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Titoli senza svalutazione anche nel 2024: estesa la deroga per le perdite non durevoli

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha esteso anche per l’esercizio 2024 la possibilità per le imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, a condizione che le perdite non siano di carattere durevole. Questa misura, introdotta inizialmente con il Decreto MEF del 23 settembre 2024, consente alle imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e non adottano i principi contabili internazionali (OIC adopter) di mantenere i titoli al valore di iscrizione dell’ultimo bilancio approvato, senza procedere alla svalutazione al valore di mercato, purché le perdite siano temporanee.

Applicazione della Deroga:

  • Soggetti Interessati: Imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e non adottano i principi contabili internazionali (OIC adopter).
  • Titoli Interessati: Titoli di debito e partecipativi iscritti nell’attivo circolante, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa.
  • Condizioni: La deroga si applica alle perdite di valore considerate non durevoli; le perdite di carattere durevole devono essere comunque rilevate.

Modalità Operative:

  • Valutazione dei Titoli: I titoli possono essere mantenuti al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, senza procedere alla svalutazione al valore di mercato, purché le perdite non siano durevoli.
  • Informativa in Nota Integrativa: È necessario fornire dettagli sulle modalità di applicazione della deroga, specificando i criteri utilizzati per individuare i titoli interessati e la differenza tra il valore di bilancio e il valore di mercato, motivando la temporaneità delle eventuali perdite.
  • Costituzione di Riserva Indisponibile: Le imprese che si avvalgono di questa facoltà devono destinare a una riserva indisponibile una quota di utili pari alla differenza tra il valore di bilancio e il valore di mercato dei titoli, al netto dell’onere fiscale. Se gli utili o le riserve disponibili non sono sufficienti, la riserva deve essere integrata con gli utili degli esercizi successivi.

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