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Moda e design, credito d’imposta compensabile in tre rate

Una particolare tipologia di credito, nata con la legge di Bilancio 2020, riguarda le cosiddette «attività innovative», quali le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. 

Il credito è volumetrico, ed è pari al 6% delle spese ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; per l’attuazione pratica bisognerà attendere il decreto del Mise, da pubblicarsi entro il 1° marzo 2020 ove saranno dettati i criteri per la corretta applicazione del credito anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati.

Ai fini della determinazione della base di calcolo, il comma 202 individua cinque tipologie di spese ammissibili: 

  • spese del personale, con accrescimento percentuale in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi; 
  • quote di ammortamento e canoni di leasing o di locazione di beni mobili, compresa la progettazione e la realizzazione dei campionari, nel limite del 30% delle spese di personale; 
  • spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese;
  • spese per servizi di consulenza e equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite del 20% delle spese indicate alle lettere a) e c);
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite del 30% cento delle spese indicate alle lettere a) e c).

Le regole di utilizzo sono comuni agli altri crediti d’imposta e quindi:

  • il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione; 
  • dovrà essere oggetto di specifica comunicazione al Mise; 
  • l’effettivo sostenimento dei costi dovrà essere oggetto di certificazione;
  • le imprese beneficiarie dovranno predisporre una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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