Trasformazione in società semplice 2026: agevolazione immobiliare e nodi IVA da verificare prima del 30 settembre

La trasformazione in società semplice 2026 è una delle operazioni agevolate riaperte dalla legge 199/2025 per le società che gestiscono beni immobili o beni mobili registrati non strumentali all’attività propria d’impresa.

La scadenza operativa è il 30 settembre 2026. Entro questa data devono essere effettuate le operazioni agevolate di assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice. Per la trasformazione è prudente che, alla stessa data, la società risulti anche iscritta nella sezione corretta del Registro delle imprese.

L’operazione è interessante perché consente di far uscire immobili dal regime d’impresa con imposta sostitutiva sulle plusvalenze e trattamento favorevole delle imposte indirette. Nella trasformazione, in particolare, registro, ipotecaria e catastale trovano normalmente applicazione in misura fissa.

Il punto critico, però, è l’IVA. La trasformazione in società semplice comporta la fuoriuscita della società dall’area commerciale e, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, porta alla chiusura della partita IVA. Ma la gestione degli immobili, soprattutto se vi sono acquisti in esenzione, lavori con IVA detratta o fabbricati ristrutturati, richiede una verifica puntuale.

Prima di trasformare la società, bisogna ricostruire la storia IVA di ciascun immobile.

Risposta breve

La trasformazione agevolata in società semplice, riaperta dalla legge 199/2025, consente alle società immobiliari di uscire dal regime d’impresa beneficiando di un’imposta sostitutiva e di imposte indirette normalmente in misura fissa.

L’operazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2026.

Secondo la circolare Agenzia delle Entrate 37/E/2016, dopo la trasformazione la società deve chiudere la partita IVA, perché la società semplice non svolge attività commerciale ai fini IVA.

Restano però aperti alcuni nodi tecnici: trattamento IVA degli immobili acquistati in esenzione, rettifica della detrazione per lavori effettuati, immobili strumentali o abitativi ristrutturati e rapporti con l’articolo 10 del DPR 633/1972.

In sintesi

La trasformazione in società semplice è una scelta interessante per le società che hanno esaurito la funzione imprenditoriale e svolgono, nella sostanza, una gestione immobiliare statica.

L’agevolazione consente di applicare un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e di ridurre il carico delle imposte indirette. Tuttavia, non è una soluzione automatica per tutte le società immobiliari.

Prima di trasformare, occorre verificare se i beni sono agevolabili, se la compagine sociale rispetta i requisiti, se la società svolge effettivamente gestione immobiliare e, soprattutto, quale sia la posizione IVA dei singoli immobili.

La vera domanda non è solo “possiamo trasformarci?”. La domanda è: “quale costo fiscale e IVA produce la trasformazione su ciascun immobile?”.

La riapertura dell’agevolazione con la legge 199/2025

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha riaperto la disciplina agevolata per assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice.

La misura riprende, con adattamenti, discipline già viste negli anni precedenti. Per interpretarla restano centrali i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nelle circolari 40/E/2002, 26/E/2016 e 37/E/2016, relative a precedenti versioni della medesima agevolazione.

La trasformazione in società semplice è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Il termine del 30 settembre 2026 è decisivo. Per le trasformazioni, è opportuno presidiare anche gli adempimenti civilistici e camerali, evitando che l’iscrizione al Registro imprese avvenga oltre la scadenza.

Perché la trasformazione è spesso preferita all’assegnazione

La trasformazione in società semplice può essere più efficiente dell’assegnazione ai soci quando l’obiettivo non è attribuire direttamente i beni ai soci, ma portare la società fuori dal regime d’impresa mantenendo una gestione comune del patrimonio immobiliare.

Nell’assegnazione, l’immobile esce dalla società e viene attribuito ai soci. Nella trasformazione, invece, il soggetto societario continua a esistere, ma cambia natura: da società commerciale a società semplice.

Sul piano delle imposte indirette, la trasformazione è spesso interessante perché registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Nell’assegnazione, invece, il registro può essere proporzionale, se l’operazione è fuori campo o esente IVA, pur con aliquote agevolate o ridotte dalla disciplina speciale.

La scelta tra assegnazione e trasformazione non va fatta per abitudine. Dipende dalla composizione del patrimonio, dai soci, dalla destinazione futura degli immobili, dalla fiscalità latente e dai profili IVA.

La società semplice e la chiusura della partita IVA

La circolare Agenzia delle Entrate 37/E/2016 afferma che, in esito alla trasformazione agevolata in società semplice, la società trasformata deve provvedere alla chiusura della partita IVA.

La ragione è che la società semplice non può esercitare attività commerciale. Se la società trasformata si limita alla gestione non commerciale del patrimonio immobiliare, viene meno la soggettività passiva IVA legata all’esercizio dell’impresa.

Questo principio, però, meriterebbe conferme aggiornate in presenza di gestione immobiliare che, sul piano sostanziale, può presentare profili organizzati e continuativi.

