione in Veneto non può quindi introdurre una limitazione ulteriore.

Il controllo operativo prima di applicare il regime

La risposta 126/2026 offre una soluzione favorevole, ma non riconosce automaticamente lo status di frontaliere a tutti i dipendenti di imprese con sede fuori dalla zona di confine.

Prima di applicare il regime occorre verificare la residenza fiscale del lavoratore, l’inclusione del Comune nella fascia dei 20 chilometri, il luogo effettivo della prestazione, la residenza fiscale del datore, i rientri quotidiani, le trasferte professionali e la percentuale di telelavoro.

Il principio può essere sintetizzato così: conta dove il dipendente lavora, mentre non conta in quale regione italiana abbia sede il datore, purché quest’ultimo sia fiscalmente residente in Italia.

Per verificare l’inquadramento fiscale dei dipendenti frontalieri e la corretta applicazione delle ritenute è possibile richiedere un controllo interno della posizione. L’analisi preventiva dei luoghi di lavoro e della documentazione disponibile riduce il rischio di recuperi d’imposta e di contestazioni tra i due Stati.

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Tiziano Beneggi

Luglio 16, 2026

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