Trasporto di rifiuti pericolosi: obbligo di Gps sui mezzi e rischio cancellazione dall’Albo

La tracciabilità dei rifiuti pericolosi entra in una fase decisiva. Entro il 30 giugno 2026, tutte le imprese che effettuano trasporto di rifiuti pericolosi e risultano iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5 devono installare sui propri mezzi sistemi di geolocalizzazione basati su tecnologia Gps. L’adempimento non ha carattere facoltativo, ma costituisce un vero e proprio requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione e il mantenimento nell’Albo.

Dal 1° luglio 2026, in caso di mancato adeguamento, le sezioni regionali dell’Albo procederanno alla cancellazione d’ufficio dei veicoli non conformi e, nei casi più gravi, potranno avviare procedimenti disciplinari nei confronti dell’impresa, fino alla sospensione o alla cancellazione dall’Albo.

Le fonti dell’obbligo: Rentri, delibera e circolare dell’Albo

L’obbligo di installazione dei sistemi di geolocalizzazione discende dal regolamento sul Rentri – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, approvato con il Dm 59/2023. L’articolo 16 del decreto prevede espressamente che i soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi debbano dotarsi di strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei percorsi effettuati.

Su questa base normativa sono intervenuti due atti fondamentali del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, entrambi adottati il 24 marzo 2026: la delibera n. 1/2026 e la circolare n. 2/2026. Il combinato disposto dei due documenti chiarisce tempi, modalità operative e conseguenze in caso di inadempimento, rendendo l’obbligo immediatamente operativo.

Il termine del 30 giugno 2026 è il risultato di una proroga introdotta in sede di conversione del decreto Milleproroghe, attraverso l’articolo 13, comma 5‑quinquies, della legge 26/2026. Con l’entrata in vigore della delibera, dal 2 aprile 2026, il quadro regolatorio è stato definitivamente consolidato.

Il Gps come requisito di idoneità tecnica

La presenza del sistema di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi non è un semplice adempimento documentale. Essa rappresenta un requisito strutturale di idoneità tecnica, necessario per dimostrare la capacità dell’impresa di operare nel rispetto delle regole di tracciabilità ambientale.

L’adempimento deve essere attestato dal legale rappresentante dell’impresa mediante la sottoscrizione dell’istanza telematica trasmessa all’Albo entro il termine del 30 giugno. L’attestazione riguarda ogni singolo veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti pericolosi e assume valore dichiarativo ai fini dell’istruttoria.

Veicoli esclusi dall’obbligo

Non tutti i mezzi iscritti in categoria 5 sono soggetti all’installazione del Gps. Restano esclusi dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli autorizzati esclusivamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, anche se iscritti nella stessa categoria dell’Albo.

La distinzione è rilevante perché evita un’estensione indiscriminata dell’obbligo e concentra l’attenzione sui trasporti a maggiore rischio ambientale, coerentemente con la ratio del Rentri e con il principio di proporzionalità degli adempimenti.

Imprese con più mezzi: modalità di attestazione

La circolare n. 2/2026 chiarisce che le imprese dotate di un parco veicolare composto da più automezzi possono adempiere all’obbligo anche attraverso la presentazione di più istanze distinte, una per ciascun veicolo che trasporta rifiuti speciali pericolosi.

Questa impostazione consente una gestione flessibile dell’adeguamento, soprattutto per le imprese di dimensioni medio‑grandi, che possono completare l’installazione dei sistemi in modo progressivo, purché entro la scadenza del 30 giugno 2026.

La circolare precisa inoltre che i veicoli eventualmente cancellati dall’Albo per mancanza del Gps potranno essere reiscritti mediante la presentazione di una nuova istanza telematica, sempre entro il termine fissato, attestando l’avvenuta installazione del sistema.

Il regime transitorio e la salvaguardia delle istanze pregresse

Un profilo di particolare interesse riguarda le istanze presentate nel periodo precedente all’entrata in vigore della nuova delibera. Sebbene la delibera n. 1/2026 abbia abrogato la precedente delibera n. 3/2024, l’Albo ha chiarito che tutte le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 2 aprile 2026 in conformità alla disciplina allora vigente sono considerate validamente acquisite.

Sono fatti salvi anche i provvedimenti già adottati dalle sezioni regionali sulla base della normativa abrogata, garantendo continuità amministrativa e tutela dell’affidamento delle imprese.

Le conseguenze dal 1° luglio 2026

A partire dal 1° luglio 2026, i veicoli iscritti in categoria 5 che non risultino conformi alle prescrizioni sulla geolocalizzazione saranno cancellati d’ufficio dalle sezioni regionali dell’Albo. La cancellazione riguarda i singoli mezzi, ma può avere effetti più ampi.

Qualora, a seguito delle cancellazioni, venga meno il requisito complessivo di idoneità tecnica dell’impresa, le sezioni dell’Albo avvieranno un procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione o alla cancellazione dell’impresa stessa. Si tratta di un passaggio particolarmente delicato, che può compromettere la continuità operativa dell’attività di trasporto.

La funzione della geolocalizzazione nel sistema Rentri

L’introduzione del Gps sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi non risponde solo a finalità di controllo, ma rappresenta uno strumento centrale per il funzionamento del Rentri. La geolocalizzazione consente di verificare la coerenza tra i dati dichiarati nei registri elettronici e i percorsi effettivamente effettuati, rafforzando la trasparenza e riducendo il rischio di traffici illeciti.

In questa prospettiva, il requisito tecnologico diventa parte integrante del sistema di tracciabilità, superando una visione meramente cartolare della gestione dei rifiuti.

Implicazioni operative per le imprese

Per le imprese che operano nel trasporto di rifiuti pericolosi, il termine del 30 giugno 2026 rappresenta una scadenza non prorogabile nella prassi operativa. Oltre all’installazione materiale dei dispositivi, è necessario verificare la corretta integrazione dei sistemi con l’organizzazione aziendale e la disponibilità dei dati in caso di controlli.

Un’adeguata pianificazione tecnica e amministrativa consente di evitare cancellazioni automatiche e contenziosi con l’Albo, preservando la continuità dell’iscrizione.

Considerazioni conclusive

L’obbligo di Gps sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi segna un passaggio decisivo verso una tracciabilità pienamente digitale. La mancata installazione entro il 30 giugno 2026 comporta conseguenze immediate e rilevanti, fino alla cancellazione dall’Albo gestori ambientali.

La normativa è ormai completa e operativa: alle imprese spetta ora il compito di adeguarsi tempestivamente, evitando di sottovalutare un adempimento che incide direttamente sull’idoneità tecnica e sull’esercizio dell’attività.

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Tiziano Beneggi

Aprile 20, 2026

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