Il tema nasce dal confronto con l’articolo 9 della direttiva IVA 2006/112/CE, che definisce soggetto passivo chi esercita in modo indipendente un’attività economica, qualunque sia lo scopo o il risultato. La prassi italiana, nella trasformazione agevolata, tende a valorizzare la natura non commerciale della società semplice.

Per le operazioni 2026, una conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sarebbe utile, soprattutto nei casi di patrimoni immobiliari rilevanti.

Immobili acquistati in esenzione: il chiarimento del 2023

Uno dei nodi più importanti riguarda gli immobili acquistati in esenzione IVA.

La risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01057 del 2023 ha chiarito che gli immobili acquistati in esenzione sono assimilabili a quelli acquistati da privati, prima dell’introduzione dell’IVA o mediante apporto del socio privato.

In sostanza, se al momento dell’acquisto non è stata esercitata detrazione IVA, l’assegnazione dell’immobile può risultare fuori campo IVA, come avviene per i beni acquistati senza diritto alla detrazione.

Il chiarimento è rilevante perché supera un dubbio operativo che aveva creato incertezza nelle assegnazioni agevolate. Se l’immobile strumentale è stato acquistato in esenzione e non vi è stata detrazione a monte, l’assegnazione può essere fuori campo IVA, con imposta di registro proporzionale ridotta dalla disciplina agevolata e ipotecaria e catastale fisse.

Nella trasformazione in società semplice, per equivalenza con l’assegnazione, la medesima logica può essere applicata alla fuoriuscita dal regime d’impresa, ma con registro in misura fissa.

Rettifica della detrazione: il rischio sui lavori eseguiti

Il fatto che l’immobile sia stato acquistato senza IVA detratta non chiude ogni problema.

Occorre verificare se, dopo l’acquisto, la società ha sostenuto lavori sull’immobile con IVA detratta.

La Cassazione, con ordinanza n. 2786 depositata l’8 febbraio 2026, ha richiamato il principio secondo cui, in caso di assegnazione fuori campo IVA di un immobile acquistato senza detrazione, occorre rettificare la detrazione relativa ai lavori eseguiti, se si tratta di costi incrementativi che non hanno esaurito la loro utilità.

Il caso riguardava una specifica disciplina sulle società non operative, ma il principio ha rilievo sistematico.

La logica è chiara: se la società ha detratto IVA su spese incrementative relative a un bene che poi esce dal circuito IVA con operazione fuori campo, può sorgere l’obbligo di rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972.

Per questo, prima della trasformazione, bisogna ricostruire non solo come l’immobile è stato acquistato, ma anche quali interventi sono stati eseguiti negli anni successivi.

Fabbricati strumentali ristrutturati: quando l’IVA può riemergere

Un caso delicato riguarda l’immobile strumentale acquistato da un privato e poi oggetto di interventi pesanti, come restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’articolo 3 del DPR 380/2001.

Se i lavori sono stati eseguiti con IVA detratta e l’immobile viene assegnato o fuoriesce dal regime d’impresa, occorre verificare se l’operazione rientra nelle regole dell’articolo 10, n. 8-ter, del DPR 633/1972.

Per i fabbricati strumentali, la cessione può essere imponibile per obbligo entro cinque anni dall’ultimazione dell’intervento, se effettuata dall’impresa che ha eseguito o fatto eseguire i lavori, oppure imponibile per opzione dopo i cinque anni.

In questi casi, l’applicazione dell’IVA può evitare la rettifica della detrazione sui lavori, ma occorre valutare la compatibilità dell’operazione agevolata con le regole specifiche del DPR 633/1972.

Non basta dire “l’immobile era stato acquistato da privato”. Se dopo l’acquisto sono stati eseguiti lavori rilevanti con IVA detratta, il quadro cambia.

Abitativi acquistati da privati e ristrutturati: il caso più complesso

Ancora più complesso è il caso dell’immobile abitativo acquistato da un privato, quindi senza IVA, e successivamente oggetto di lavori rilevanti.

Se l’impresa ha sostenuto lavori di ristrutturazione su un abitativo e non ha detratto l’IVA per effetto dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), del DPR 633/1972, il sistema può produrre effetti poco lineari.

Da un lato, l’articolo 10, n. 8-bis, del DPR 633/1972 considera rilevanti i fabbricati abitativi ceduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, con imposizione obbligatoria entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori. Dall’altro lato, l’IVA sugli interventi potrebbe non essere stata detratta a monte.

Il risultato rischia di essere un’IVA a valle senza detrazione a monte.

È proprio qui che servirebbe un chiarimento ufficiale. Una possibile soluzione sistematica potrebbe valorizzare l’articolo 10, n. 27-quinquies, relativo alle cessioni di beni acquistati senza diritto alla detrazione, ma l’applicazione non è pacifica quando l’acquisto è avvenuto senza IVA perché il venditore era privato.

Un’altra strada potrebbe essere la rettifica a favore della detrazione, ma anche questa soluzione richiede cautela e può comportare la perdita di alcuni decimi nel periodo di rettifica.

