In relazione alle modalità di fruizione del beneficio lavoratori rimpatriati, l’Agenzia rammenta che il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, diretta mente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
Pertanto, laddove il contribuente si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio 2019 e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, lo stesso potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 16 D.Lgs. 147/2015 a decorrere dall’anno di imposta 2020.
I redditi percepiti in Italia nell’anno di imposta 2019 non potranno invece godere dell’agevolazione in quanto soggetto non residente. Diversamente, i redditi pro dotti prevalentemente in Italia dal periodo d’imposta 2020 potranno fruire del regime agevolato in questione.
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