Il provvedimento delle Entrate del 23 novembre sulla documentazione di transfer pricing, che si basa sul Dm Economia del 14 maggio 2018 e sulle linee guida Ocse del 10 luglio 2017, imporrà per il 2020 di ripianificare l’impostazione di tale documentazione.
La principale novità riguarda la disciplina dei cosiddetti servizi intercompany a basso valore aggiunto, per i quali le linee guida, recepite dall’articolo 7 del citato Dm, consentono di evitare l’analisi di benchmark (per stabilire il corretto pricing di libera concorrenza), applicando semplicemente un markup del 5% ai costi sostenuti.
Per ottenere la penalty protection è necessario che i documenti predisposti seguano le indicazioni delle Entrate, onde evitare spiacevoli sorprese in fase di verifica (tematica delicata soprattutto per i gruppi esteri che operano in Italia, meno abituati a rigidi criteri formali).
Al fine di applicare il metodo semplificato per i servizi in questione, occorre predisporre una documentazione specifica che si compone di 4 sezioni:
- occorre descrivere i servizi forniti esplicitando le singole società utilizzatrici e i criteri di ripartizione tra di esse del totale dei servizi resi, motivando l’inserimento nella categoria a basso valore aggiunto. Si dovranno indicare i benefici ottenuti o attesi e la conferma del margine di profitto applicato.
- occorre poi richiamare i service agreement stipulati per iscritto con le consociate e descrivere il loro contenuto. Gli accordi potranno anche essere contenuti in documenti contestuali riferiti all’esercizio oggetto della documentazione.
- Si dovranno poi esplicitare i conteggi con cui si è determinato l’aggregato costi diretti e indiretti sostenuti per la fornitura del servizio; in presenza di un margine ridotto (o nullo in talune situazioni particolari), ciò che maggiormente rileva nei riaddebiti è proprio la corretta quantificazione della base costi.
- Nell’ultima sezione si dovranno esporre, anche mediante fogli di calcolo, i conteggi effettuati per ripartire i costi dei servizi a basso valore aggiunto tra le diverse consociate in funzione dei criteri indicati nella sezione 1.
Il nuovo schema di masterfile e country-file è in vigore dall’esercizio 2020 e non influenza quindi la documentazione da predisporre entro il prossimo 30 novembre (dichiarazioni 2019).
Ciò imporrà un differente timing per la predisposizione della documentazione, che non potrà più essere recuperata ex post. Essa dovrà essere presentata in formato elettronico. La consegna della documentazione all’amministrazione finanziaria dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta, rispetto ai 10 giorni previsti finora. Resta invece fermo, come per il passato, il termine di minimo 7 giorni per le richieste supplementari o integrative.
Per chi presenta dichiarazioni integrative entro il prossimo 31 dicembre per correggere errori ed omissioni sui prezzi di trasferimento, conformandosi a successive indicazioni delle Entrate, non si applicano sanzioni o interessi.
Il tema della marca temporale torna di attualità anche per ciò che concerne l’idoneità della documentazione, perché è previsto che la penalty protection non sia accordata, oltreché nei casi in cui la documentazione sia incompleta (benché rispetti le previsioni formali), qualora manchi la firma elettronica con marca temporale.
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