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Tax credit sanificazione, nuove istanze dal 4 ottobre

 

Comunicazione delle spese estive (ossia sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021) di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

 

L’articolo 32 del Dl 73/2021 ha previsto la possibilità di usufruire del credito d’imposta, per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, nella misura del 30% delle spese agevolabili.

 

Il credito d’imposta massimo è di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il limite massimo di 60mila euro è riferito all’importo del tax credit e non a quello delle spese ammissibili.

 

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, per l’acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

 

L’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile sarà reso noto con provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021.

 

Beneficiari sono le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti oltre alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo. La versione finale della norma chiarisce la necessità di essere in possesso del codice identificativo regionale o, in mancanza di quest’ultimo, di identificare la struttura mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast.

 

Il nuovo tax credit sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l’ammontare effettivo. Non potrà però essere ceduto.

 

Non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non si applicano i limiti del quadro RU (250mila euro) e quello per la compensazione orizzontale (limite elevato a 2 milioni di euro per il 2021 dal decreto Sostegni bis).

 

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