Transfer Pricing: Il metodo del Margine Netto (Tnmm) preferito per le strutture produttive italiane con consociate estere

La recente sentenza n. 26432 del 10 ottobre 2024 della Corte di Cassazione ha confermato l’efficacia del metodo del Transaction Net Margin Method (Tnmm) rispetto al metodo del Cup (Comparable Uncontrolled Price) per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Il caso ha riguardato una società italiana con una struttura produttiva e consociate estere dedicate alla distribuzione, dimostrando come il margine netto sia spesso il metodo più affidabile in scenari simili.

 

La questione nasce da una verifica fiscale che ha coinvolto una società toscana, operante come produttore, e le sue controllate commerciali e distributive situate all’estero. Le autorità fiscali italiane, anziché utilizzare il metodo Cup basato sul confronto diretto dei prezzi, hanno preferito il Tnmm, un approccio reddituale che misura la congruità del margine di profitto della parte testata. La società contestava questa scelta, ma la Cassazione ha confermato la validità del Tnmm per le sue specifiche circostanze.

I metodi Ocse per il transfer pricing forniscono linee guida che armonizzano i criteri tra i Paesi membri. Sebbene il confronto di prezzo rappresenti uno strumento di riferimento, la Cassazione ha sottolineato che anche i metodi reddituali, come il profit split e il Tnmm, possono essere validi. L’articolo 110, comma 7 del Tuir, richiede infatti che i prezzi di trasferimento siano basati sul valore normale della transazione, concetto definito dall’articolo 9, comma 3 del Tuir.

Quando il Tnmm è preferibile

Il metodo Tnmm è ritenuto più adatto in situazioni in cui le transazioni tra la società madre e le consociate non sono facilmente comparabili con transazioni di mercato aperto. In particolare, la sentenza evidenzia che il Tnmm è efficace quando:

  1. La struttura produttiva è a basso rischio: come nel caso della società italiana che produce su ordinazione, evitando l’esposizione ai rischi di mercato.
  2. Il prezzo non è determinato da logiche di libero mercato: la presenza di una singola consociata per Paese rende difficile applicare il confronto diretto di prezzo.
  3. Esistono operatori comparabili: che permettono di identificare un margine di profitto adeguato, pur non potendo fare un confronto diretto dei prezzi.

Secondo l’Ocse, l’affidabilità del Tnmm dipende da una serie di criteri tra cui la selezione del periodo di indagine, l’identificazione di società comparabili, e le rettifiche contabili che tengono conto delle differenze di rischio e funzione tra le parti comparabili. In questo contesto, la Cassazione ha confermato la legittimità del metodo dell’Ufficio che, basandosi sul Ros (Return on Sales) come Profit Level Indicator (Pli), ha applicato il Tnmm per la determinazione della congruità dei prezzi.

Il Metodo in pratica

In questo caso specifico, il Tnmm si è dimostrato più affidabile del Cup poiché consente di stabilire un margine di guadagno che riflette la situazione reale della società. Diversamente dal confronto di prezzo, il margine netto si basa su un ritorno sul fatturato, offrendo un criterio più stabile e meno influenzabile dalle variazioni del mercato.

La Cassazione ha quindi ritenuto che il Tnmm rappresenti una soluzione valida, soprattutto in assenza di una vera concorrenza interna nel mercato di riferimento, concludendo che la scelta dell’Ufficio fosse appropriata.

Implicazioni

Questa sentenza rappresenta un precedente importante per le imprese italiane con consociate estere, soprattutto per quelle che operano con strutture simili (produzione in Italia e distribuzione all’estero). La conferma del Tnmm come metodo adeguato offre un quadro di riferimento chiaro per le aziende e i consulenti fiscali, indicando che la congruità dei prezzi di trasferimento può essere adeguatamente misurata tramite il margine netto, soprattutto quando non è possibile fare riferimento a prezzi comparabili diretti.

In sintesi, il Tnmm viene promosso come metodo di riferimento per situazioni in cui il confronto di prezzo risulta complesso o non applicabile, aprendo la strada a una gestione più flessibile e conforme delle politiche di transfer pricing, in linea con le raccomandazioni dell’Ocse e con la normativa italiana.

 

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