A partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti italiani in regime forfettario che effettuano vendite a distanza di beni verso privati nell’Unione Europea potranno beneficiare dell’esenzione IVA in Italia per le cessioni intra-Ue, a patto che rispettino le nuove soglie e modalità di tracciamento imposte dalla normativa comunitaria e nazionale. L’articolo 1, comma 58, lettera b) della Legge n. 190/2014 prevede infatti che le cessioni di beni intra-Ue da parte di forfettari non costituiscano cessioni intracomunitarie, applicando quanto previsto dall’articolo 41, comma 2-bis del Dl 331/93.
Vendite a distanza e soglia dei 10.000 Euro
Quando un contribuente forfettario italiano effettua una vendita a distanza verso un consumatore privato in un altro Stato membro dell’UE, la normativa prevede l’applicazione delle regole di tassazione nel Paese di destinazione solo se vengono superate determinate soglie. Nello specifico:
- Sotto la soglia dei 10.000 euro: se il fornitore ha realizzato nell’anno precedente e in quello in corso vendite intra-Ue verso privati per un valore complessivo non superiore a 10.000 euro, tali vendite rimangono soggette all’IVA italiana, trattate come cessioni nazionali e non imponibili in Italia grazie al regime agevolato dei forfettari.
- Superamento della soglia dei 10.000 euro: in caso di superamento della soglia, la vendita sarà soggetta all’IVA nel Paese di destinazione, diventando quindi “non imponibile” in Italia. Questo significa che il forfettario dovrà assolvere l’IVA nel Paese di destinazione finale dei beni, con due opzioni disponibili: identificarsi fiscalmente nello Stato membro di arrivo o optare per il regime One Stop Shop (OSS-Ue).
Adempimenti
Quando un forfettario supera il limite dei 10.000 euro per vendite intra-Ue, ha due principali opzioni:
- Identificazione IVA nello Stato di Destinazione: il contribuente forfettario può identificarsi fiscalmente nel Paese di destinazione per versare l’IVA sulle vendite a distanza. Questo processo può richiedere procedure e tempi amministrativi che variano a seconda dello Stato.
- Adesione al Regime One Stop Shop (OSS-Ue): il forfettario può scegliere di aderire in Italia al regime OSS (ex articolo 74-sexies del DPR 633/72), che permette di dichiarare e versare l’IVA in un unico Stato membro. L’adesione al regime OSS rende più semplice la gestione delle vendite a distanza, poiché l’imposta viene versata direttamente all’Italia, che poi si occupa di distribuirla agli Stati di competenza.
La normativa italiana esclude esplicitamente i forfettari dall’obbligo di iscriversi al VIES e di presentare elenchi riepilogativi Intrastat, semplificando gli adempimenti per chi opera con il regime di franchigia. Secondo la circolare n. 10/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, le cessioni dei forfettari verso privati non sono considerate “cessioni intracomunitarie” e, quindi, tali contribuenti non sono tenuti ad effettuare la registrazione nelle banche dati VIES o a compilare elenchi Intrastat. Questo principio si applica anche alle vendite a distanza: se il trasporto dei beni è curato dal fornitore, la vendita viene trattata come cessione nazionale.
Vendite Extra-Ue e applicazione delle regole IVA
Per i contribuenti che effettuano vendite a distanza verso Paesi extra-UE, il trattamento fiscale varia a seconda del luogo di destinazione e delle normative del Paese ricevente. In tal caso, le vendite non sono soggette a IVA in Italia, ma è possibile che il Paese di destinazione applichi tasse o dazi doganali al consumatore finale.