La storia IVA dell’immobile diventa decisiva

Nelle operazioni di assegnazione e trasformazione agevolata, il singolo immobile deve essere analizzato come un fascicolo autonomo.

Bisogna ricostruire se l’acquisto è avvenuto da privato, in esenzione, con IVA imponibile e detratta, con IVA non detratta, mediante apporto, prima del 1973 o in altre forme.

Occorre poi verificare gli interventi successivi: manutenzioni, ristrutturazioni, lavori incrementativi, costruzioni, frazionamenti, cambi di destinazione, lavori rilevanti ai sensi del DPR 380/2001 e certificazioni di fine lavori.

Infine, bisogna capire se l’IVA sui costi è stata detratta, non detratta o detratta solo parzialmente.

La trasformazione in società semplice non cancella questa storia. La fa emergere.

Imposte dirette e sostitutiva: attenzione a valore normale e costo fiscale

Sul piano delle imposte dirette, la disciplina agevolata consente di applicare un’imposta sostitutiva sulla differenza tra valore normale dei beni assegnati o posseduti al momento della trasformazione e costo fiscalmente riconosciuto.

Nelle precedenti versioni della misura, l’imposta sostitutiva è stata pari all’8% o al 10,5% per le società considerate non operative in determinati periodi precedenti. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota propria.

La convenienza va quindi calcolata immobile per immobile. Un patrimonio con valori catastali bassi e plusvalenze latenti elevate può avere un risultato diverso da un patrimonio con immobili recentemente rivalutati o già fiscalmente allineati.

Prima di deliberare la trasformazione, serve una simulazione: valore normale o catastale, costo fiscale, imposta sostitutiva, imposte indirette, IVA o fuori campo, eventuale rettifica della detrazione e impatto sui soci.

Gestione immobiliare effettiva: attenzione all’attività residua

La trasformazione in società semplice presuppone che la società svolga, nella sostanza, un’attività compatibile con la natura non commerciale della società semplice.

La gestione immobiliare statica è normalmente coerente con l’operazione. Diverso è il caso di società che svolgono attività organizzata di costruzione, compravendita, ristrutturazione, servizi accessori o gestione immobiliare con caratteristiche imprenditoriali marcate.

Il rischio è trasformare una società che, nella sostanza, non ha esaurito la propria attività commerciale.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate consente la trasformazione agevolata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili non strumentali all’attività propria dell’impresa. Ma la verifica deve essere sostanziale, non solo statutaria.

Prima della trasformazione, conviene controllare statuto, attività effettiva, bilanci, contratti di locazione, eventuali servizi resi, lavori in corso e operazioni programmate.

Errori da evitare

Il primo errore è arrivare al 30 settembre 2026 guardando solo all’imposta sostitutiva. Il vero costo può nascere dall’IVA e dalla rettifica della detrazione.

Il secondo errore è trattare tutti gli immobili allo stesso modo. Un immobile acquistato da privato, uno acquistato in esenzione, uno acquistato con IVA detratta e uno ristrutturato hanno storie fiscali diverse.

Il terzo errore è ignorare i lavori eseguiti. La Cassazione n. 2786/2026 riporta al centro il tema della rettifica IVA sulle spese incrementative non ancora esaurite.

Il quarto errore è considerare automatica la chiusura della partita IVA senza verificare l’attività effettivamente svolta dalla società trasformata.

Il quinto errore è deliberare la trasformazione senza coordinare notaio, consulente fiscale, contabilità IVA, Registro imprese e posizione dei soci.

CTA interna

Le società immobiliari che intendono valutare la trasformazione in società semplice entro il 30 settembre 2026 dovrebbero ricostruire subito la posizione fiscale e IVA di ogni immobile.

Prima di deliberare la trasformazione, conviene verificare beni agevolabili, compagine sociale, valore fiscale, imposta sostitutiva, imposte indirette, acquisti in esenzione, lavori con IVA detratta, eventuale rettifica della detrazione e coerenza dell’attività svolta con la società semplice.

Prima di arrivare dal notaio, sentiamoci. È il momento in cui possiamo ancora scegliere tra assegnazione, cessione, trasformazione o rinvio dell’operazione; dopo, spesso, restano solo effetti fiscali già prodotti.

Conclusioni

La trasformazione in società semplice 2026 può essere una soluzione efficiente per società immobiliari che vogliono uscire dal regime d’impresa e mantenere una gestione patrimoniale non commerciale.

L’agevolazione riaperta dalla legge 199/2025 offre un’occasione concreta, ma la scadenza del 30 settembre richiede una verifica rapida e completa.

La parte più delicata non è solo l’imposta sostitutiva. È l’IVA.

Immobili acquistati in esenzione, fabbricati strumentali, abitativi ristrutturati, lavori con IVA detratta e rettifica della detrazione possono cambiare radicalmente il risultato economico dell’operazione.

La regola pratica è semplice: prima si ricostruisce la storia fiscale degli immobili, poi si decide se trasformare. Non il contrario.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Agosto 16, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.