Ticket NASpI: disciplina e casi particolari nella cessazione del rapporto di lavoro

Il tema del ticket NASpI disciplina e casi particolari è centrale nella gestione della cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il contributo, introdotto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, rappresenta uno degli oneri più rilevanti a carico del datore di lavoro ed è finalizzato al finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASpI.

La logica alla base del sistema è chiara: ogni volta che la cessazione del rapporto può generare, anche solo potenzialmente, il diritto del lavoratore alla NASpI, il datore è chiamato a contribuire economicamente.

Il quadro normativo, tuttavia, non è uniforme. Accanto alla disciplina generale si sviluppa una casistica articolata, caratterizzata da deroghe, esenzioni e maggiorazioni che rendono necessaria un’analisi dettagliata.

Quando è dovuto il ticket NASpI

Il ticket NASpI è dovuto in tutte le ipotesi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che consentirebbero al lavoratore di accedere alla NASpI.

Non assume rilievo l’effettiva richiesta della prestazione, ma esclusivamente la sua potenziale spettanza.

Ne deriva che il contributo: si applica ai licenziamenti individuali
si applica alle risoluzioni consensuali che danno diritto alla NASpI
si applica anche ad alcune dimissioni per giusta causa

Restano invece escluse tutte le cessazioni volontarie che non consentono l’accesso alla prestazione.

Calcolo del ticket NASpI nel 2026

Uno degli aspetti più operativi riguarda la determinazione dell’importo.

Per il 2026, sulla base della circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026: il massimale mensile NASpI è pari a 1.584,70 euro
il ticket è pari al 41% di tale importo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale

Questo significa che: per ogni anno di anzianità il datore paga il 41% del massimale
il limite massimo è fissato a 36 mesi

Il contributo massimo può quindi raggiungere un importo significativo, soprattutto nei rapporti di lunga durata.

Un elemento importante è che il ticket: non è proporzionato all’orario di lavoro
si applica anche ai part-time in misura piena

Anzianità aziendale e criteri di calcolo

Ai fini del calcolo del ticket NASpI, l’anzianità aziendale assume un ruolo determinante.

Devono essere considerati: i periodi di lavoro a tempo indeterminato
i periodi a termine se seguiti da stabilizzazione senza soluzione di continuità

Sono invece esclusi: periodi di aspettativa non retribuita
congedi straordinari ex art. 42, D.Lgs. 151/2001
periodi non lavorati nel lavoro intermittente

Secondo la circolare INPS n. 137/2021 e il messaggio n. 10358/2023, il mese si considera utile se la prestazione supera i 15 giorni.

NASpI e nuovi requisiti dopo la Legge di Bilancio 2025

Il sistema NASpI è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un requisito aggiuntivo.

Se il lavoratore ha rassegnato dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti, dovrà maturare almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo rapporto per ottenere la NASpI.

Questa modifica incide indirettamente anche sul ticket, poiché delimita i casi in cui il datore è effettivamente esposto al rischio contributivo.

Casi di esclusione del ticket NASpI

Nella disciplina del ticket NASpI i casi particolari assumono particolare rilevanza, poiché possono escludere completamente l’obbligo contributivo.

Tra le principali ipotesi di esonero rientrano:

le dimissioni per fatti concludenti introdotte dalla legge n. 203/2024, che configurano una cessazione volontaria
il cambio di appalto con riassunzione del personale in base a clausole sociali
il trasferimento d’azienda senza interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 2112 c.c.

In tutte queste situazioni manca il presupposto della perdita involontaria del lavoro.

Settore edile e fine cantiere

Una disciplina specifica riguarda le imprese edili.

L’articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012 prevede l’esonero dal ticket NASpI nei casi di: completamento dei lavori
chiusura del cantiere

Tuttavia, l’INPS può richiedere documentazione idonea a dimostrare la reale cessazione dell’attività.

In mancanza di prova, il contributo può essere richiesto, con conseguenti rischi per l’impresa.

Licenziamento collettivo e maggiorazioni

Nei licenziamenti collettivi, il ticket può subire un incremento rilevante.

In particolare: l’aliquota sale dal 41% all’82% per datori soggetti a CIGS
può arrivare fino al triplo in assenza di accordo sindacale

Queste misure hanno una chiara finalità disincentivante.

La disciplina è stata rafforzata dalla legge n. 205/2017 e dai chiarimenti INPS contenuti nella circolare n. 137/2021.

Casi particolari: detenuti, apprendistato e incentivi all’esodo

Ulteriori peculiarità emergono in contesti specifici.

Nel lavoro penitenziario, la circolare INPS n. 59/2026 distingue tra cessazioni imputabili a fattori esterni e cessazioni imputabili al datore.

Nel contratto di apprendistato, il ticket è dovuto salvo dimissioni del lavoratore, con esclusione per l’apprendistato di primo livello ai sensi del D.Lgs. 150/2015.

Nelle procedure di incentivo all’esodo, invece, il ticket può non essere dovuto quando la cessazione rientra in programmi strutturati disciplinati dalla legge n. 92/2012 o dal D.Lgs. 148/2015.

Implicazioni operative per le imprese

La gestione del ticket NASpI richiede particolare attenzione, soprattutto in fase di cessazione del rapporto.

Errori nella qualificazione della fattispecie possono determinare: sanzioni per omesso versamento
contestazioni in sede ispettiva
costi non previsti

La complessità delle casistiche rende necessario un approccio sistematico, basato su una corretta ricostruzione della causa di cessazione e sull’analisi delle esclusioni applicabili.

Se vuoi ridurre il rischio di errori nella gestione delle cessazioni e ottimizzare il carico contributivo della tua struttura, puoi rivedere subito le procedure interne e verificare i casi in cui il ticket NASpI può essere escluso o ridotto.

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Tiziano Beneggi

Luglio 9, 2026

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