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Testate digitali, domande per il bonus dal 20 ottobre

 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato che le domande di accesso per l’anno 2021 al credito di imposta per i servizi digitali potranno essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.

 

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani (ateco 58.13) e di periodici (58.14) iscritte al Roc (il Registro unico degli operatori di comunicazione), che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato e che non beneficiano dei contributi diretti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 198/2016 e al Dlgs 70/2017.

 

Ulteriori requisiti sono rappresentati dalla sede legale nello Spazio economico europeo ovvero dalla residenza fiscale in Italia, o perlomeno dalla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici.

 

Il tax credit è pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

 

Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’articolo 109 del Tuir e la loro effettuazione deve essere attestata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti in base all’articolo 2409-bis del Codice civile.

 

Il credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione (codice tributo 6919), è riconosciuto nel limite di 10 milioni per l’anno 2021 (stesso tetto di spesa è stato fissato anche per il 2022), previo invio dell’istanza telematica al dipartimento per l’Informazione e l’editoria con le modalità previste dal Dpcm 4 agosto 2020.

 

Nel caso in cui i crediti d’imposta richiesti risultassero superiori alle risorse, si procederà al riparto proporzionale tra gli aventi diritto. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento Ue 1407/2013. Il bonus è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni.

 

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